Semplificazione edilizia, positivizzato il permesso di costruire convenzionato

Redazione 24/09/14
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Lilla Laperuta

Fra le misure di semplificazione nel settore dell’edilizia previste  dal D.L. 133/2014 (in vigore dal 13 settembre) si evidenzia l’istituto del permesso di costruire convenzionato, positivizzato con l’aggiunta dell’art. 28 bis nell’ordito del D.P. R. 380/2001.

Si prevede che,  qualora  le   esigenze   di   urbanizzazione   possano   essere soddisfatte,  sotto  il  controllo  del  Comune,  con  una  modalità semplificata (in luogo degli strumenti di pianificazione attuativa) è possibile il rilascio di un  permesso  di  costruire convenzionato.

La  convenzione   specifica   gli   obblighi,   funzionali   al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il  soggetto  attuatore si assume  ai  fini  di  poter  conseguire  il  rilascio  del  titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

  a) la cessione di aree  anche  al  fine  dell’utilizzo  di  diritti

edificatori;

  b) la realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  fermo  restando

quanto previsto dall’articolo 32, co. 1, lett.  g), D.Lgs.163/2006;

  c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;

  d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

La  convenzione  può prevedere  modalità di  attuazione  per stralci funzionali,  cui  si  collegano  gli  oneri  e  le  opere  di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

Il termine di validità del permesso di costruire  convenzionato può essere modulato in relazione agli  stralci  funzionali  previsti dalla convenzione.

In riferimento ai termini per il rilascio, devono essere rispettati quelli ordinari, ovvero 60 giorni per l’istruttoria, l’acquisizione dei pareri e la formulazione del provvedimento con possibilità di interruzione nei primi 30 giorni per richiesta di integrazioni. La possibilità di raddoppio sussiste solo per i progetti particolarmente complessi.

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