Secondo l’insegnamento della giurisprudenza comunitaria, l’aggiudicazione degli appalti pubblici sotto soglia e degli “appalti esclusi” rientra in ogni caso nell’ambito di applicazione del Trattato CE, talché le amministrazioni aggiudicatici degli Stati m

Lazzini Sonia 08/01/09
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In tema di affermata giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti di un ricorso avverso  l’aggiudicazione di un appalto di servizi (brokeraggio e consulenza in materia assicurativa) da parte di azienda speciale affidataria del servizio di trasporto pubblico locale.: può l ‘Amministrazione non stabilire nella lex specialis di gara quale sarà il criterio (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) con il quale ritiene di poter affidare il servizio?si può affermare che, essendo l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo gratuito, resterebbe sottratto alle regole di aggiudicazione dei pubblici appalti?
 
Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine al presente ricorso, notificato in data 19.10.1999 e depositato in data 11.11.1999, avente ad oggetto l’aggiudicazione di un appalto di servizi (brokeraggio e consulenza in materia assicurativa) da parte di azienda speciale affidataria del servizio di trasporto pubblico locale.  Il prevalente e più recente orientamento fa capo alla normativa comunitaria, che, al fine di realizzare anche nel settore dei pubblici appalti gli obiettivi della libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi, nonché di salvaguardare la libera concorrenza, ha imposto l’applicazione del modello dell’evidenza pubblica ben oltre il tradizionale limite soggettivo dei contratti stipulati dagli enti pubblici. Secondo le direttive comunitarie e la normativa statale di recepimento, le procedure di gara, con tutte le garanzie procedimentali che le contraddistinguono, devono applicarsi, oltre che nei riguardi degli enti pubblici, anche nei confronti degli “organismi di diritto pubblico”, elaborando una nozione che esorbita quella precedente di “amministrazione aggiudicatrice” ed abbraccia anche figure soggettive formalmente classificate come privatistiche. La conclusione non mutava (e non muta) nell’ipotesi di controversie riguardanti appalti inferiori alla soglia comunitaria. La giurisprudenza ha richiamato l’attenzione sull’insieme delle norme fondamentali per l’aggiudicazione degli appalti pubblici, che derivano direttamente dalle disposizioni e dai principi del Trattato CE e che comportano un obbligo di trasparenza consistente “… nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione” (Corte Giust. CE, sent. 7 dicembre 2000, C-324/98 – Teleaustria). La Corte ha esplicitamente affermato che “… sebbene taluni contratti siano esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono ciò nondimeno tenute a rispettare i principi fondamentali del Trattato” (Corte Giust. CE, ord. 3 dicembre 2001, C-59/00 – ************************). In concreto, gli Stati membri devono assicurare anche in occasione dell’affidamento di appalti sotto soglia una sufficiente pubblicità, modalità di aggiudicazione imparziali ed una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, a vantaggio delle imprese potenzialmente interessate all’aggiudicazione._Ed anche nella giurisprudenza amministrativa non sono mancate nette affermazioni nel senso della rilevanza espansiva della nozione di organismo di diritto pubblico, anche al di sotto della soglia comunitaria, con immediati riflessi sull’ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo_ Un’impostazione ancor più rigorosa è perseguita dalla recente giurisprudenza comunitaria, che tende a ridimensionare gli spazi di intervento integrativo tradizionalmente riconosciuti alle commissioni di gara, affermando che i criteri di aggiudicazione definiti dalle stazioni appaltanti non possono conferire alle stesse una libertà incondizionata di scelta, devono essere espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, se possibile nell’ordine decrescente di importanza che è loro attribuita, affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata, e devono rispettare i principi fondamentali di parità di trattamento e trasparenza (in tal senso Corte Giust. CE, sent. 17 settembre 2002 – *********************; Id., sent. 24 novembre 2005 – a.t.i. EAC). Più in generale, per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, la giurisprudenza comunitaria ha ripetutamente chiarito che tutti gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa e, se possibile, la loro importanza relativa, devono essere noti ai potenziali concorrenti già al momento della preparazione delle loro offerte (in tal senso, Corte Giust. CE, sent. 25 aprile 1996 – Commissione c. Belgio; Id., sent. 12 dicembre 2002 – Universale Bau). Né varrebbe eccepire che il servizio affidato, in quanto gratuito, resterebbe sottratto alle regole di aggiudicazione dei pubblici appalti. Valga, in contrario, il richiamo alle decisioni nella quali la giurisprudenza amministrativa, con ampia e condivisibile motivazione, ha chiarito che “il contratto col quale l’Amministrazione affida il servizio di consulenza e collaborazione assicurativa è riconducibile nell’ambito concettuale tipico del contratto di "brokeraggio" e, come tale, deve considerarsi oneroso (quindi assoggettato ai criteri di aggiudicazione previsti dal d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157), posto che la prestazione del "broker" viene remunerata in via differita allorché, avvenuta la conclusione della polizza con la compagnia assicuratrice, si attualizza la fase della corresponsione del premio assicurativo, tra le cui componenti figura – nella prassi … proprio la provvigione del broker”. (Cons. Stato , sez. IV, 24 febbraio 2000 n. 1019).
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 2556 dell’ 11 novembre 2008, emessa dal Tar Puglia, Bari
 
In relazioni agli appalti affidati dagli organismi di diritto pubblico:
 
L’**********, oggi trasformata in società di capitali, all’epoca dei fatti era un ente pubblico economico ed era certamente compresa tra i soggetti tenuti ad applicare le norme comunitarie sui pubblici appalti e, tra di esse, le disposizioni sull’evidenza pubblica (Direttiva 92/50/CE), appartenendo sia alla figura generale dell’amministrazione aggiudicatrice sia a quella dell’organismo di diritto pubblico._Come è noto, l’art. 33 – lett. e) del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 aveva incluso, tra le controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale.
 
A seguito di pronuncia di incostituzionalità per eccesso di delega (Corte Cost., 17 luglio 2000 n. 205), il legislatore ha ripristinato prontamente la suddivisione per blocchi di materie con la legge 21 luglio 2000, n. 205, entrata in vigore il 10.8.2000. Gli artt 6 e 7 della legge n. 205 hanno riprodotto, con alcune limitate modifiche, l’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, ribadendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale. In ogni caso, la breve cesura dovuta all’intervento della Corte costituzionale non comporta il venir meno della giurisdizione esclusiva amministrativa sui giudizi instaurati tra il 1998 ed il 2000. Infatti, secondo l’interpretazione ormai consolidata dell’art. 5 cod. proc. civ. (che fissa la regola della perpetuatio iurisdictionis), il giudizio, per ragioni di economia e di accelerazione processuale, continua davanti al giudice adito non solo quando questo cessi di essere competente per il mutato quadro normativo o di fatto, ma anche nel caso in cui il giudice cui la parte si sia rivolta, sebbene originariamente incompetente, sia divenuto competente per una sopravvenuta modifica legislativa
 
Ma ancor di maggior interesse sono le seguenti considerazioni
 
E’ fondata la censura con cui la ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione e la violazione dell’obbligo di predeterminazione dei criteri per l’aggiudicazione, e ciò tanto rispetto all’avviso pubblico quanto rispetto al giudizio formulato dalla commissione amministratrice.
 
Anche quest’ultima, infatti, trascurava di specificare in via preventiva i criteri valutativi e, come visto, selezionava l’aggiudicatario in modo pressoché arbitrario ed incontrollabile, senza dar conto delle modalità di comparazione e dei criteri di giudizio concretamente adottati.
 
Secondo principi comunemente affermati anche con riguardo alle procedure indette per l’aggiudicazione mediante metodi selettivi non automatici, come nel caso dell’appalto-concorso o delle gare dirette a selezionare l’offerta più vantaggiosa, il bando deve definire i criteri generali di valutazione, potendosi riconoscere alla commissione di gara unicamente l’esercizio della facoltà di introdurre elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali medesimi. La predeterminazione dei parametri di valutazione tecnica risponde all’esigenza di garantire l’imparzialità e la trasparenza delle operazioni concorsuali, affinché sia possibile agli interessati e al giudice della legittimità il sindacato sulla coerenza logica delle scelte con i criteri fissati nel bando.
 
E nel caso in cui la lex specialis non abbia predeterminato rigidamente i criteri di valutazione delle offerte, deve imporsi alle commissioni giudicatrici, a pena di illegittimità, di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni relative al contenuto delle valutazioni, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza delle scelte effettuate (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2003 n. 2331; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 11 ottobre 2004 n. 5521).
 
Ed in particolare
 
2. Né varrebbe eccepire che il servizio affidato, in quanto gratuito, resterebbe sottratto alle regole di aggiudicazione dei pubblici appalti. Valga, in contrario, il richiamo alle decisioni nella quali la giurisprudenza amministrativa, con ampia e condivisibile motivazione, ha chiarito che “il contratto col quale l’Amministrazione affida il servizio di consulenza e collaborazione assicurativa è riconducibile nell’ambito concettuale tipico del contratto di "brokeraggio" e, come tale, deve considerarsi oneroso (quindi assoggettato ai criteri di aggiudicazione previsti dal d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157), posto che la prestazione del "broker" viene remunerata in via differita allorché, avvenuta la conclusione della polizza con la compagnia assicuratrice, si attualizza la fase della corresponsione del premio assicurativo, tra le cui componenti figura – nella prassi … proprio la provvigione del broker”. (Cons. Stato , sez. IV, 24 febbraio 2000 n. 1019).
 
L’onerosità del servizio affidato dall’********** è elemento sufficiente a fondare l’accoglimento del ricorso, per violazione delle regole sull’evidenza pubblica, a nulla rilevando (per quanto detto sub 1., a proposito dei contratti inferiori soglia comunitaria) l’importo del corrispettivo spettante all’affidatario e dunque il valore dell’appalto posto in gara.
 
 
A cura di *************
 
 
 
N. 02556/2008 REG.SEN.
N. 02490/1999 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione Prima
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2490 del 1999, proposto da ALFA Insurance Brokers s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti ************ e *************** e, a seguito di rinuncia al mandato di entrambi, successivamente rappresentata e difesa dall’avv. **********************, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Crispi, 6;
 
contro
 
A.M.T.A.B. – Azienda Municipalizzata Trasporti Autofiloviari di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso l’avv. ************************ in Bari, via Calefati, 177;
 
nei confronti di
 
a.t.i. BETA s.r.l., BETAbis s.p.a., ************** di ***************, non costituite in giudizio;
 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
 
1) della deliberazione n. 260 del 6.7.1999, con la quale l’********** affidava all’a.t.i. intimata l’incarico triennale di mediazione e consulenza in campo assicurativo;
 
2) di qualsiasi altro atto presupposto o conseguente, compresa la deliberazione n. 179 del 10.5.1999 dell’********** avente ad oggetto “******: avviso pubblico”;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’**********;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2008 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Con deliberazione n. 179 del 10.5.1999, la Commissione amministratrice dell’********** decideva di affidare il servizio triennale di mediazione e consulenza in campo assicurativo e, a tal fine, di pubblicare un avviso di gara all’albo aziendale ed all’albo pretorio del Comune di Bari.
 
La società ricorrente presentava offerta, corredata da curriculum professionale.
 
Con il ricorso in epigrafe, impugna l’aggiudicazione del servizio in favore del raggruppamento composto da BETA s.r.l., BETAbis s.p.a., ************** di ***************, deliberata dall’********** con atto n. 260 del 6.7.1999.
 
Queste, in sintesi, le censure:
 
1) violazione dei principi generali in tema di gara; eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità; violazione del principio di trasparenza;
 
2) violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
 
3) sviamento di potere.
 
Si è costituita l’azienda intimata, contestando la giurisdizione dell’adito Tribunale e chiedendo il ogni caso il rigetto del ricorso perché inammissibile ovvero infondato.
 
Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
 
DIRITTO
 
1. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine al presente ricorso, notificato in data 19.10.1999 e depositato in data 11.11.1999, avente ad oggetto l’aggiudicazione di un appalto di servizi (brokeraggio e consulenza in materia assicurativa) da parte di azienda speciale affidataria del servizio di trasporto pubblico locale.
 
L’**********, oggi trasformata in società di capitali, all’epoca dei fatti era un ente pubblico economico ed era certamente compresa tra i soggetti tenuti ad applicare le norme comunitarie sui pubblici appalti e, tra di esse, le disposizioni sull’evidenza pubblica (Direttiva 92/50/CE), appartenendo sia alla figura generale dell’amministrazione aggiudicatrice sia a quella dell’organismo di diritto pubblico.
 
Come è noto, l’art. 33 – lett. e) del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 aveva incluso, tra le controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale.
 
A seguito di pronuncia di incostituzionalità per eccesso di delega (Corte Cost., 17 luglio 2000 n. 205), il legislatore ha ripristinato prontamente la suddivisione per blocchi di materie con la legge 21 luglio 2000, n. 205, entrata in vigore il 10.8.2000. Gli artt 6 e 7 della legge n. 205 hanno riprodotto, con alcune limitate modifiche, l’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, ribadendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale.
 
In ogni caso, la breve cesura dovuta all’intervento della Corte costituzionale non comporta il venir meno della giurisdizione esclusiva amministrativa sui giudizi instaurati tra il 1998 ed il 2000. Infatti, secondo l’interpretazione ormai consolidata dell’art. 5 cod. proc. civ. (che fissa la regola della perpetuatio iurisdictionis), il giudizio, per ragioni di economia e di accelerazione processuale, continua davanti al giudice adito non solo quando questo cessi di essere competente per il mutato quadro normativo o di fatto, ma anche nel caso in cui il giudice cui la parte si sia rivolta, sebbene originariamente incompetente, sia divenuto competente per una sopravvenuta modifica legislativa (così, tra molte, Cass. civ., sez. un., 10 agosto 1999 n. 580; Cons. Stato, sez. V, ord. 28 settembre 2000 n. 4822; Id., sez. VI, 27 marzo 2001 n. 1807).
 
La tesi (richiamata dalla difesa dell’**********) che affermava la giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta fosse impugnato, nell’ambito della procedura di affidamento di un appalto, un atto compiuto da un soggetto privato (ovvero, come in questo caso, da un ente pubblico economico) è stata sottoposta a revisione critica sia dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 1999 n. 295; Id., sez. VI, 28 ottobre 1998 n. 1478), sia dalla stessa Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 5 febbraio 1999 n. 24; Id., 13 febbraio 1999 n. 64; Id., 12 giugno 1999 n. 332).
 
Il prevalente e più recente orientamento fa capo alla normativa comunitaria, che, al fine di realizzare anche nel settore dei pubblici appalti gli obiettivi della libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi, nonché di salvaguardare la libera concorrenza, ha imposto l’applicazione del modello dell’evidenza pubblica ben oltre il tradizionale limite soggettivo dei contratti stipulati dagli enti pubblici. Secondo le direttive comunitarie e la normativa statale di recepimento, le procedure di gara, con tutte le garanzie procedimentali che le contraddistinguono, devono applicarsi, oltre che nei riguardi degli enti pubblici, anche nei confronti degli “organismi di diritto pubblico”, elaborando una nozione che esorbita quella precedente di “amministrazione aggiudicatrice” ed abbraccia anche figure soggettive formalmente classificate come privatistiche.
 
La conclusione non mutava (e non muta) nell’ipotesi di controversie riguardanti appalti inferiori alla soglia comunitaria.
 
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza comunitaria, l’aggiudicazione degli appalti pubblici sotto soglia e degli “appalti esclusi” rientra in ogni caso nell’ambito di applicazione del Trattato CE, talché le amministrazioni aggiudicatici degli Stati membri sono tenute a conformarsi alle disposizioni e ai principi di tale Trattato, riguardanti in particolare la libera circolazione delle merci (articolo 28 del Trattato CE), il diritto di stabilimento (articolo 43), la libera prestazione di servizi (articolo 49), la non discriminazione e l’uguaglianza di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità e il riconoscimento reciproco. La giurisprudenza ha perciò richiamato l’attenzione sull’insieme delle norme fondamentali per l’aggiudicazione degli appalti pubblici, che derivano direttamente dalle disposizioni e dai principi del Trattato CE e che comportano un obbligo di trasparenza consistente “… nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione” (Corte Giust. CE, sent. 7 dicembre 2000, C-324/98 – Teleaustria). La Corte ha esplicitamente affermato che “… sebbene taluni contratti siano esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono ciò nondimeno tenute a rispettare i principi fondamentali del Trattato” (Corte Giust. CE, ord. 3 dicembre 2001, C-59/00 – ************************).
 
In concreto, gli Stati membri devono assicurare anche in occasione dell’affidamento di appalti sotto soglia una sufficiente pubblicità, modalità di aggiudicazione imparziali ed una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, a vantaggio delle imprese potenzialmente interessate all’aggiudicazione.
 
Ed anche nella giurisprudenza amministrativa non sono mancate nette affermazioni nel senso della rilevanza espansiva della nozione di organismo di diritto pubblico, anche al di sotto della soglia comunitaria, con immediati riflessi sull’ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2002 n. 934; Id., sez. VI, 2 marzo 2001 n. 1206; TAR Lombardia, Brescia, 26 marzo 2004 n. 254).
 
Deve perciò respingersi l’eccezione avanzata dalla difesa dell’azienda convenuta in ordine al difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
 
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
 
L’**********, con deliberazione n. 179 del 10.5.1999, decideva di affidare il servizio triennale di mediazione e consulenza in campo assicurativo e, a tal fine, pubblicava un avviso di gara all’albo aziendale ed all’albo pretorio del Comune di Bari.
 
L’avviso si limitava a stabilire che gli offerenti dovessero dichiarare l’iscrizione all’“albo ******”, il volume delle provvigioni commissionate negli ultimi due anni e l’elenco degli incarichi ricevuti da enti pubblici, i propri carichi penali, l’impegno di allestire un ufficio operativo nella città di Bari in caso di aggiudicazione. Era altresì richiesta la dichiarazione “… che l’incarico sarà a titolo gratuito per l’**********”.
 
L’avviso taceva del tutto sul criterio di aggiudicazione.
 
La società ricorrente presentava offerta, corredata dal proprio curriculum professionale; pervenivano in tutto quattro offerte. La difesa dell’azienda ha depositato (doc. 7) una relazione di tre pagine, priva di data ed a firma illeggibile, contenente il riassunto schematico dei curricula e delle dichiarazioni dei quattro concorrenti.
 
Con la delibera n. 260 del 6.7.1999, l’azienda disponeva l’aggiudicazione del servizio in favore del raggruppamento composto da BETA s.r.l., BETAbis s.p.a., ************** di ***************, così motivando: “… Tutti i raggruppamenti hanno assicurato il possesso da parte delle associate di requisiti, di esperienze e dimensioni adeguate … Esaminati i curricula professionali e profili aziendali di ciascuna delle A.T.I. indicate in narrativa che hanno presentato domanda per il conferimento dell’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo … Dato atto che l’incarico di consulenza non comporta oneri a carico dell’********** … Ritenuto di affidare alla BETA l’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo…”.
 
2.1. E’ fondata la censura con cui la ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione e la violazione dell’obbligo di predeterminazione dei criteri per l’aggiudicazione, e ciò tanto rispetto all’avviso pubblico quanto rispetto al giudizio formulato dalla commissione amministratrice.
 
Anche quest’ultima, infatti, trascurava di specificare in via preventiva i criteri valutativi e, come visto, selezionava l’aggiudicatario in modo pressoché arbitrario ed incontrollabile, senza dar conto delle modalità di comparazione e dei criteri di giudizio concretamente adottati.
 
Secondo principi comunemente affermati anche con riguardo alle procedure indette per l’aggiudicazione mediante metodi selettivi non automatici, come nel caso dell’appalto-concorso o delle gare dirette a selezionare l’offerta più vantaggiosa, il bando deve definire i criteri generali di valutazione, potendosi riconoscere alla commissione di gara unicamente l’esercizio della facoltà di introdurre elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali medesimi. La predeterminazione dei parametri di valutazione tecnica risponde all’esigenza di garantire l’imparzialità e la trasparenza delle operazioni concorsuali, affinché sia possibile agli interessati e al giudice della legittimità il sindacato sulla coerenza logica delle scelte con i criteri fissati nel bando.
 
E nel caso in cui la lex specialis non abbia predeterminato rigidamente i criteri di valutazione delle offerte, deve imporsi alle commissioni giudicatrici, a pena di illegittimità, di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni relative al contenuto delle valutazioni, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza delle scelte effettuate (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2003 n. 2331; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 11 ottobre 2004 n. 5521).
 
Un’impostazione ancor più rigorosa è perseguita dalla recente giurisprudenza comunitaria, che tende a ridimensionare gli spazi di intervento integrativo tradizionalmente riconosciuti alle commissioni di gara, affermando che i criteri di aggiudicazione definiti dalle stazioni appaltanti non possono conferire alle stesse una libertà incondizionata di scelta, devono essere espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, se possibile nell’ordine decrescente di importanza che è loro attribuita, affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata, e devono rispettare i principi fondamentali di parità di trattamento e trasparenza (in tal senso Corte Giust. CE, sent. 17 settembre 2002 – *********************; Id., sent. 24 novembre 2005 – a.t.i. EAC). Più in generale, per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, la giurisprudenza comunitaria ha ripetutamente chiarito che tutti gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa e, se possibile, la loro importanza relativa, devono essere noti ai potenziali concorrenti già al momento della preparazione delle loro offerte (in tal senso, Corte Giust. CE, sent. 25 aprile 1996 – Commissione c. Belgio; Id., sent. 12 dicembre 2002 – Universale Bau).
 
La violazione dei predetti principi è evidente nei provvedimenti impugnati.
 
2.2. Né varrebbe eccepire che il servizio affidato, in quanto gratuito, resterebbe sottratto alle regole di aggiudicazione dei pubblici appalti. Valga, in contrario, il richiamo alle decisioni nella quali la giurisprudenza amministrativa, con ampia e condivisibile motivazione, ha chiarito che “il contratto col quale l’Amministrazione affida il servizio di consulenza e collaborazione assicurativa è riconducibile nell’ambito concettuale tipico del contratto di "brokeraggio" e, come tale, deve considerarsi oneroso (quindi assoggettato ai criteri di aggiudicazione previsti dal d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157), posto che la prestazione del "broker" viene remunerata in via differita allorché, avvenuta la conclusione della polizza con la compagnia assicuratrice, si attualizza la fase della corresponsione del premio assicurativo, tra le cui componenti figura – nella prassi … proprio la provvigione del broker”. (Cons. Stato , sez. IV, 24 febbraio 2000 n. 1019).
 
L’onerosità del servizio affidato dall’********** è elemento sufficiente a fondare l’accoglimento del ricorso, per violazione delle regole sull’evidenza pubblica, a nulla rilevando (per quanto detto sub 1., a proposito dei contratti inferiori soglia comunitaria) l’importo del corrispettivo spettante all’affidatario e dunque il valore dell’appalto posto in gara.
 
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
 
Le spese processuali, attesa la complessità della vicenda, possono essere integralmente compensate.
 
P.Q.M.
 
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
******************, Presidente
*************, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Lazzini Sonia

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