Semplificazione fiscale, primi chiarimenti nella circolare Assonime

Redazione 15/05/12
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Lilla Laperuta

Con la circolare n. 11 dell’11maggio Assonime, associazione che si occupa del miglioramento della legislazione industriale, commerciale, amministrativa e tributaria in Italia, ha fornito una prima lettura di commento su alcune novità in materia di fiscalità indiretta introdotte dal D.L. 16/2012 (conv. con L. 26 aprile 2012, n. 44). Provvedimento, questo, diretto nelle intenzioni del legislatore al potenziamento dell’azione dell’Amministrazione Finanziaria nelle attività di accertamento nonché al contrasto all’elusione fiscale.

L’attenzione dell’Associazione, in particolare, si è concentrata sul limite di 500 euro a partire dal quale è dovuta la comunicazione delle “operazioni con paradisi fiscali”, intendendosi per tali gli Stati o territori ricompresi nella “black list” (Repubblica di San Marino, Svizzera, Singapore, Malaysia, ecc.). L’art. 8 del D.L. 16/2012 ha, infatti, modificato la disciplina dell’obbligo di comunicazione delle operazioni con i Paesi black list come prevista dall’art. 1, co. 1, D.L. 40/2010 (conv. con L. 73/2010). La norma, si ricorda, al fine di contrastare le frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali, stabilisce per i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni, gli acquisti e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in “Paesi black list”. Oggi, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 16/2012, è eliminato detto obbligo di comunicazione se l’importo dell’operazione effettuata è al di sotto della soglia dei 500 euro. Sul punto, l’Associazione precisa che tale limite va verificato con riferimento ad ogni singola operazione, ma comunque non si applica alcuna sanzione se si indicano anche operazioni al di sotto della soglia di 500 euro. L’interpretazione, in ossequio all’obiettivo di semplificazione degli adempimenti posto dal decreto, è finalizzata ad evitare che l’adempimento debba essere eseguito anche nei casi in cui le operazioni intercorse con soggetti stabiliti in Paesi black list siano sporadiche o di limitata entità e a concentrare piuttosto l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate sulle operazioni di maggior rilievo (per l’approfondimento del decreto si rinvia all’apposita sezione di questo sito).

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