Sentenza Giudice di Pace di Salerno del 5.11.2007 in materia di invalidi e sosta dei veicoli

sentenza 12/11/09
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il G.d.P. dr.ssa ********** ha emesso la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa civile recante il n. 5269/06 R.G., vertente
TRA
 
, residente in **
– Opponente –
CONTRO
Comune di Cetara – in persona del Sindaco p.t.
Opposto
OGGETTO: Opposizione avverso verbale di contravvenzione n. 4273 del 11.08.2006
CONCLUSIONI: all’udienza del 5.11.2007 , presente il funzionario del Comune che concludeva per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.08.06 la sig. *** chiedeva a questa Autorità Giudiziaria, di voler annullare il verbale di contravvenzione , n. 4273 del 11.08.2006 , elevato per   violazione dell’art. 157 cds, in quanto sostava in Via **** , senza esporre il titolo di pagamento.
In particolare l’istante riteneva il verbale illegittimo per i seguenti motivi: l’auto *** esponeva contrassegno per parcheggio invalido ed il posto destinato agli invalidi era già occupato da altro veicolo .
Disposta la comparizione delle parti ai sensi dell’art. 23 comma 2 L 24.11.81 n° 689, per il 16.04.07, nessuno era presente . Il Giudice verificato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza non erano stati comunicati alle parti, fissava una nuova udienza per il 5.11.2007 ordinando alla cancelleria di effettuare le dovute comunicazioni.
L’amministrazione convenuta si costituiva provvedendo al deposito della prescritta documentazione e della memoria difensiva.
All’udienza di discussione , sulla scorta delle conclusioni rassegnate dall’opposto, il procedimento veniva definito dandosi pubblica lettura del dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione in quanto tempestiva è ammissibile, peraltro è infondata per cui se ne determina il rigetto.
Rileva, innanzi tutto, il giudicante che il motivo su cui si fonda il ricorso e quindi l’eccepita illegittimità del provvedimento impugnato, afferisce alla mancanza nella zona ove è stata elevata la contravvenzione (via *** ) di un posto libero destinato agli invalidi, in quanto già occupato da altro veicolo , di guisa che a seguito di tale temporanea mancanza l’istante , titolare della relativa concessione, ha ritenuto di poter parcheggiare in zona delimitata dalle strisce blu senza essere obbligata a premunirsi del relativo titolo di pagamento.
Orbene è necessario evidenziare che l’art. 188 cds statuisce che : “ per la circolazione e la sosta dei veicolo al servizio di persone invalide gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture , nonché la segnaletica necessaria per consentire la mobilità di esse secondo quanto stabilito dall’art. 381 reg. att.” Ed ancora “ I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma I° sono autorizzate dal sindaco del comune nei casi e con il limiti previsti dal regolamento di attuazione”.
Il tenore di detta norma dunque chiarisce, in combinato con l’art. 381 reg. att c.d.s., che le persone invalide, premunite di apposita autorizzazione sindacale, possono parcheggiare, senza limiti di tempo e gratuitamente, negli spazi agli stessi destinati all’interno dei parcheggi.
La detta norma peraltro non autorizza le persone invalide a parcheggiare gratuitamente ovunque, ovemai gli stessi non rinvenissero parcheggi loro destinati o tali spazi se esistenti fossero già occupati da altri. In tale ipotesi è ovvio che al pari di tutti gli altri utenti, anche la persona portatrice di handicap, per poter parcheggiare deve premunirsi del titolo di pagamento.
Indi, per quanto esposto, la pretesa vantata dalla P.A. nei confronti della ricorrente è da ritenere legittima e per questo motivo il ricorso proposto viene rigettato
Quanto alle spese, in mancanza di esplicita istanza, bisogna dichiarare il non luogo a provvedere.
P.Q.M.
Il Giudice di pace di Salerno dr.ssa **** , definitivamente pronunziando in ordine all’opposizione proposta da **   , con ricorso del 22.08.06, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.      Rigetta la proposta opposizione .
2.      Nulla per le spese.
Salerno lì 5.11.2007
       
           IL G.D.P.
Dr.ssa **********

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