Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione in materia di lavoro dei disabili costituisce un dovere dei partecipanti alle pubbliche gare svincolato dal suo formale richiamo nella disciplina concorsuale

Lazzini Sonia 03/09/09
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Da una illegittima aggiudicazione dovuta alla mancata presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 17 della L. 68/99 in tema di diritto al lavoro delle persone disabili, deriva, in caso di servizio già completato, l’accoglimento della richiesta del risarcimento del danno per equivalente da riconoscere alla seconda classificata: la Stazione appaltante ha 180 giorni di tempo per quantificare il danno che dovrà comprendere oltre che delle spese vive documentate (tra cui la polizza provvisoria), della dimostrata perdita di chance e dell’utile concretamente atteso
  
L’aggiudicazione a favore del raggruppamento controinteressato è stata contestata, oltre che per presunta anomalia della relativa offerta, anche sotto il profilo della mancata produzione della dichiarazione circa il rispetto della legge n. 68/1999 recante disciplina del diritto al lavoro dei disabili.
  
L’appello merita accoglimento, decisiva risultando la censura con la quale si lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicatario per omessa presentazione della dichiarazione in materia di lavoro dei disabili. Vale sul punto quanto efficacemente già rilevato dalla Sezione nella sentenza 24 gennaio 2007 n. 256, dove a partire da acquisite nozioni in materia di eterointegrazione precettiva, si conclude che la dichiarazione prescritta dall’articolo 17 della legge n.68/1999 costituisce un dovere dei partecipanti indipendentemente dalla sua specifica menzione nella disciplina di gara.
 
All’accoglimento dell’appello non può far seguito il domandato risarcimento in forma specifica poiché il servizio è ormai esaurito. Va pertanto accolta la subordinata richiesta di risarcimento per equivalente. A tal fine, nel termine di 180 giorni dalla presente, pronuncia il Comune di Pompei formulerà all’appellante una proposta di risarcimento che tenga conto, oltre che delle spese vive documentate, della dimostrata perdita di chance e dell’utile concretamente atteso.
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 4028 del 19 giugno 2009, emessa dal Consiglio di Stato
 
 
 
N. 4028/09 REG.DEC.
N. 6056 REG.RIC.
ANNO 2006
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 6056/2006 del 11/07/2006,proposto dallaRICORRENTE PASTI DI P.FERDINANDO, rappresentata e difesa dagliAvv.ti CIRO MICERA eRAFFAELE MONTEFUSCO con domicilio eletto in RomaV. MARIANNA DIONIGI N.57 presso la Sig.raCLAUDIA DE CURTIS;
contro
COMUNE DI POMPEI, rappresentato e difeso dagliAvv.ti CLAUDIO D’ALESSIO e FILIPPO TORRENTE con domicilio eletto in Roma, CORSO VITTORIO EMANUELE N. 284 pressoil Sig.DOMENICO GAUDIELLO;
e nei confronti di
CONTROINTERESSATA S.R.L. IN P. E Q. MAND. A.T.I., non costituitasi;
A.T.I. – CONTROINTERESSATA DUE DI B. RAFFAELE WALTER & C. SAS E IN P., non costituitesi;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA – NAPOLI: Sezione I n.2535/2006 , resa tra le parti, concernente GARA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delCOMUNE DI POMPEI;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10 Marzo 2009, relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, l’ avvocati Montefusco;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
      La causa riguarda l’aggiudicazione del servizio di refezione nelle scuole materne statali ricadenti nel territorio del Comune di Pompei per gli anni scolastici dal 2004 al 2006.
      L’aggiudicazione a favore del raggruppamento Controinteressata è stata contestata, oltre che per presunta anomalia della relativa offerta, anche sotto il profilo della mancata produzione della dichiarazione circa il rispetto della legge n. 68/1999 recante disciplina del diritto al lavoro dei disabili.
      Il ricorso è stato respinto dal TAR Campania, sede di Napoli, Prima Sezione con sentenza n. 2535/06.
      Le censure disattese dal TAR vengono riproposte in questa sede, rilevandosi in particolare che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione in materia di lavoro dei disabili costituisce un dovere dei partecipanti alle pubbliche gare svincolato dal suo formale richiamo nella disciplina concorsuale.
      Si è costituita la stazione appaltante, la quale insiste per la reiezione del gravame.
     La causa è passata in decisione all’udienza del 10 Marzo 2009.
DIRITTO
     L’appello merita accoglimento, decisiva risultando la censura con la quale si lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicatario per omessa presentazione della dichiarazione in materia di lavoro dei disabili. Vale sul punto quanto efficacemente già rilevato dalla Sezione nella sentenza 24 gennaio 2007 n. 256, dove a partire da acquisite nozioni in materia di eterointegrazione precettiva, si conclude che la dichiarazione prescritta dall’articolo 17 della legge n.68/1999 costituisce un dovere dei partecipanti indipendentemente dalla sua specifica menzione nella disciplina di gara.
     All’accoglimento dell’appello non può far seguito il domandato risarcimento in forma specifica poiché il servizio è ormai esaurito. Va pertanto accolta la subordinata richiesta di risarcimento per equivalente. A tal fine, nel termine di 180 giorni dalla presente, pronuncia il Comune di Pompei formulerà all’appellante una proposta di risarcimento che tenga conto, oltre che delle spese vive documentate, della dimostrata perdita di chance e dell’utile concretamente atteso.
    Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 Marzo 2009 con l’intervento dei Sigg.ri:
Domenico La Medica  Presidente
G.Paolo Cirillo   Consigliere
Aldo Scola   Consigliere
Vito Poli    Consigliere
Nicola Russo  Consigliere est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Nicola Russo    f.to Domenico La Medica 
IL SEGRETARIO 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/09
(Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
N°. RIC.6056-06

Lazzini Sonia

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