Adozione di sanzione sostitutiva: valutazione presupposti

, n. 28707 del 03/04/2013). Il ricorso proposto, pertanto, era rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Conclusioni La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come devono essere valutati i presupposti per l’adozione

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che se ne faceva conseguire la sua inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero

Sicurezza sul lavoro: responsabilità del datore anche con personale formato

rappresentante di una ditta che svolge attività di verniciatura di manufatti, alla pena dell’ammenda di euro 3.000 oltre al pagamento delle spese processuali, per aver commesso plurime violazioni della normativa a tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al d. l. 81/2008 e precisamente

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il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3. Conclusioni La decisione in esame

Ricorso per Cassazione inammissibile: quando non si pagano le spese?

Quando l’inammissibilità del ricorso per Cassazione non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma Penale dopo la Riforma Cartabia Indice 1. La questione: quando non si pagano le spese processuali all’inammissibilità del ricorso? 2. La soluzione adottata dalla Cassazione 3. Conclusioni Vuoi ricevere aggiornamenti costanti? 1. La questione: quando non si pagano le spese processuali all’inammissibilità

Cassazione: volontà di procedere nei confronti del reo deve essere chiara ed inequivocabile

di reclusione ed euro 100 di multa, pena sospesa, oltre che al pagamento delle spese processuali”. Ad avviso della Corte di appello, andava confermata