Sentenza CTP ENNA n. 318-10: irpef, reddito da avviamento commerciale

sentenza 10/03/11
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SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA N° 1

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.R.

N°2101/09

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ENNA SEZIONE PRIMA UDIENZA DEL 6.11.09

 

SENTENZA

N° 318/01/10

 

PRONUNCIATA

Riunita con l’intervento dei Signori: IL

29.01.2010

Dott. ************à Presidente relatore

Dott. **********************************************

Dott. ***********************************************

DEPOSITATA

IN SEGRETERIA OGGI

ha emesso la seguente 04.06.2010

SENTENZA

Il Segretario

*************

sul ricorso n. 2101/09 R.G.R. introdotto da

**. assistita dal dott. **************** con studio in Enna Via Berardi n. 2.

 

Contro l’AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di Enna

 

Avverso l’avviso di accertamento n. RJC01T300073/2009 per IRPEF, anno di imposta 2005, notificato il 21 marzo 2009.

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

Per la parte ricorrente: Voglia la Commissione annullare l’atto impugnato per violazione di legge; dichiarare errata la rettifica dell’Ufficio con vittoria delle spese di giudizio.

Per la parte resistente: Voglia la Commissione rigettare; confermare l’atto impugnato con vittorie sulle spese di giudizio.

 

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

L’Agenzia delle Entrate di Enna, ai sensi dell’art. 39 comma 1° lett.d) 2°periodo del DPR 600/73, ha accertato per l’anno 2004 nei confronti della signora ** Angela la plusvalenza di € 38.457,000 , in seguito alla cessione di una azienda di articoli religiosi per il corrispettivo di € 47.000,00 con atto stipulato il 15 dicembre e registrato all’Ufficio di Enna il 28 dicembre 2004. L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che nel Mod. Unico 2005 non era stato indicato il valore dell’avviamento relativo alle potenzialità dell’azienda ceduta e, considerando quanto riportato sulla sentenza della Corte di cassazione n. 12899 del 1° giugno 2007, determinava il valore di avviamento di € 38.547,00 sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati negli ultimi tre periodi di imposta anteriore al trasferimento dell’azienda, moltiplicato per tre con i criteri previsti dall’art.2 comma 4 del DPR 460/96.

In conclusione l’Ufficio ha determinato il reddito d’impresa pari ad € 39.881,00 (reddito d’impresa dichiarato € 1.334,00 + plusvalenza accertata di € 38.547,00) ed ai fini IRPEF ed Addizionale Regionale l’imponibile di € 40.803,00.

 

La signora ** Angela, ricevuto l’avviso di accertamento, con l’assistenza del dott. ****************, introduceva ricorso con contestuale richiesta di sospensione ex art. 47 del D.Lgs. 546/92 chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato in quanto nullo in fatto e in diritto.

La parte ricorrente ha fatto osservare che l’Ufficio aveva motivato l’atto impugnato oggetto di contestazione richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 12899 del 01/06/07 che riguardava l’emissione di un accertamento ai fini di imposta di registro e anche ai fini IRPEF, ma nel caso in specie, l’accertamento non era stato emesso ai fini dell’imposta di registro. Ha eccepito anche:

  1. violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 comma 1, lett. d) 2° periodo del D.P.R. 600/73 il quale stabilisce l’esistenza di attività non dichiarate purché siano grave, precise e concordanti; nel caso in specie, la parte ricorrente portava a conoscenza le ragioni del mancato realizzo dell’avviamento dichiarando che l’atto pubblico a rogito notaio Grazia Fiorenza di Enna in data 15 dicembre 2004 indicava come elementi della cessione l’elenco degli allegati all’atto stesso ma che non si rilevava alcun valore attribuibile per avviamento, ragione che dimostrava che nessun prezzo era stato pagato a tale titolo dal cessionario; tra l’altro, la tassazione all’avviamento è subordinata da diverse circostanze non valutate dall’Ufficio quali, l’ubicazione dell’azienda, la gamma dei prodotti venduti, la presenza di imprese concorrenti ecc., infatti, l’azienda ceduta operava in un settore caratterizzato dalla concorrenza con altre librerie ed il cessionario era stato costretto a trasferirne per necessità la sede in una zona diversa della città.

  2. violazione e falsa applicazione dell’art. 86 del testo unico delle imposte di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 il quale stabilisce all’ultimo capoverso che: “se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito”.

  3. violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4 del D.P.R. 460/96 in materia di “regolamento per l’attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale”; nel caso in specie non si parlava di un accertamento con adesione.

Infine, la parte ricorrente faceva osservare l’inapplicazione dei criteri del DPR 460/96 per estraneità all’atto impugnato e il richiamo della legge n. 392/78 “codice delle locazioni urbane” che stabilisce un risarcimento a titolo di avviamento in favore del commerciante qualora sia costretto al rilascio del locale.

La parte ricorrente ha allegato in copia al ricorso l’avviso di accertamento, l’atto notarile di cessione dell’azienda e la ricevuta di presentazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate.

 

L’Agenzia delle Entrate in data 18 giugno 2009 si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo di aver sufficientemente motivato l’accertamento; ha chiesto, altresì, la conferma dell’atto impugnato e la condanna della controparte, ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/92, al pagamento delle spese processuali nella misura quantificata nella nota spese.

La parte resistente ha allegato in copia alle proprie controdeduzioni l’atto di cessione dell’azienda e la nota spese.

 

All’udienza del 10 luglio 2009, avanti la Commissione sono comparsi il dott. **************** per la parte ricorrente e il rag. ****************** per l’Agenzia delle Entrate.

Il dott. ********** ha insistito sulla richiesta di sospensione perché la ricorrente non aveva alcun reddito; mentre l’Agenzia delle Entrate sul rigetto.

La Commissione, sentite le parti, ha rigettato la richiesta di sospensione dell’atto impugnato, fissando l’udienza per il proseguo.

 

Successivamente all’udienza del 6 novembre 2009, avanti la Commissione sono comparsi il dott. **************** per la parte ricorrente e il rag. ****************** per l’Agenzia delle Entrate, insistendo sulle rispettive posizioni.

 

La Commissione, dopo riserva, riesaminati gli atti e sentito il relatore, emette la sentenza.

 

DIRITTO E OSSERVAZIONI

 

Il ricorso va parzialmente accolto in quanto l’accertamento, adeguatamente motivato, è legittimo, ma non del tutto fondato in quanto posto in essere su basi aritmetiche senza alcun riferimento all’oggettività, alla realtà economica dell’azienda ceduta ed all’esclusione del reddito imputabile alla titolare per determinare l’esatta plusvalenza della cessione.

 

L’accertamento della plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda è legittimo e risulta posto in essere nel rispetto delle disposizioni dell’art. 39 del DPR 600/73 sulla determinazione dei redditi in base alle scritture contabili.

 

La determinazione di detta plusvalenza, invece, risulta da una elaborazione aritmetica senza alcun preciso riferimento all’effettiva redditività in relazione sia al momento ante cessione sia al momento post cessione, poiché il valore di avviamento e/o la plusvalenza da cessione, nel rispetto dell’oggettività e della realtà economica dell’azienda, è il maggior reddito “facile” proiettato nel futuro rispetto a quello già prodotto dal cedente, al quale va anche riconosciuto ed escluso dalla doppia tassazione il corrispettivo del proprio lavoro per le prestazioni e/o attività espletate nell’esercizio dell’attività.

Il risultato finale dell’accertamento è errato, irreale e non inerente all’oggettività aziendale poiché dall’analisi dei ricavi del triennio precedente, pari alla media di € 49.419,00, e, della redditività pari al 26% , conclude con un reddito irreale di € 12.849,00 che moltiplicato 3 determina la plusvalenza. Volendo ammettere con forzatura il reddito di € 12.849,00 l’Ente impositore considera anche plusvalenza il reddito imputabile alla titolare dell’azienda ceduta per il lavoro, per le prestazioni e le attività espletate dalla stessa.

La semplice definizione “plusvalenza” significa plus valore rispetto ad un altro valore, mentre l’Ufficio, pur di determinare un reddito imponibile, non quantifica la giusta entità e non analizza i dati tratti dalle scritture contabili e/o da notizie e dati comunque raccolti o venuti a conoscenza. Ne consegue che il risultato finale non è fondato su dati certi e precisi per cui, pur esistendo anche virtualmente- non ammissibile nell’ambito tributario- un teorico valore di avviamento non determina l’esatta plusavalenza.

 

Nel merito, considerati l’entità dei ricavi, la redditività e il corrispettivo imputabile alla titolare dell’azienda commerciale ceduta, la Commissione determina il valore di avviamento commerciale, pari alla plusvalenza netta della cessione dell’azienda, di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00).

 

Ne consegue che il ricorso va parzialmente acconto in quanto l’avviso di accertamento risulta legittima ma non del tutto fondato.

 

Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio si compensano tra le parti.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, determina il valore di avviamento in euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) e rimanda all’Agenzia delle Entrate la riliquidazione delle imposte riducendo le sanzioni al minimo.

 

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

 

Così deciso in Camera di Consiglio in Enna il 29 gennaio 2010.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

 

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