Semplificazione fiscale (D.L. 16/2012), novità in materia di contenzioso tributario

Redazione 14/03/12
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Lilla Laperuta

Fra le novità introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012), si annotano ora quelle introdotte dall’art. 12 rubricato “Contenzioso in materia tributaria e riscossione”.

Con i commi 1 e 2 dell’articolo 12 viene modificata la disciplina della controversia doganale di cui al D.Lgs. 374/1990 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento). In materia vige la previsione secondo cui gli operatori possono presentare istanza di revisione all’accertamento doganale e avverso il rigetto tacito o espresso dell’istanza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Direttore regionale che provvede in via definitiva (art. 11, co. 6, secondo periodo). Il citato art. 12, co. 1, lett. a) ne prevede esplicitamente l’abrogazione.

L’intervento – si spiega nella relazione illustrativa – si è reso necessario per ragioni di chiarezza e certezza potendosi ritenere che la disposizione già risulti implicitamente caducata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a seguito della devoluzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione sui tributi di ogni genere e specie

I successivi commi 3 e 4 dell’art. 12 recano, invece, modifiche di natura integrativa al D.Lgs. 546/1992, relativamente all’esecuzione delle sentenze del giudice tributario. Al riguardo si ricorda che le sentenze delle Commissioni tributarie sono esecutive solo al momento della formazione del giudicato, con la conseguenza che prima di allora non è possibile né iniziare l’espropriazione forzata né dare avvio al giudizio di ottemperanza. Ora, con l’introduzione dell’art. 69bis nel corpo del D.Lgs. 546/1992 si prevede l’aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente. Nella specie si stabilisce che se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l’ufficio dell’Agenzia del territorio provvede all’aggiornamento degli atti catastali.

Circa le fattispecie di atti catastali oggetto del ricorso si fa riferimento all’art. 2, co. 2, D.Lgs. 546/1992 e quindi alle liti promosse dai singoli possessori, inerenti l’intestazione, la delimitazione, il classamento dei terreni, la ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella e la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale. Nel contempo, al fine di assicurare la conoscibilità dell’iter giurisdizionale concernente i ricorsi in materia di operazioni catastali, al comma 4, si prevede comunque l’annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio.

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