Sent. 29 giugno 2010 del Giudice di Pace di Milano sull’Ecopass

Redazione 08/07/10
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G dP di Milano Sent. 29 giugno 2010: Delibera della Giunta milanese  istitutiva dell’Ecopass. Illegittimità e disapplicazione ex art. 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 da parte del giudice ordinario. Annullamento del verbale di accertamento di infrazione per l’accesso  in zona a traffico limitato  senza il pagamento della relativa  tariffa.

  

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N. RG 86157/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sez. VII

  

Il Giudice di Pace, dr. M.  P.,

all’udienza del 29 giugno  2010 ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

nella causa promossa da

……………………………………………

                                                                                             (opponente)                                                                        

contro

COMUNE di MILANO in persona del Sindaco pro tempore, via Friuli 30, Milano;

(opposta-non costituita)

Opposizione a verbale di infrazione al Codice della Strada  (art. 7/9-14 Accedeva alla zona a traffico limitato -Cerchia dei Bastioni- senza avere attivato l’Ecopass corrispondente alla categoria di inquinamento)  Autovettura tg  …………….   In data 26/06/2009  alle ore 08,45 in viale Milton Verbale n. 01062602/2009/1/1/1

Conclusioni delle parti:

Per il ricorrente:  Annullamento dell’atto impugnato.

RITENUTO in fatto che

A) il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato affermando che la fotografia dell’autovettura in relazione alla quale  è stata accertata l’infrazione mostrerebbe una targa diversa da quella della sua autovettura;

B) l’Amministrazione opposta (Comune di Milano) non ha ottemperato all’ordine del giudice di “depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell’udienza copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, contestazione o notificazione della violazione”  (art. 23, comma 2,  L. n. 689/81), nè si è  costituita in Cancelleria né è comparsa all’udienza odierna né ha proceduto, in sede di autotutela,  all’annullamento  dell’atto impugnato; 

CONSIDERATO in diritto che

La domanda di annullamento dell’impugnato verbale concernente  l’omesso pagamento  dell’Ecopass, può e deve essere accolta sia pure per motivi diversi da quelli addotti dal ricorrente.

1) “I Comuni possono subordinare l’ingresso e la circolazione dei veicoli a motore  all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.” (Art. 7, comma 9, quarto periodo, D.L.vo n. 285/92, Codice della Strada).

 Con altra disposizione del comma 9 dello stesso art. 7 il Codice della Strada ha demandato però ad una “Direttiva” dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale la definizione delle tipologie dei Comuni che possono avvalersi di tale facoltà, delle modalità di riscossione del pagamento e delle categorie dei veicoli a motore da esentare. “Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei Comuni che possano avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.”  (art. 7, comma 9, ultimo periodo, CdS).

E l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha diramato la “Direttiva” prevista dalla legge con la Circolare 21 luglio 1997, n. 3816 (G.U. n. 213 del 12/09/97) nella quale, tra l’altro, ha indicato i veicoli a motore da esentare prescindendo del tutto però dal  loro maggiore o minore  inquinamento  ambientale e  tenendo conto essenzialmente della loro “destinazione”.  

2)   Alle citate disposizioni il Comune di Milano, delimitate alcune zone a traffico limitato (c.d. Area Ecopass), ha inteso dare applicazione con la Delibera della Giunta comunale n. 1788 del 20/07/2007  “in via sperimentale con durata di un anno”  (successivamente  modificata e prorogata fino al 31/12/2009 con la Delibera della Giunta comunale n. 3387 del  30/12/2008).

Le anzidette Delibere, a parere di questo giudice, però, si discostano non solo dalla previsione legislativa (art. 7, comma 9, CdS), ma anche dalla “Direttiva” dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Con le citate Delibere i veicoli a motore vengono distinti, a seconda del loro presunto diverso impatto ambientale (o inquinamento),  in cinque classi e si impone il pagamento di tariffe giornaliere di importo diverso (€ 2, € 5 ed € 10), non però per tutti i veicoli  ma soltanto per alcuni (per quelli compresi  nelle classi terza, quarta e quinta).

Con le anzidette delibere, inoltre, si fa distinzione anche tra giorni festivi e giorni feriali  e tra le diverse ore del giorno.  

L’obbligo del pagamento, infatti,  è previsto soltanto nella fascia oraria tra le ore 07,30 e le ore 19,30 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.

In base alla citata “Direttiva” dell’Ispettorato generale, richiamata nella prima Delibera della Giunta, il Comune di Milano legittimamente ha esentato dal pagamento “i veicoli di emergenza  e di pubblico interesse, i veicoli dei corpi di polizia, i veicoli adibiti al trasporto disabili, i veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, i ciclomotori, motocicli e velocipedi”, ma non poteva -per il chiaro disposto dell’art. 7, comma 9, CdS- aggiungere alle categorie già individuate e che dovevano essere individuate  dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, altre categorie di veicoli, non poteva cioè prevedere la “libera circolazione” per i veicoli compresi nelle prime due classi di inquinamento.

Le anzidette Delibere del Comune di Milano si discostano anche dalla citata disposizione legislativa che consente ai Comuni di subordinare l’ingresso e la circolazione dei veicoli a motore all’interno delle zone a traffico limitato anche al pagamento di una somma  perché la legge -è  opportuno evidenziarlo- non prevede né consente alcuna diversità di trattamento tra i diversi veicoli a motore  né  distingue tra giorni feriali e giorni festivi  né tra le diverse fasce orarie.

3) L’accoglimento o il rigetto dell’opposizione (e quindi l’eventuale annullamento del verbale con il quale la Polizia locale del Comune di Milano ha accertato l’ingresso e la circolazione nella zona a traffico limitato senza il pagamento della tariffa corrispondente alla classe di inquinamento)  dipendono dalla legittimità (o illegittimità) dei citati provvedimenti amministrativi -Delibere della Giunta comunale-  che questo giudice – ex art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, potrebbe e dovrebbe -se ritenuti illegittimi –  disapplicare ovviamente ai soli fini della decisione di questa causa.

“Con riferimento al sindacato attribuito al giudice ordinario sugli atti posti in essere dalla P.A., il provvedimento amministrativo può essere disapplicato, ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, a tutela del diritto soggettivo alla prestazione dedotto in giudizio, ove risulti affetto da vizi di legittimità, restando preclusa alla giurisdizione ordinaria la sostituzione delle valutazioni dell’amministrazione mediante un sindacato non circoscritto alla legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere).” Cass. Sez. 2, Sent. n. 16143 del 02/08/2005).

Questo giudice, pur  non affermando che le Delibere della Giunta comunale di Milano con le quali è stata istituita l’Area Ecopass sono in contrasto con la legge (in particolare con la disposizione di cui all’art. 7, comma 9, CdS),  in base alla quale  “I Comuni possono subordinare l’ingresso e la circolazione dei veicoli a motore  all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.”) e quindi pur non affermando che sono illegittime “per violazione di legge”, ritiene che siano illegittime per “eccesso di potere”, per violazione della Direttiva dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale  emanata con la Circolare  21/07/1997, n. 3816 perché il Comune non poteva esentare dal pagamento altre categorie di veicoli oltre a quelle espressamente individuate dalla citata Direttiva ed anche per disparità di trattamento tra gli utenti della strada. 

Esse sono illegittime perché determinano ingiustificate “disparità di trattamento” tra i proprietari (o conducenti) di  veicoli a motore (in relazione ai diversi veicoli a motore, infatti,  non tutti hanno l’obbligo di pagare e tra coloro che hanno l’obbligo di pagare le somme da pagare sono molto diverse) e tra i proprietari (o conducenti) di veicoli a motore che accedono nella zona a traffico limitato a seconda dei giorni o dell’ora in cui vi accedono.

L’inquinamento provocato dai singoli veicoli, ovviamente,  non è diverso a seconda del giorno o dell’ ora in cui  avviene la circolazione.   Quindi non si giustifica il diverso trattamento, in relazione all’inquinamento provocato dai singoli veicoli, tra coloro che accedono nella zona a traffico limitato (o Area Ecopass) in un giorno feriale e coloro che vi accedono in un giorno festivo o tra coloro che vi accedono in diverse fasce orarie.

La “disparità di trattamento” appare particolarmente evidente perché  pur essendo  tutti i veicoli a motore più o meno inquinanti –esclusi forse i veicoli con motori elettrici-  per  molti veicoli anche se alimentati a benzina o a diesel, magari meno inquinanti di altri, non è prevista  alcuna tariffa.

Per molti veicoli –quelli compresi nelle prime e nelle seconde  classi di inquinamento – è prevista invece la “libera circolazione” e  cioè, di fatto, la totale esenzione dal pagamento. 

Pertanto questo giudice, ai fini della decisione della presente causa, deve “disapplicare” la Delibera della Giunta del Comune di Milano n. 3387 del 30/12/2008  con la quale è stata prorogata per tutto il 2009 la delibera n. 1788 del 20/07/2007 istitutiva della c.d. Area Ecopass, e conseguentemente deve accogliere l’opposizione  e annullare l’atto impugnato.

La “disapplicazione” dell’atto amministrativo –Delibera della Giunta del Comune di Milano- preclude ed assorbe l’esame del   motivo di ricorso.

La “disapplicazione” degli atti amministrativi –anche se trattasi di un orientamento giurisprudenziale certamente non pacifico- può e deve essere  pronunciata anche d’ufficio dal giudice.  “…L’illegittimità di un atto amministrativo va rilevata anche d’ufficio dal giudice ordinario, il quale deve conseguentemente disapplicare…ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all E”. Cass. Sez. 2 n. 2479/71; “Il giudice ordinario, chiamato a conoscere degli effetti di un atto amministrativo, per disapplicarlo ove non sia conforme a legge (artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, all. E), può accertare d’ufficio in ogni stato-grado del processo, i presupposti di validità dell’atto stesso” Cass. SS. UU. Sent. n. 2641/66).

 

P.Q.M.

Il giudice di pace di Milano,  definitivamente pronunciando nella causa promossa da   ……………………….contro il COMUNE di MILANO,  accoglie  l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato (v.n.  01062602/2009/1/1/1).

Milano,  29 giugno   2010                            

Il Giudice di Pace,

Dr. M. P.  

Redazione

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