Semplificazioni, negli emendamenti fatta salva la sicurezza alimentare dei cittadini

Redazione 02/04/12
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Lilla Laperuta

Il 29 marzo scorso è stata votata dal Senato, con 246 voti favorevoli, la fiducia sull’emendamento del Governo interamente sostitutivo del disegno di legge n. 3194 di conversione del D.L. n. 5/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Il testo ritorna ora all’esame della Camera che dovrà approvarlo entro il 9 aprile.

Fra gli emendamenti si evidenzia. in particolare, quello di cui all’art. 41 che semplifica l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. L’emendamento, infatti, assume una incisiva importanza visto che nella formulazione originaria si rinviava genericamente all’art. 71 D.Lgs. 59/2010, senza precisarne cioè il comma,  con la conseguente rimozione di una serie di divieti posti a presidio della sicurezza dei cittadini (si legga l’articolo su questo stesso sito).

Ora invece la formulazione dell’art. 41 del provvedimento sulle semplificazioni prevede che la vendita temporanea di alimenti e bevande:

a) sia  avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 L. 241/1990;

b) non sia  soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71 D.Lgs. 59/2010

L’esercizio dell’attività in parola non è più, dunque, subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio,  la  preparazione  o  la  somministrazione degli alimenti, istituito  o  riconosciuto dalle regioni;

b)  avere  prestato  la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi,  nel  quinquennio  precedente, presso imprese esercenti l’attività   nel   settore   alimentare   o   nel   settore   della somministrazione  di  alimenti  e  bevande, in qualità di dipendente qualificato,  addetto  alla  vendita  o  all’amministrazione  o  alla  preparazione  degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi  di  coniuge,  parente  o  affine,  entro  il  terzo  grado, dell’imprenditore  in  qualità di  coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

 

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