Semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale; il regolamento approvato dal Consiglio dei ministri

Redazione 01/08/11
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Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, nella seduta del 28 luglio, un regolamento che introduce semplificazioni per le PMI relative ad alcuni adempimenti amministrativi in materia di acque reflue e di impatto acustico, senza tuttavia modificare la normativa di settore contenuta rispettivamente nel D.Lgs. 152/2006 e nella L. 447/1995.

Il provvedimento dà attuazione all’art. 49, co. 4quater, D.L. 78/2010, ove si prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, il Governo adotti, previa consultazione delle associazioni imprenditoriali, uno o più regolamenti per semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b) eliminazione di autorizzazioni e certificazioni, comunque denominati, e degli adempimenti amministrativi non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;

c) estensione dell’autocertificazione e delle attestazioni dei tecnici abilitati, nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese certificate ISO o equivalente;

f) coordinamento delle attività di controllo per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Il provvedimento si articola in quattro Capi e sei articoli.

Il Capo I, con l’art. 1, definisce l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, delimitandolo alle micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, che recepisce nell’ordinamento nazionale la definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE. Si tratta delle imprese fino a 249 addetti, con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il Capo II riguarda la disciplina delle acque reflue e i criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque domestiche che, fermo restando la disciplina del Codice dell’Ambiente, si applicano in assenza di regolamentazione regionale.

In particolare, viene introdotta una modalità semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue industriali se non si siano, nel frattempo, verificate delle variazioni rispetto all’autorizzazione a suo tempo concessa. Viene così estesa la disciplina dell’autocertificazione, per cui, ove non si siano verificate modifiche nell’impianto e nelle sostanze utilizzate nel processo produttivo rispetto ai presupposti della precedente autorizzazione, il titolare dello scarico, 6 mesi prima della scadenza, può presentare un’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000) che dovrà attestare che sono rimaste immutate, rispetto alla precedente autorizzazione, una serie di caratteristiche relative allo scarico e al ciclo produttivo. Si tratta, in ogni caso, di una modalità semplificata che non si applica allo scarico di sostanze pericolose.

Il Capo III, con l’art. 4 introduce alcune semplificazioni documentali in materia di impatto acustico, con la possibilità dell’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva) se non si superano i limiti di emissione di rumore fissati dalla classificazione acustica comunale. Le attività a bassa rumorosità non sono soggette all’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all’art. 8, co. 2-4, della legge quadro 447/1995); quest’obbligo sussiste comunque per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali, spettacoli, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione di sonora o svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Il Capo IV contiene disposizioni riguardanti lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), che viene a costituire “l’unico punto di accesso” per chi richiede le autorizzazioni amministrative riguardanti l’attività produttiva, mirando così a fornire “una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni”. Le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale dovranno, pertanto, essere inviate esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive (art. 5).

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