Sentenza del 11.01.2010 , del giudice di pace di Gragnano di risarcimento danni a seguito di ” morso di cane” con cui è stata ritenuta la responsabilità dell’ASL

sentenza 07/04/11
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, avv. *************** dell’Ufficio di Gragnano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 144/2009 R.G.A.C., vertente

Tra

****, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via P.Carrese n.16 presso lo studio dell’avv. *******’********** che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione;

Attrice

Contro

1)Comune ***, in persona del Sindaco p.t. rapp.to e difeso dall’avv.p. D’**************** in virtù di mandato a margine dell’atto introduttivo nonché di delibera d’incarico di G.M. n.142/2008 ed elett.te dom.to presso il suo studio in S.Maria La Carit*** alla via Pioppelle n.62;

Convenuto

E

2) ASL ***, in persona del Presidente p.t. con sede in Castellammmare di Stabia alla via A.De Grasperi;

Convenuta Contumace

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l’attrice conveniva in giudizio il Comune *** e l’Asl Napoli 5 esponendo che, il giorno 11.07.2007 intorno alle ore 15,00 in S.Maria La Carit*** alla via Bardascini veniva aggredita da un cane randagio che all’improvviso si staccò dal branco di cui faceva parte e rincorereva l’istante fino ad azzanarla alla gamba sinistra , poco sotto il ginocchio. A seguito delle grida della sig.ra e dell’avvicinasi di altre persone, il cane lasciò la presa e la sig.ra soccorsa da alcuni passanti veniva condotta all’Ospedale S.Leonardo di Castellammare di Stabia dove le veniva diagnosticata :”una piccola f.l.c.prossimale esterno gamba sx, contusione regione parietale destra alta”.

Rimaste senza esito le richieste di risarcimento dei danni agli enti ritenuti responsabili,l’attrice adiva questa giustizia.

All’udienza di comparizione provvedeva a costituirsi il Comune *** che con fascicolo contenente comparsa di costituzione e risposta ed a mezzo del difensore in epigrafe eccepiva, in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, nel merito l’infondatezza della domanda. L’altra convenuta rimaneva contumace.

Veniva espletata l’istruttoria attraverso l’escussione di un teste ed all’esito la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione, ed infine il giudice la tratteneva per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente dichiarata la contumacia dell’Asl *** che, regolarmente citata non è comparsa.

Ancora preliminarmente , la documentazione sanitaria in atti prova la legittimazione attiva.

Il quadro normativo di riferimento per la risoluzione della presente controversia si compone della legge quadro statale n. 281 del 14.8.1991 (“legge quadro in materia di animali da affezione e di prevenzione dal randagismo”) e della legge regionale della Campania n. 16/2001 che nell’ambito della tutela degli animali d’affezione e della prevenzione del randagismo, affida ai servizi veterinari delle Asl, il controllo demografico dei cani e dei gatti randagi , nonché l’attivazione del servizio di accalappiamento dei cani vaganti e del loro trasferimento presso i canili publici, oltre alla gestione sanitaria degli stessi , mentre attribuisce ai Comuni il compito di costruire e gestire i canili pubblici , provvedendo al mantenimento degli animali ivi ricoverati.

Pertanto, alla luce delle disposizioni richiamate e del recente orientamento giurisprudenziale(cfr. Cass. n. 8137/2009) a cui questo giudice si associa, è agevole ricavare che, in tema di risarcimento danni provocati da cani randagi , la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria locale e non al Comune poiché “il controllo del randagismo è affidato ai servizi veterinari delle Asl, mentre ai Comuni la costruzione, sistemazione e gestione dei canili”.

Ne consegue la esclusiva legittimazione passiva della ASL ** con esclusione del Comune *** da ogni implicazione, non potendosi imputare allo stesso i danni connessi al fatto di cui è causa, e ciò anche perché la locale azienda sanitaria , a seguito del riordino del S.S.N. che ha trasformato le vecchie unita’ sanitarie locali in aziende sanitarie , per l’erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale, è un soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune.

Nel merito la domanda é fondata e va accolta, per quanto di ragione.

Il teste escusso di cui questo giudice non ha ragione di dubitare, attesa l’indifferenza alla lite, ha reso una deposizione chiara e lineare, in quanto ha confermato l’evento descritto in citazione e che cioè la sig.ra veniva aggredita da un cane meticcio di piccola taglia, che staccattosi da un gruppo di cani randagi di cui faceva parte e senza collare, la azzannava alla gamba sinistra, procurandole una ferita lacera contusa come da referto in atti.

Nessuna responsabilita’ è emersa a carico dell’istante sussistendo invece la responsabilita’ della convenuta ASL nella produzione dell’evento dannoso, scaturente dal comportamento omissivo tenuto dalla stessa, con conseguente obbligo al risarcimento del danno.

Dopo l’aggressione, l’istante veniva soccorsa ed accompagnata presso l’ospedale S.Leonardo di Castellammare di Stabia dove i sanitari hanno accertato la natura e la causa delle lesioni e che sono risultate compatibili con il morso di cane.

Resta, pertanto accertato che le lesioni subite dall’istante furono provocate dal morso di un cane randagio , la cui responsabilita come gia evidenziato è da imputare all’Asl che per legge è l’ente localmente deputato al controllo del fenomeno del randagismo.

Sull’entità delle lesioni subite dall’attrice, ritiene questo giudicante che, siccome non è stata espletata consulenza medica d’ufficio, attesa la lievità delle stesse che non hanno comportato postumi rilevanti, le stesse andranno quantificate in via equitativa dal giudice, facendo riferimento in mancanza di normativa ad hoc, alle tabelle di liquidazione di cui alla legge n.57/01, in materia di r.c.a, per analogia. Infatti in considerazione di tutto quanto sopra ed alla luce della documentazione in atti , si riconosce all’istante nella misura dello 0,50% il danno biologico, in giorni 10 la durata dell’itp ed in giorni 10 la durata dell’itp al 50%.

Pertanto, all’istante va liquidata la complessiva somma di euro 993,08, così specificata: euro 293,08 per danno biologico , in virtù dell’età della danneggiata all’epoca del fatto (49 anni) ; euro 400,00 per ITT (gg.10 x 40,00); euro 200,00 per ITP (gg.10 x € 20,00), oltre l’importo di euro 100,00 per spese documentate e non , determinato in via equitativa, con gli interessi come per legge dal fatto al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

il Giudice di Pace di Gragnano, avv. ***************, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, così decide:

  1. Dichiara la contumacia dell ‘Asl ** , in persona del legale rapp.te p.t.;

2) Dichiara la esclusiva responsabilità dell’ASL ** in persona del l.r.p.t.e, per lo effetto la condanna al pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di euro 993,08 per la causale di cui innanzi, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;

3) Condanna, altresì, essa convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.100,00 di cui euro 50,00 per spese, euro 650,00 per diritti ed euro 400,00, per onorari, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, cpa e iva,come per legge, con distrazione in favore dell’***********’**********, dichiaratosi antistatario;

4)-Dichiara estromesso dal presente giudizio il Comune ***, in persona del Sindaco p.t. con compensazione delle spese;

Sentenza esecutiva, come per legge.

Così deciso in Gragnano il 11.01.2010

Il Giudice di Pace

(avv. ***************)

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