Lilla Laperuta
Il 29 marzo scorso è stata votata dal Senato, con 246 voti favorevoli, la fiducia sull’emendamento del Governo interamente sostitutivo del disegno di legge n. 3194 di conversione del D.L. n. 5/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Il testo ritorna ora all’esame della Camera che dovrà approvarlo entro il 9 aprile.
Fra gli emendamenti si evidenzia. in particolare, quello di cui all’art. 41 che semplifica l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. L’emendamento, infatti, assume una incisiva importanza visto che nella formulazione originaria si rinviava genericamente all’art. 71 D.Lgs. 59/2010, senza precisarne cioè il comma, con la conseguente rimozione di una serie di divieti posti a presidio della sicurezza dei cittadini (si legga l’articolo su questo stesso sito).
Ora invece la formulazione dell’art. 41 del provvedimento sulle semplificazioni prevede che la vendita temporanea di alimenti e bevande:
a) sia avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 L. 241/1990;
b) non sia soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71 D.Lgs. 59/2010.
L’esercizio dell’attività in parola non è più, dunque, subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
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