Se possedere la qualità è una condizione necessaria per essere invitati ad una procedura pubblica, è implicito poter presentare una cauzione provvisoria di metà importo

Lazzini Sonia 13/01/11
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Che la comunicazione di versare la cauzione già nella misura dimidiata, unita alla mancata espressa indicazione della necessità di produrre anche la certificazione del sistema di qualità, è idonea a ingenerare nella ricorrente il convincimento della sufficienza della avvenuta presentazione del certificato in sede di domanda di partecipazione

in caso di errore scusabile, la Stazione appaltante ha il dovere di richiedere una integrazione documentale e non può quindi escludere l’impresa senza contraddittorio

Considerato:

che la ricorrente è stata invitata a concorrere in quanto ritenuta in possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008;

che nella lettera d’invito trasmessa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo alla ricorrente veniva indicata la necessità di versare, a titolo di deposito cauzionale provvisorio, la somma di euro 2.039,93, in quanto ridotta del 50% come previsto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs.vo. n. 163/2006 per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 1700;

che tuttavia la ricorrente veniva esclusa per mancata presentazione della cauzione nell’importo intero, senza peraltro che venisse prodotta la pertinente documentazione al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni legittimanti la presentazione dell’importo ridotto;

che la comunicazione di versare la cauzione già nella misura dimidiata, unita alla mancata espressa indicazione della necessità di produrre anche la certificazione del sistema di qualità, è idonea a ingenerare nella ricorrente il convincimento della sufficienza della avvenuta presentazione del certificato in sede di domanda di partecipazione;

che, anche a prescindere dalla necessità di ulteriormente documentare quanto già dimostrato, e anzi costituente il presupposto della partecipazione alla gara, trattandosi di errore scusabile avrebbe dovuto pertanto ammettersi la integrazione documentale successiva ex art.46 Codice Appalti, con derivata riammissione della ricorrente;

che, ciò stante, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della disposta esclusione per mancata corresponsione della cauzione nell’esatto ammontare ;

riportiamo q ui di seguito la sentenza numero 6063 del 18 novembre 2010 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

 

N. 06063/2010 REG.SEN.

N. 01643/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2010, proposto da:
Ricorrente Arl, rappresentato e difeso dagli avv. ****************, *****************, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo;

per l’annullamento

della determinazione assunta nella seduta del 9 settembre 2010 dalla Commissione della gara indetta per l’affidamento del servizio di pulizia da effettuarsi presso i Comandi dei Vigili del Fuoco della Provincia di Rovigo di escludere da essa la ricorrente.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di merito in sede cautelare.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato:

che la ricorrente è stata invitata a concorrere in quanto ritenuta in possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008;

che nella lettera d’invito trasmessa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo alla ricorrente veniva indicata la necessità di versare, a titolo di deposito cauzionale provvisorio, la somma di euro 2.039,93, in quanto ridotta del 50% come previsto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs.vo. n. 163/2006 per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 1700;

che tuttavia la ricorrente veniva esclusa per mancata presentazione della cauzione nell’importo intero, senza peraltro che venisse prodotta la pertinente documentazione al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni legittimanti la presentazione dell’importo ridotto;

che la comunicazione di versare la cauzione già nella misura dimidiata, unita alla mancata espressa indicazione della necessità di produrre anche la certificazione del sistema di qualità, è idonea a ingenerare nella ricorrente il convincimento della sufficienza della avvenuta presentazione del certificato in sede di domanda di partecipazione;

che, anche a prescindere dalla necessità di ulteriormente documentare quanto già dimostrato, e anzi costituente il presupposto della partecipazione alla gara, trattandosi di errore scusabile avrebbe dovuto pertanto ammettersi la integrazione documentale successiva ex art.46 Codice Appalti, con derivata riammissione della ricorrente;

che, ciò stante, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della disposta esclusione per mancata corresponsione della cauzione nell’esatto ammontare ;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’esclusione della ricorrente.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in via forfettaria in euro 2500 – duemilacinquecento- in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**********************, Presidente

*************, Consigliere

***************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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