Sent. C. APP. CL Penale (dibattimentale) 16 maggio 2006 (Pres. Nicastro, est. De Nicola):

sentenza 12/04/07
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In tema di nullità della sentenza e dell’intera fase dibattimentale di primo grado, conseguita dalla mancata pronuncia – determinatasi nella fase delle indagini preliminari – sull’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio erariale, risalente peraltro ad epoca antecedente la modifica della relativa disciplina con la previsione della nullità assoluta degli atti processuali successivi, per il caso in cui il Giudice procedente non si pronunci sull’istanza di ammissione entro il termine di (10 gg.) previsto dall’art.6 (comma primo) della successiva legge 29 marzo 2001 n.134.
In particolare ha ritenuto che: la rilevabilità “in ogni stato e grado del procedimento” della relativa causa prevista dal citato art.179 ****** (“Sono insanabili e sono rilevate d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ……..le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge”: secondo comma della norma in esame), comporta che anche nella fattispecie considerata la nullità introdotta dalla citata L. 134/2001 si è comunque determinata medio tempore, in conseguenza della (persistente) mancata delibazione sull’istanza di ammissione che il difensore dell’appellante ha provato di avere regolarmente presentato già nella fase delle indagini preliminari.
            Né si potrebbe fondatamente ritenere che lo stesso imputato – personal- mente, o per il tramite del suo difensore – fosse comunque tenuto a reiterare l’istanza sulla quale nessuna determinazione è stata assunta nelle fasi processuali successive, dato che la stessa disciplina regolatrice dell’istituto di cui si tratta, già nella originaria formulazione normativa, non prevedeva che l’interessato fosse onerato a reiterare l’istanza in ordine alla quale nessuna determinazione era stata assunta dall’Ufficio giudiziario procedente, nelle fasi processuali successive: ben potendo, com’è ovvio, confidare comunque l’imputato istante sul suo diritto di ottenere in ogni caso una decisione sull’istanza depositata nel proprio interesse;
            considerato inoltre che l’interpretazione contraria, individuando un onere per l’imputato indigente non previsto dalla normativa processuale positiva, si porrebbe in contrasto con il fondamentale principio che intende garantire (senza riserve di oneri non previsti ex professo dalla legge processuale) il pieno esercizio del diritto di difesa (art.24 della Carta Costituzionale).    
 
  
 
R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI *************
SECONDA SEZIONE PENALE
composta dai Magistrati:
 
1. ******** *********** – Presidente
2. *********************   -Consigliere relat. est.
3. D’AMORE    *********** – Consigliere
 
Udita la relazione della causa fatta in pubblica udienza dal Cons. ****************, sentiti il Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dottoressa **********************, Sostituto Procura- tore ********, ed il difensore, ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
nel procedimento penale contro:
*** ***,  difeso dall’Avv. **********’****’ di fiducia.
              detenuto per altri reati – assente per rinunzia
 
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale monocratico di ************* nell’udienza del 24/10/2000, con la quale l’imputato veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato – riconosciuta la diminuente prevista per la scelta della definzione processuale con il rito abbreviato – alla pena di anni due di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.
IMPUTATO
del reato p. e p. dall’ art. 368 c.p.
…omissis…
N°521/2006   Reg. Sent
 
N. 483/2001   Reg. Gen.
 
N.1073/1998   Reg. N.R.
         
 
 
 
 
 
 
 
 
S E N T E N Z A
 
in data 16/05/2006
 
 
 
Depositata in Cancelleria
 
il
    Il Cancelliere C1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addì _____________
redatt ______sched_
N.________________
 
Art. Camp. pen
 
 
 
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
…omissis…
Valuta quindi la Corte decidente che l’eccezione preliminare di nullità della pregressa attività processuale – determinatasi dalla fase delle indagini preliminari per effetto della rilevata omissione, non avendo esitato l’Ufficio del G.i.p. procedente l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio erariale che la difesa dell’appellante ha documentalmente dimostrato di avere presentato nella stessa fase processuale – è fondata.
            Ne deriva la nullità dell’intero procedimento a partire dalla medesima fase processuale, prevista ex professo dall’art.6 della legge 30 luglio 1990 n°217 (“Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”), come modificato dall’art.6 (comma primo) della successiva legge 29 marzo 2001 n.134 (“Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o è pervenuta l’istanza prevista dall’art.2, ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza, a pena di nullità assoluta ai sensi dell’art.179, comm a 2, del codice di procedura penale, il giudice competente o, nell’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di Cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all’articolo 1, comma 2, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato al patrocinio a spese dello Stato”: norma pedissequamente riprodotta dall’art.96 del D.p.r. 30 maggio 2002 n°115 (Testo Unico delle spese di giustizia), entrato in vigore nelle more della definizione del giudizio nel presente grado.
            Seppure, quindi, all’epoca in cui l’istanza risulta depositata nella Cancelleria dell’Ufficio G.i.p. del Tribunale in questa Sede giudiziaria l’inosservanza del suddetto termine per la decisione sull’istanza di ammissione al beneficio richiesto non era (ancora) sanzionata con la previsione di nullità insanabile, la rilevabilità “in ogni stato e grado del procedimento” della relativa causa prevista dal citato art.179 ****** (“Sono insanabili e sono rilevate d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ……..le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge”: secondo comma della norma in esame), comporta che anche nella fattispecie considerata la nullità introdotta dalla citata L. 134/2001 si è comunque determinata medio tempore, in conseguenza della (persistente) mancata delibazione sull’istanza di ammissione che il difensore dell’appellante ha provato di avere regolarmente presentato già nella fase delle indagini preliminari.
            Né si potrebbe fondatamente ritenere che lo stesso imputato – personal- mente, o per il tramite del suo difensore – fosse comunque tenuto a reiterare l’istanza sulla quale nessuna determinazione è stata assunta nelle fasi processuali successive, dato che la stessa disciplina regolatrice dell’istituto di cui si tratta, già nella originaria formulazione normativa, non prevedeva che l’interessato fosse onerato a reiterare l’istanza in ordine alla quale nessuna determinazione era stata assunta dall’Ufficio giudiziario procedente, nelle fasi processuali successive: ben potendo, com’è ovvio, confidare comunque l’imputato istante sul suo diritto di ottenere in ogni caso una decisione sull’istanza depositata nel proprio interesse;
            considerato inoltre che l’interpretazione contraria, individuando un onere per l’imputato indigente non previsto dalla normativa processuale positiva, si porrebbe in contrasto con il fondamentale principio che intende garantire (senza riserve di oneri non previsti ex professo dalla legge processuale) il pieno esercizio del diritto di difesa (art.24 della Carta Costituzionale).     
            Per le considerazioni svolte, la rilevata nullità insanabile, ha determinato la nullità dell’intera attività processuale che si è svolta a partire dalla fase nel corso della quale è intervenuta la relativa causa, travolgendo pertanto la sentenza appellata, che deve essere quindi dichiarata nulla, con le conseguenziali determinazioni in ordine alla ripresa del procedimento dalla medesima fase.   
 P.Q.M.
Visti gli artt. 599 – 604 C.p.p.;
LA CORTE
Dichiara la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di CALTANISSETTA in data 24/10/2000 nei confronti di *** ***, ed ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
         Stabilisce il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
*************, 16 maggio 2006.
            Il Consigliere estensore                                                        
Il Presidente

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