Se una certa attività (nel caso di specie in ambito sanitario) non implica grosse difficoltà tecniche per essere svolta, e nonostante questa circostanza, si verifica comunque un danno ingiusto, va da se’ che ci si trovi difronte ad un comportamento caratt

Lazzini Sonia 06/10/05
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Non ? da escludere un danno erariale per mancato adeguamento dei massimali di una polizza di responsabilit? civile terzi

La sentenza numero 53, depositata il 28 gennaio 2005, emessa dalla Corte dei Conti ? Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, merita di essere segnalata per i seguenti importanti principi in essa contenuti.

Prima di tutto impariamo che presso una Corte di Appello 8la cui sentenza viene anche confermata in Cassazione), in solido tra loro , sono stati condannati, una USL? ed il primario di una Divisione oculistica, ?per i danni subiti da una paziente a seguito di un?operazione chirurgica mal effettuata

Non ci ? dato di sapere su quali basi concrete il giudice civile abbia inteso condannare i convenuti, ma qui ci preme evidenziare il fatto che, probabilmente, ? stato applicato l?articolo 28 della Costituzione, anche e soprattutto per dimostrare la fondatezza della chiamata in causa della struttura pubblica.

Diritti e doveri dei cittadini – Art 28 della Costituzione

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilit? civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Dopo l’intervento di una Compagnia di Assicurazione esposta per un massimale di lire 500.000.000, rimanevano a carico della USL lire 144.750.000 ed euro 9.937,14 quale imposta di registro sulla sentenza della Corte di Appello di Bologna.

Di tali importi, il Procuratore regionale della Corte dei Conti ne fa carico quale danno erariale al primario stesso.

Interviene il difensore del convenuto, sostenendo che < il danno erariale (e non solo la parte del danno eccedente il massimale di lire 500.000.000 per il quale era intervenuta Compagnia) doveva imputarsi causalmente alla stessa U.S.L. per non avere i vertici della Struttura Sanitaria aggiornato il massimale dell’assicurazione; per non aver ritenuto che il massimale a suo tempo stabilito doveva intendersi incrementato quanto meno della percentuale della svalutazione monetaria; per avere gestito con imperizia e leggerezza tutta la fase della vertenza giudiziaria in sede civile.

Sul punto, questa ? l?opinione dell?adito giudice ? ? la quantificazione del danno ?imputabile? ai soggetti convenuti non poteva non risentire (secondo il principio che ognuno risponde per la parte del danno da esso direttamente causato) dell’apporto causale da riferire anche a soggetti non convenuti e cio? alla stessa Unit? Sanitaria per la non felice gestione di tutta la vicenda.

Tenuto conto di ci? reputa il Collegio che il danno imputabile ai due soggetti convenuti avrebbe dovuto essere contenuto nella somma massima di euro 50.000,00 calcolata con prudente apprezzamento in favore dei chiamati in giudizio>

Importante risulta anche il parere del giudice sulle modalit? di accertamento della colpa grave che debbono, nel caso in questione, avere come riferimento il tipo di intervento effettuato e le difficolt? di esecuzione:

Una volta riconosciuto che ?parte? del danno erariale doveva imputarsi al non felice esito dell’intervento chirurgico, si deve dare carico il Collegio di esaminare se l’intervento in questione abbia avuto, anche in presenza e nonostante l’alea insita in ogni intervento, l’esito che ha avuto a causa di un ?comportamento professionale? da qualificarsi come colorato da colpa grave.

Il Collegio ritiene di? dover dare al quesito risposta positiva. E ci? non per? mera ed automatica? trasposizione in questo processo delle risultanze del processo civile (tanto pi? che sul punto che ora interessa la sentenza civile non pu? aver assunto alcun valore di giudicato se non altro per la differenza delle parti in quel giudizio e nel presente giudizio contabile), quanto perch? dalla autonoma lettura (e relativa comparazione) di tutte le perizie medico-legali assunte? nel processo civile, si pu? pervenire alla conclusione che l’esito non favorevole dell’intervento sia conseguito proprio alle considerazione svolte dal prof.? ** cio?, in estrema sintesi, che la diagnosi differenziale tra lipoma e dermolipoma non offre assolutamente alcuna difficolt? come non offre egualmente alcuna difficolt? la terapia chirurgica, mentre il negativo effetto dell’intervento de quo era conseguito ad una scissione del tessuto troppo estesa e troppo profonda. >

In estrema sintesi, pi? facile ? l?intervento, pi? grave ? la colpa nel caso in cui il paziente subisca dei danni.

Ovvero qualora non ci siano grosse difficolt? di esecuzione di una prestazione, significa che il rischio di produrre ad altri un danno ingiusto ? minore; se nonostante questa circostanze, il danno ? stato ugualmente causato, allora significa che la colpa ? davvero grave

Ribaltando il concetto, tale conclusione ci fa subito pensare all?applicabilit? dell?articolo 2236 cc in tema di professioni intellettuali che cos? recita:

art. 2236 Responsabilit? del prestatore d?opera. ? ?Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolt?, il prestatore d?opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave

cio?, per tutti i professionisti vale la norma per la quale, come sancito dall?articolo 2043 cc, il risarcimento del danno ingiusto, ? ascrivibile ad un comportamento doloso o colposo, ma nel caso di particolari difficolt?, la colpa lieve non viene calcolata quale elemento di imputabilit?.

A questo proposito, riportiamo qui di seguito il nostro commento ad una sentenza del Consiglio di stato ove si dichiara che tale norma ? applicabile anche alla pa qualora si tratti della lesione di interessi legittimi che ha comportato un danno ingiusto a chi ? entrato in contatto con la struttura statale

Il consiglio di Stato (n. 32/2005)? sancisce una svolta nel criterio della colpa (solo grave) della pa come apparato ( e quindi non solo del singolo dipendente a norma del dpr n. 3/1957 a seguito di attivit? materiale) nella responsabilit? civile terzi per perdite patrimoniali (lesione di interessi legittimi a seguito di attivit? provvedimentale illegittima)

Responsabilit? civile extracontrattuale della pa per attivit? provvedimentale: inevitabile giudizio di colpevolezza nella violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante ovvero esclusione per colpa lieve!

Accertamento della colpa della pa ?per attivit? provvedimentale illegittima: non ? imputabile al singolo ma solo all?apparato, non ? oggettiva e puo? essere paragonata a quella dei liberi professionisti a cui va applicato l?art. 2236 cc, quindi imputabilit? solo per colpa grave e dolo,? nel caso in cui? l?accertamento dei presupposti di fatto dell?azione amministrativa implichi valutazioni scientifiche complesse o verifiche difficoltose della realt? fattuale!

I ruolo del giudice amministrativo ? quello di definire gli indici identificativi della colpa, indicati nell?ascrizione all?amministrazione, intesa come apparato, e non al funzionario agente, della ?violazione delle regole di imparzialit?, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l?esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che?si pongono come limiti esterni alla discrezionalit??.

La decisione numero 32 del Consiglio di Stato, Sezione V,? pubblicata in data? 10 gennaio 2005 merita di essere segnalata per tutta una serie di importanti insegnamenti in tema di risarcimento del danno imputabile alla pa a seguito di attivit? provvedimentale e quindi suscettibile di lesione di interessi legittimi

a)????? la colpa deve essere ascrivibile alla pa come apparato e non al singolo funzionario agente (come da Cass. Sez. Unite n. 500/99)

b)????? si puo? restare? all?interno dei pi? sicuri (rispetto alla teoria della responsabilit? contrattuale della pa) confini dello schema e della disciplina della responsabilit? aquiliana

c)????? le connesse esigenze di tutela, possono venir garantite dall? utilizzo, per la verifica dell?elemento soggettivo, delle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c

d)????? il privato danneggiato, ancorch? onerato della dimostrazione della ?colpa? dell?amministrazione (contrariamente se la responsabilit? fosse di natura contrattuale), risulta agevolato dalla possibilit? di offrire al giudice elementi indiziari quali:

1.????? la gravit? della violazione, qui valorizzata quale presunzione semplice di colpa e non come criterio di valutazione assoluto,

2.????? il carattere vincolato dell?azione amministrativa giudicata,

3.????? l?univocit? della normativa di riferimento

4.????? il proprio apporto partecipativo al procedimento

e)????? all?amministrazione quindi, acquisiti gli indici rivelatori della colpa, spetta poi? l?allegazione degli elementi, pure indiziari, ascrivibili allo schema dell?errore scusabile

f)??????? compito del giudice, cos? come, in sostanza, voluto dalla Cassazione con la sentenza n. 500/99, sar? quello di apprezzare e valutare liberamente tali indici circa la? loro idoneit? ad attestare o ad escludere la colpevolezza dell?amministrazione.

g)????? perch? la situazione allegata integri gli estremi dell?errore scusabile e consenta, perci?, di escludere la ?colpa? dell?apparato amministrativo.

h)????? gli estremi dell?errore scusabile li troviamo nella giurisprudenza europea (Corte Giustizia C.E., 5 marzo 1996, cause riunite nn.46 e 48 del 1993; 23 maggio 1996, causa C5 del 1994) che, pur assegnando valenza pressoch? decisiva alla gravit? della violazione, indica, quali parametri valutativi di quel carattere,

1.????? il grado di chiarezza e precisione della norma violata;

2.????? la presenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione esaminata e definita dall?amministrazione,

3.????? la novit? di quest?ultima,(riconoscendo cos? portata esimente all?errore di diritto, in analogia all?elaborazione della giurisprudenza penale in tema di buona fede nelle contravvenzioni).

i)??????? Inoltre risulta accettabile:

1.????? ?il criterio della comprensibilit? della portata precettiva della disposizione inosservata e della univocit? e chiarezza della sua interpretazione,

2.????? potendosi ammettere l?esenzione da colpa solo in presenza di un quadro normativo confuso e privo di chiarezza;

giova pero? riportare questo passo dell?emarginata decisione per la portata estremamente rivoluzionaria in ambito di rischio della pa per risarcimento del danno a seguito di perdita patrimoniale :

< Cos? come appaiono condivisibili i riferimenti, da pi? parti suggeriti, al criterio di imputazione soggettiva della responsabilit? del professionista di cui all?art. 2236 c.c. che, riconnettendo il grado di colpevolezza richiesto per la costituzione dell?obbligazione risarcitoria alla difficolt? dei problemi tecnici affrontati nell?esecuzione dell?opera, introduce un parametro di ascrizione del danno che tiene conto del grado di complessit? delle questioni implicate dall?esecuzione della prestazione e che attenua la responsabilit? del prestatore d?opera quando il livello di difficolt? risulti rilevante.

La medesima ratio sottesa alla richiamata disposizione civilistica pu?, infatti, ravvisarsi nelle fattispecie nelle quali la situazione di fatto esaminata dal funzionario comporta la risoluzione di problemi tecnici particolarmente rilevanti ed in cui, in definitiva, l?accertamento dei presupposti di fatto dell?azione amministrativa implica valutazioni scientifiche complesse o verifiche difficoltose della realt? fattuale.>

Ovvero:

Va da s? che stante questa interpretazione giurisprudenziale data dal Supremo Collegio Amministrativo, diminuisce il rischio delle polizze di responsabilit? civile terzi a garanzia delle perdite patrimoniale subite dai cittadini (o dalle imprese in caso di appalti pubblici)? e quindi, forse, convincer? anche le primarie Compagnie di Assicurazione, ad accettarne la sottoscrizione, facendo, finalmente, finire la (in mancanza di altro) sottoscrizione? da parte dei singoli, di polizze il cui rischio ? limitato agli unici casi di lesione di diritto soggettivo (quindi,? dopo la sottoscrizione di un eventuale contratto)? portati? davanti al giudice ordinario.

Ancora un?osservazione.

Qualora un tecnico faccia parte di un Ente pubblico economico oppure di un S.p.a.?? a capitale pubblico, si sa che non ricevere dalle Leggi? l?esenzione di responsabilit? per l?elemento soggettivo della colpa lieve , ma, tenuto conto dell?emarginata sentenza, anche queste persone potranno invocare quanto disposto dall?art 2236 cc (come peraltro gi? applicato ?per i medici dipendenti di un ente ospedaliero ) (commento a cura di *************)

A cura di *************

LA CORTE DEI CONTI – TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE ? SENTENZA NUMERO 53 DEL 28 GENNAIO 2005

REPUBBLICA ITALIANA? IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dr. Gaetano?????? PELLEGRINO???????????????? Presidente

Dr. Silvio??????????? AULISI??????????????????????????? Consigliere relatore

Dr. Angelo????????? DE MARCO??????????????????? Consigliere

Dr. Eugenio??????? SCHLITZER??????????????????? Consigliere

Dr. Amedeo??????? ROZERA???????????????????????? Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull’atto di appello iscritto al n. 19412 del registro di Segreteria proposto da ******* rappresentato e difeso dai ************************ e ********************* e sull’atto di appello incidentale subordinato iscritto al n. 19864 dello stesso registro di Segreteria proposto da ******* rappresentata e difesa dall’Avvocato ***************;

CONTRO

il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna ed il Procuratore Generale presso questa Corte dei conti;

AVVERSO

la sentenza n. 2210/03/el della Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, depositata in data 27.10.2003

VISTA la sentenza appellata resa tra le parti del presente giudizio;

VISTO l’atto di appello n. 19412 notificato il 23.12.2003 al Procuratore Regionale e a ******* e depositato il 16.01.2004;

VISTO l’atto di appello incidentale subordinato n. 19864 notificato il 21-22.01.2004 al Procuratore ******** presso questa Corte dei conti e a ******* e depositato il 19.03.2004;??

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 01.12.2004, con l’assistenza del Segretario *************************, il consigliere relatore *************, l’Avvocato *************** per l’appellante *******, l’Avvocato *************** per l’appellante in via incidentale subordinata ******* ed il Procuratore Generale nella persona del V.P.G. ***************.

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza n. 940 deposita il 19.07.1996 (confermata in Cassazione) la Corte di Appello di Bologna – pronunciandosi sulla richiesta di risarcimento per i danni subiti da ******* che in data 15.06.1984 era stata sottoposta presso la Divisione oculistica dell’Ospedale degli Infermi di Rimini ad un intervento chirurgico per la rimozione di una piccola neo-formazione? lipomatosa al fornice inferiore del canto esterno dell’occhio destro –? condannava, in solido tra loro, la USL n. 40 di Rimini Nord ed il primario della Divisione oculistica prof. *******, ritenuti responsabili (la USL ai sensi dell’articolo 28 della Costituzione) dei danni subiti dalla predetta *******, a pagare lire 203.811.901, con interessi legali dal 15.06.1984, in favore di ******* e lire 136.150.000, sempre con interessi legali dal 14.10.1984, in favore dei genitori della stessa e, infine, a rimborsare l’importo relativo alle spese legali dei due gradi di giudizio nonch? l’importo dovuto per la C.T.U. disposta nel corso del giudizio.

Della complessiva somma portata dall’anzidetta sentenza della Corte di Appello, dopo l’intervento della ******? ******* esposta per un massimale di lire 500.000.000, rimanevano a carico della USL n. 40 di Rimini Nord lire 144.750.000 (rimborsate dalla USL all’******* con mandato di pagamento n. 361 del 13.11.1967) ed euro 9.937,14 quale imposta di registro sulla sentenza della Corte di Appello di Bologna.

Con riferimento al totale importo (equivalente ad euro 84.694,28)????????????????? il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Coirte dei conti per la Regione Emilia Romagna – dopo il consueto ?invito? (questo notificato anche al dottor ******* ******** poi, peraltro, non compreso nell’atto di citazione) – fatto riferimento alle risultanze e alle conclusioni???? del processo civile e in particolare alla perizia del prof. ******* ove era descritta la corretta metodica chirurgica che avrebbe dovuto essere seguita ed evidenziata la responsabilit? di coloro??????????????? che avevano proceduto all’intervento –? chiamava in giudizio il professor ******* e la dottoressa ******* per sentirli condannare al??? relativo pagamento, ?secondo quote del 50% ciascuno ovvero secondo quanto diversamente ritenuto di giustizia?, oltre interessi legali e spese di giustizia.???

Il primo Giudice – ritenuto che la documentazione acquisita portava a ritenere che il prof. *******, contrariamente all’assunto di questi, aveva preso parte personalmente ed effettivamente, nella duplice veste di supervisore responsabile e di diretto esecutore, all’intervento chirurgico del quale aveva eseguito, con grave imperizia, la parte centrale e principale e ritenuto di contro che la partecipazione all’operazione chirurgica della dottoressa ******* si era svolta in modo alquanto marginale e comunque sottordinato? – dopo aver disattese le eccezioni: di inammissibilit? e decadenza dell’azione sollevata con riferimento ad una asserita tardivit? della citazione per inosservanza del termine di cui all’articolo 5 della legge n. 19 del 1994; di prescrizione dell’azione nell’assunto che il termine iniziale veniva a coincidere con il momento del pagamento (13.11.1997); e di infondatezza della domanda attrice per non potersi ascrivere il danno a colpa della stessa USL per una cattiva gestione di tutta la vicenda,???????????? ha condannato il prof. ******* al pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre interessi legali e spese di giudizio e, di contro, assolto la dottoressa *******.

La sentenza ? stata appellata come indicato in epigrafe dal prof. ******* i difensori del quale hanno censurato il pronunciamento per:

1) difetto di motivazione in ordine alle difese di parte secondo le quali: la lievitazione dell’importo da corrispondersi in relazione all’evento era conseguito al ritardo con il quale l’******* aveva pagato il risarcimento dovuto; il superamento del massimale era conseguito alla mera svalutazione monetaria; non esisteva il preteso danno erariale poich? le somme corrisposte dovevano intendersi coperte dal massimale garantito; nessuna somma doveva essere corrisposta all’******* quale rimborso ultramassimale; nessuna somma poteva essere addebitata al loro assistito per effetto di un pagamento sconsiderato.???

2) nullit? della citazione in primo grado e decadenza della Procura Generale dall’azione per tardivit? nel rilievo che l’atto di citazione notificato al Prof. ******* difettava dell’essenziale requisito della indicazione della data di deposito ai fini dell’individuazione del rispetto del termine di cui all’articolo 5 del D.L. n. 653 del 1993.

?3) prescrizione dell’azione stante il superamento del quinquennio tra la data del deposito della sentenza della Corte di Appello di Bologna (13.11.1997) e la data di notifica dell’invito (31.10.2202).

4) infondatezza e mancanza di prova della domanda di risarcimento?????????? del danno erariale per la mancanza di qualsiasi riscontro probatorio in????? ordine alle testimonianze (peraltro rilasciata a distanza di ben 19 anni dal fatto) circa il fatto che il prof. ******* aveva diretto l’opera dei suoi collaboratori.

5) infondatezza della domanda atteso che il preteso danno erariale era da ascrivere a colpa grave della USL per la gestione superficiale e negligente dei propri interessi quali l’aver affidato la propria rappresentanza e difesa in giudizio alla stessa *******.??

6) infondatezza e mancanza di prova della domanda stante una assoluta obiettiva incertezza in ordine alla circostanza che effettivamente il prof. ******* avesse partecipato all’intervento.

?Avanzata, infine, istanza istruttoria (in ordine a specifiche richieste da rivolgere alla ASL e alla necessit? di acquisire prove testimoniali) al fine di provare che il danno era derivato con causalit? immediata e diretta dalla negligente gestione della vicenda da parte della USL di Rimini, i difensori di parte appellante hanno chiesto l’assoluzione del loro assistito per mancanza di colpa e del nesso di causalit?.

Nel presente giudizio si ? costituita la dottoressa ******* (alla quale era????? stato? notificato l’atto di appello del prof. *******) chiedendo? che l’atto di appello? del prof. ***************, ove da ritenersi riferito alla propria assoluzione venga dichiarato inammissibile e/o improponibile ovvero infondato e in subordine, in via di appello incidentale, che vengano dichiarate estinte per prescrizione l’azione e la domanda contro di essa proposte.

Il Procuratore ******** ha depositato in data 17.05.2004 le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell’atto di appello del Prof. *******? dovendosi disattendere: l’eccezione di carenza di motivazione in ordine all’incidenza sul danno della svalutazione monetaria; l’eccezione in ordine alla nullit? della citazione e alla decadenza dall’azione;? l’eccezione in ordine alla prescrizione; la censura in ordine alla pretesa infondatezza e carenza di prova della domanda di risarcimento; la censura relativa all’asserita prioritaria responsabilit? della ASL per cattiva gestione della vicenda; la censura in ordine alla presunta carenza di responsabilit?; tutte le istanze istruttorie.

Con riguardo all’atto di appello incidentale subordinato della dott.ssa *******, il Procuratore ******** ha eccepito l’inammissibilit? dello stesso e, comunque la sua infondatezza.

Con memoria depositata in data 18.11.2004 i difensori del prof. ******* hanno ulteriormente ribadito i motivi di gravame supportandoli con giurisprudenza ampiamente commentata.????

All’odierna pubblica udienza i difensori delle parti private ed il Procuratore Generale hanno argomentato e concluso nei seguenti termini.

Avvocato ****** per *******.? Integralmente richiamati tutti i motivi di appello nonch? le censure e le eccezioni sollevate in primo grado, il difensore,?? dopo aver premesso che la sentenza risentiva della cattiva lettura degli???? atti del processo civile, si ? soffermato in particolare: a) sulla mancanza????? di nesso di causalit? tra l’operazione chirurgica ed il danno dovendosi imputare questo alla stessa USL sia per aver corrisposto all’*******?????????? la differenza oltre i 500 milioni senza considerare che il massimale doveva intendersi tale da coprire l’intero danno, sia per aver malamente gestito tutta l’operazione di difesa in sede civile; b) sulla mancanza di colpa grave in capo al proprio assistito atteso che non vi era stata alcuna diagnosi errata e che l’intervento era stato eseguito, contrariamente a quanto ritenuto nella CTU condivisa dalla Corte di Appello, con la dovuta perizia fermo restando l’inevitabile alea di ogni intervento chirurgico. Ha quindi concluso chiedendo l’assoluzione del proprio assistito e, in subordine, che venga acquisita una nuova CTU.

Avvocato ******** per *******.? Precisato che l’atto di appello era stato proposto per eccesso di tuziorismo e che, comunque, non appariva condivisibile la CTU accolta dalla Corte di Appello di Bologna, il difensore si ? richiamato alle conclusioni rassegnate nell’atto scritto precisando di non ravvisare gli estremi per una eventuale condanna alle spese.

Il Procuratore Generale, fatto riferimento alla sentenza emessa in sede civile, peraltro pronunciata anche nei confronti dello stesso prof. *******, e al valore di giudicato esterno assunto dalla stessa sentenza con riferimento alla ivi riconosciuta colpa grave del prof. Delvino? ed evidenziata la differenza tra il presente giudizio e l’eventuale giudizio di rivalsa tra la USL ed il proprio dipendente, ha confermato la richiesta di rigetto dell’atto di appello giudicando non opportuno il rinnovo di consulenze tecniche.???? ??????

Considerato in

DIRITTO

I due atti di appello indicati in epigrafe vengono riuniti, ai sensi dell’articolo 335 del c.p.c., in quanto impugnazioni avverso la stessa sentenza.

L’atto di appello incidentale subordinato proposto dalla dottoressa ******* va respinto dovendosi riconoscere la carenza di interesse della stessa ad intervenire nel presente giudizio.

L’atto di appello del Prof. ******* merita solo parziale accoglimento.

Ci? comporta, non potendosi pervenire alla totale assoluzione della parte appellante, che il Collegio debba, in via preliminare, pronunciarsi su quelle eccezioni sollevate nel gravame in esame che, ove accolte, avrebbero potuto paralizzare l’esercizio dell’azione stessa di responsabilit?.?

Sull’eccezione di nullit? dell’atto di citazione in primo grado e sulla? decadenza della Procura regionale dall’azione per tardivit?.

L’eccezione, riformulata anche in questo grado di giudizio, troverebbe fondamento, secondo il difensore di parte appellante, nel fatto che – mancando nell’atto di citazione, notificato il 16.05.2003 al prof. *******, la menzione della data di deposito dello stesso nella Segreteria del Giudice adito –? non sarebbe stata data la prova del rispetto termine dei 120 giorni, di cui all’articolo 5, comma primo, del D.L. n. 453 del 15.11.1993 (come convertito con legge n. 19 del 14.01.1994) nel testo di cui all’articolo 1 del D.L. n. 543 del 23.10.1996? (come convertito con legge n. 639 del 20.12.1996) assegnato al Procuratore regionale per emettere, dopo il c.d. invito a dedurre, l’atto di citazione stesso.

L’eccezione non ha fondamento.

E non ha fondamento, se non altro, in quanto avendo il Giudice di primo grado affermato (pag. 24 della sentenza) che l’atto di citazione era stato depositato il 27.03.2003 (e cio? in data sicuramente ?utile? tenuto conto che il 22 e 23 gennaio 2003 si erano svolte le ?audizione? espressamente richieste dai soggetti raggiunti dall’invito), parte appellante non ha ritenuto di contestare questa data.

Sull’eccezione di prescrizione.

Anche questa eccezione non merita di essere accolta sia se riferita al momento con il quale era venuta a ?concludersi? la vicenda giudiziaria di condanna, sia se riferita al momento del ?primo? pagamento effettuato dall’Amministrazione.

Nel primo caso la prescrizione non si ? avverata in quanto la ?vicenda? deve intendersi conclusa con il deposito della sentenza della Cassazione (12.02.2000) e non gi? con il deposito della sentenza della Corte di Appello di Bologna (19.07.1996). Nel secondo caso la prescrizione non pu? egualmente ritenersi avverata in quanto il primo pagamento (13.11.1997) non precede di oltre un quinquennio la notifica dell’invito a dedurre (31.10.2002).

Disattese le precedenti eccezioni e disattesa altres? la richiesta di un supplemento istruttorio in quanto, come del resto ritenuto dal Procuratore Generale, sono in atti elementi pi? che sufficienti per una documentata decisione, il Collegio, passando all’esame del ?merito? e unitariamente trattando le censure formulate secondo la natura e gli effetti delle stesse, osserva:

a) Sulla quantificazione del danno ?massimo? che era legittimo? imputare ai convenuti.

Secondo il difensore di parte appellante il danno erariale (e non solo la parte del danno eccedente il massimale di lire 500.000.000 per il quale era intervenuta l’*******) doveva imputarsi causalmente alla stessa U.S.L. per non avere i vertici della Struttura Sanitaria aggiornato il massimale dell’assicurazione; per non aver ritenuto che il massimale a suo tempo stabilito doveva intendersi incrementato quanto meno della percentuale della svalutazione monetaria; per avere gestito con imperizia e leggerezza tutta la fase della vertenza giudiziaria in sede civile.

L’assunto, o rectius il principio ad esso sottostante, merita di essere ?parzialmente? condiviso nel senso che – fermo restando che il danno ha trovato ?anche? causa, ed anzi ?prima causa?, nel negativo esito dell’intervento chirurgico (e ci? in quanto altrimenti nessun danno si sarebbe verificato)? ? la quantificazione del danno ?imputabile? ai soggetti convenuti non poteva non risentire (secondo il principio che ognuno risponde per la parte del danno da esso direttamente causato) dell’apporto causale da riferire anche a soggetti non convenuti e cio? alla stessa Unit? Sanitaria per la non felice gestione di tutta la vicenda.

Tenuto conto di ci? reputa il Collegio che il danno imputabile ai due soggetti convenuti avrebbe dovuto essere contenuto nella somma massima di euro 50.000,00 calcolata con prudente apprezzamento in favore dei chiamati in giudizio.

b) Sulla quantificazione del danno ?massimo? al quale poteva essere condannato ciascuno dei soggetti convenuti.

Ricordato che, per quanto appena indicato, il danno massimo imputabile ai due soggetti convenuti in giudizio, non poteva superare i 50.000,00 euro osserva il Collegio che una volta effettuata dal Procuratore regionale una suddivisione ?interna? fra i convenuti (nella specie pari al 50%), la condanna per ognuno dei convenuti non avrebbe potuto superare (ove esclusa una ?congiunta? azione dolosa) la somma di 25.000,00 euro. E secondo il Collegio la condanna non poteva superare tale cifra in quanto il divieto imposto al primo Giudice di pervenire ad una condanna ?superiore? all’importo indicato in citazione non pu? ritenersi superato dalla formula ?ovvero secondo quanto diversamente ritenuto di giustizia?, stante la posizione di ?terzo? del Giudice, cui consegue l’impossibilit? di andare ultra petita e l’obbligo della puntuale salvaguardia del diritto di difesa che postula la preventiva conoscenza del limite della condanna al quale il soggetto potrebbe andare incontro.

c) sulla partecipazione del prof. ******* all’atto chirurgico.

Seppur la difesa del prof. ******* risulta aver censurato la sentenza di primo grado con riferimento alla riconosciuta partecipazione di questi all’intervento chirurgico nella duplice veste di supervisore responsabile e di diretto esecutore della parte centrale dell’intervento (exeresi della neoformazione lipomatosa sottocongiuntivale), rileva il Collegio l’inconsistenza di tale ?censura? sia per le dichiarazioni rese da soggetti facenti parte dell’equipe, sia, ancor meglio, per l’articolazione della difesa quale ulteriormente sviluppata nella memoria depositata il 18.11.2004 ove i punti salienti si riferiscono alla mancanza del nesso causale fra intervento e danno erariale e, soprattutto, nell’esistenza di colpa grave, assunto questo che mal si concilia con l’affermazione (con effetto preclusivo) della non partecipazione all’intervento.??

d) sulla colpa grave.

Una volta riconosciuto che ?parte? del danno erariale doveva imputarsi al non felice esito dell’intervento chirurgico, si deve dare carico il Collegio di esaminare se l’intervento in questione abbia avuto, anche in presenza e nonostante l’alea insita in ogni intervento, l’esito che ha avuto a causa di un ?comportamento professionale? da qualificarsi come colorato da colpa grave.

Il Collegio ritiene di? dover dare al quesito risposta positiva. E ci? non per? mera ed automatica? trasposizione in questo processo delle risultanze del processo civile (tanto pi? che sul punto che ora interessa la sentenza civile non pu? aver assunto alcun valore di giudicato se non altro per la differenza delle parti in quel giudizio e nel presente giudizio contabile), quanto perch? dalla autonoma lettura (e relativa comparazione) di tutte le perizie medico-legali assunte? nel processo civile, si pu? pervenire alla conclusione che l’esito non favorevole dell’intervento sia conseguito proprio alle considerazione svolte dal prof.? ******* (Direttore dell’Istituto di Clinica Oculistica dell’Universit? di Bologna) e cio?, in estrema sintesi, che la diagnosi differenziale tra lipoma e dermolipoma non offre assolutamente alcuna difficolt? come non offre egualmente alcuna difficolt? la terapia chirurgica, mentre il negativo effetto dell’intervento de quo era conseguito ad una scissione del tessuto troppo estesa e troppo profonda.

c) sulla quantificazione della condanna (nei limiti del danno imputabile) a seguito dell’esercizio del potere riduttivo.

Ricordato ancora una volta che del danno patito dalla USL era possibile imputare ai soggetti convenuti in primo grado solo la somma di euro 50.000,00; che il Procuratore regionale, nella sua veste di unico titolare dell’azione di responsabilit?, aveva ritenuto che i due soggetti convenuti in giudizio dovevano rispondere in parti eguali (al 50%) del danno; che non era consentito giungere ad una condanna (teorica) per un importo superiore a quello specificatamente indicato nell’atto di citazione? ? osserva il Collegio che il primo Giudice – malgrado una non felice formulazione (determinazione in via equitativa di un danno del tutto certo nel suo ammontare)? – ha, di fatto, applicato nei confronti del prof. ******* (di cui viene citata e non a caso, l’ottima reputazione professionale sempre goduta) un potere riduttivo di circa il 41%. Orbene applicando la predetta percentuale di riduzione voluta dal primo Giudice, cui pu? aggiungersi, anche in difetto di esplicita richiesta, una ulteriore percentuale di riduzione, la condanna ?effettiva? pu? essere indicata, con arrotondamento, in euro 10.000,00 somma comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali fino alla data di deposito della presente sentenza. Da tale data e fino al soddisfo decorreranno gli interessi legali.???

Le spese del presente giudizio vengono poste, per il 50%, a carico del prof. *******.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell’atto di appello proposto dal prof. ******* ed in parziale riforma della sentenza in epigrafe, condanna lo stesso al pagamento in favore della USL n. 40 (ora ASL)? di Rimini della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Pone a carico dello stesso il 50% delle spese di giudizio che si liquidano in euro 241,36 (diconsi EURO duecentoquarantuno e trentasei centesimi).

Cos? deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01 dicembre 2004.

L’ESTENSORE???????????????????????????????????????????????????????????? IL PRESIDENTE

f.to *************??????????????????????????????????????????????????? f.to ******************

Depositata in Segreteria il 28 gennaio 2005

IL DIRIGENTE

f.to *******************

Lazzini Sonia

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