Sentenza del 6.10.10 del Giudice di Pace di Roma che statuisce l’illegittimità del verbale 126 bis, comma 2 elevato in pendenza di ricorso avverso verbale prodromico

sentenza 04/03/10
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Sentenza del 6.10.10 del Giudice di Pace di Roma che statuisce l’illegitimità del verbale 126 bis, comma 2 elevato in pendenza di ricorso avverso verbale prodromico.
 
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REPUBBLICA ITALIANA                 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, *********, dott ************** ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 63501 dell’anno 2008 del ruolo generale
  
TRA
 
 -no elett.te domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n.26 presso urea margine del ricorso

_________________________________

ricorrente-presente

E
  
COMUNE DI ROMA______________________________ – assente – OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa ( verbale di accertamento a 18080033450 del 51412008 )

Conclusioni: come da verbale del 5.1.2009,
  
IN FATTO E IN DIRITTO

Il Giudice di Pace,
letto il ricorso con i relativi allegati;
considerato che il ricorrente ha eccepita l’illegittimità del verbale di accertamento. oggetto del ricorso in quanto emesso in pendenza di procedura giudiziaria attivata avverso il verbale di accertamento sotteso al provvedimento. oggetto del ricorso considerato che il Comune di Roma si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso; rilevato che alla luce della documentazione versata in atti risulta che il ricorrente avverso_ il verbale di accertamento n, 15070027243, posto alla base dell’odierno provvedimento , ha presentato ricorso in via giudiziaria al Giudice di Pace di Roma
 
considerato che in pendenza di tale ricorso l’odierno verbale di accertamento non doveva essere emesso pertanto dichiarata la sua illegittimità accoglie il ricorso , annullando il verbale di accertamento opposto ,
ricorrono giusti motivi per compensare le spese del procedimento . stante la limitata e semplice attività difensiva svolta dal ricorrente ;
 
P.Q.M.
 
– accoglie il ricorso e compensa le spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 5.1.2009.

sentenza

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