Se la materia del contendere in una causa promossa in sede civile risulta essere lo stessa in un giudizio davanti al giudice contabile – nella specie restituzione delle spese per onorari legali e dei compensi commissariali, esiste la giurisdizione escl

Lazzini Sonia 06/04/06
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In tema di responsabilità contabile degli amministratori di enti pubblici economici, la giurisdizione spetta alla Corte dei conti, quand’anche l’ente operi attraverso l’impiego di strumenti privatistici.
 
 
A cura di *************
 
 
Merita di essere segnalata la sentenza n. 729 del 24.10.2005 emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Abruzzo – Presidente ******* – ******************* – ********** – Procura regionale c/ U.R. (avv. ****).
 
Massime tratte dal sito dell’associazione magistrati della Corte dei Conti
 
Giudizio di conto e di responsabilità – responsabilità contabile e amministrativa –enti pubblici economici – giurisdizione contabile – sussiste – contributi consortili – natura di tributo obbligatorio – giurisdizione esclusiva della Corte dei conti – sussiste in materia di responsabilità e rivalsa nei confronti degli agenti pubblici – autoliquidazione da parte di commissario consortile delle spese legali per un giudizio promosso a titolo personale nei confronti della Regione – responsabilità a titolo di colpa grave – sussiste.
 
A seguito del recente cambiamento giurisprudenziale della Cassazione e per effetto dell’evoluzione normativa, a far data dalla legge 241/90, e del conseguente mutamento dei moduli organizzativi ed operativi della pubblica amministrazione, deve ritenersi superata, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, la tradizionale distinzione tra enti pubblici economici e non economici; ne consegue che, in tema di responsabilità contabile degli amministratori di enti pubblici economici, la giurisdizione spetta alla Corte dei conti, quand’anche l’ente operi attraverso l’impiego di strumenti privatistici.
 
Per quanto riguarda i consorzi di bonifica si, inoltre, aggiungere (ai fini della conferma della giurisdizione contabile) che i consorziati, individuati in base ai presupposti normativi che regolano i consorzi medesimi, sono tenuti ad aderirvi e a corrispondere un contributo che ha la connotazione di tributo obbligatorio.
 
La Corte dei conti in materia giurisdizione esclusiva è l’unico organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua giurisdizione, con la conseguenza che va esclusa una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali di applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa.
 
Sussiste la responsabilità amministrativa del commissario regionale di un consorzio di bonifica che, con propria delibera, liquidava in proprio favore le spese di assistenza legale di un giudizio promosso a titolo personale nei confronti di soggetti terzi (la Regione) e dove il Consorzio medesimo non era stato parte nel giudizio.
 
SENTENZA
 
Sul ricorso iscritto al numero 15343/R del Registro di segreteria, proposto dal Sostituto Procuratore Generale, dottor *************, nei confronti del signor *****, nato omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato *************, presso il cui studio, in L’Aquila, via Superequum 10, è elettivamente domiciliato.
 
Uditi nella pubblica Udienza del 5 ottobre 2005, con l’assistenza del Segretario dottoressa ***************, il relatore, Cons. ****************, l’avvocato ************* per il convenuto, il Sostituto Procuratore generale, dottor *************.
 
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
 
FATTO
 
Il Consorzio di Bonifica Nord- Bacino del Tronto, Tordino e Vomano, con la lettera prot. 2454 del 17 giugno 2003 aveva chiesto al geom. *****, il rimborso delle spese sostenute con gli atti deliberativi n. 147/2002 e n. 156/2002 emessi nella sua qualità di Commissario consortile, per il pagamento delle competenze dell’avv. *************, relative al ricorso da questi presentato avverso il decreto n. 193 del 2.8.2002 della Regione Abruzzo con il quale era stato revocato l’incarico commissariale allo stesso signor R..
 
Il rimborso delle spese di cui trattasi, pari a una somma di € 20.892,00, è comprensivo anche delle competenze relative al periodo settembre / novembre 2002, durante il quale l’intimato non aveva ricoperto l’incarico commissariale, dal momento che la carica in parola era stata rivestita ed espletata dal dott. **************.
 
L’avere disposto, tra l’altro con urgenza, i pagamenti di cui trattasi da parte del convenuto avrebbe, secondo l’atto di citazione, esposto l’ente pubblico a un sicuro pregiudizio finanziario, dal momento che il Consorzio non aveva avuto alcuna parte nel giudizio amministrativo, conclusosi con la sentenza in forma breve n. 556 dell’11 dicembre 2002 del TAR Abruzzo di L’Aquila, nel quale le parti processuali erano solo il geometra ***** (ricorrente), la Regione Abruzzo (amministrazione resistente) e il dott. ************** (controinteressato).
 
Sempre nella predetta sentenza il giudice amministrativo aveva condannato l’amministrazione resistente (Regione Abruzzo) al pagamento delle spese di giudizio nella misura di € 1.500,00, mentre aveva compensato le spese con la parte controinteressata.
 
Per questi motivi, eventuali rimborsi di spese legali da parte del geom. R. U. potevano essere richiesti esclusivamente alla Regione Abruzzo (la quale avrebbe poi dovuto verificarne anche la congruità) con esclusione del Consorzio di Bonifica, in quanto parte rimasta estranea al giudizio, anche perché quest’ultimo non aveva emesso il provvedimento di revoca dell’incarico.
 
In relazione a quanto sopra descritto, quest’Ufficio, ravvisata l’esistenza di profili di responsabilità a carico del commissario regionale in parola, aveva emesso, nei suoi confronti, l’invito ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19, debitamente notificato a mani proprie in data 1 febbraio 2005 dall’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Teramo.
 
Entro il termine fissato dall’atto in parola, il presunto responsabile non ha fatto pervenire memorie scritte e non ha prodotto alcuna attività difensiva.
 
Per la completezza dei fatti, l’atto di citazione pone in evidenza che all’interno del Collegio dei revisori non vi era stata unanimità per l’ipotesi di responsabilità del geometra *****, dal momento che il solo Presidente (dott. ************), in via personale, ha segnalato il pregiudizio finanziario alla Procura regionale, mentre, gli altri due componenti (dott.sa ****** ** e dott. ****** ***) ritenevano che il convenuto non fosse responsabile (cfr. verbale del Collegio dei revisori n. 5 del 7.7.2003).
 
Peraltro, a giudizio della Procura regionale, emergeva, nella vicenda in parola, una responsabilità amministrativo – contabile del Commissario regionale, signor *****, che non consentiva l’archiviazione del presente procedimento.
 
L’esposizione dei fatti darebbe fondamento alla pretesa di risarcimento, attivata l’atto di citazione, sussistendo tutti gli elementi per l’imputazione della responsabilità amministrativa.
 
Innanzi tutto, sarebbe manifesta sia l’esistenza di un rapporto di servizio con l’ente danneggiato, essendo, all’epoca dei fatti, l’odierno convenuto il Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Nord – Bacino del Tronto, ente pubblico economico per il quale sussiste la giurisdizione contabile (Cass. S.U. ord. n. 19667 del 22.12.2003), sia il nesso di causalità tra la sua condotta e l’evento dannoso, consistente nel pregiudizio finanziario conseguente al pagamento di spese legali che non potevano essere addebitate al consorzio medesimo e per prestazioni lavorative non rese, con la conseguenza che l’importo di € 20.892,00 costituirebbe danno erariale.
 
Altrettanto evidente sarebbe l’elemento psicologico, sotto il profilo della colpa di rilevante gravità, per avere il convenuto erogato a sé stesso somme che al medesimo non spettavano in alcun modo, gravando così l’ente pubblico di oneri e spese non inerenti le attività svolte dal convenuto in favore dello stesso.
 
Per quanto sopra riportato, così come si evince dai fatti di cui in narrativa, si sarebbe in presenza di una somma uscita dal bilancio dell’ente pubblico senza alcuna giustificazione, mentre il pagamento è stato disposto con le delibere commissariali n. 147/2002 e n. 156/2002 firmate dallo stesso convenuto, per cui costituisce danno erariale per il Consorzio l’indebito pagamento di cui trattasi, che deve essere risarcito al medesimo ente da parte dell’odierno convenuto.
 
Il danno erariale deriva dal comportamento del predetto amministratore pubblico connotato da colpa di rilevante gravità, dal momento che egli era a conoscenza della circostanza che l’amministrazione soccombente nel giudizio amministrativo non era il Consorzio, bensì la Regione Abruzzo alla quale andavano eventualmente richiesti i rimborsi.
 
Allo stesso modo il geom. *****  era al corrente che le percezione dei compensi per il periodo settembre – novembre 2002 si riferiva a un periodo durante il quale lo stesso non aveva prestato servizio presso il Consorzio.
 
Nemmeno si constaterebbe nella fattispecie un’ipotesi di immedesimazione organica del commissario regionale con il Consorzio, e ciò indipendentemente dal carattere ordinario o straordinario dell’incarico, escludendosi altresì l’eventualità di una rappresentanza sostanziale o processuale che fosse.
 
Infatti, la natura dell’organo commissariale appare propriamente rappresentativa degli interessi regionali, ancorché siffatta funzione venga esercitata mediante immissione negli uffici consortili.
 
Cosicché, l’ente non può che restare estraneo, tanto sul piano sostanziale, quanto su quello amministrativo e processuale, rispetto a scelte e misure per le quali la Regione è competente, esercitando quest’ultima tali attribuzioni fino alla nomina dei vertici, ordinari o straordinari che essi siano.
 
Nessun rilievo assumerebbero nella vicenda le considerazioni espresse dai due revisori dei conti, da un lato perché il Presidente del Collegio, in modo corretto, ha investito della vicenda questa Procura, dall’altro perché l’affermazione di responsabilità può essere accertata solo nella sede del presente giudizio.
 
Per le ragioni esposte, il Sostituto Procuratore generale, dottor *************, cita il signor ***** a comparire in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Abruzzo, per ivi sentirsi condannare al pagamento, a favore dell’Ente pubblico danneggiato, della somma di € 20.892,00, o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e con le spese del giudizio in favore dello Stato.
 
Con atto depositato il 14 settembre 2005, il signor ***** si è costituito in giudizio con memoria dell’avvocato ************* che lo rappresenta e difende.
 
Nella memoria si eccepisce preliminarmente la giurisdizione di questa Corte, argomentando che il “Consorzio di bonifica” è un ente pubblico economico, di natura imprenditoriale, gestito e amministrato con denaro proveniente dai versamenti degli agricoltori consorziati, mentre l’unico contributo della Regione è tassativamente ed esclusivamente finalizzato alla realizzazione delle opere irrigue e confluisce nell’apposito capitolo di bilancio (art. 13 della legge regionale n. 36/1996).
 
Per quanto concerne la liquidazione dei compensi professionali per la difesa legale del signor R., nel giudizio dallo stesso promosso nei confronti della Regione Abruzzo e del dottor **************, per l’annullamento, previa sospensione, del decreto n. 193, emesso dal Presidente della Giunta regionale Abruzzo, con il quale era stata disposta la revoca dall’incarico di commissario regionale dello stesso signor R. nel Consorzio di bonifica “Nord – Bacino del Tronto, Tordino e Vomano”, la memoria osserva che una cosa erano le spese legali di lite, liquidate dal TAR in € 1.500,00, che erano a carico della Regione soccombente (e da queste corrisposte come da Quietanza della Tesoreria regionale – Cassa di Risparmio – n. 20552 del 27.10.2003) , ed altra cosa la parcella delle prestazioni professionali, che andavano fatturate a carico del Consorzio, sulla scorta di specifico parere dell’Avvocatura di Stato del 16.12.1999, emesso e diramato, su loro richiesta di delucidazioni, a tutti i Consorzi di bonifica ad al quale molti di essi, più volte, si erano già attenuti e tuttora si attengono.
 
Peraltro, il fatto che per la restituzione al Consorzio delle spese di assistenza legale sopra indicate, il Consorzio ha promosso giudizio davanti il giudice ordinario (Tribunale civile di Teramo) , è, a giudizio della difesa, ulteriore ragione per argomentare il difetto assoluto di giurisdizione di questa Corte.
 
Comunque, per tali spese la delibera n. 156, adottata dal signor ***** il 20.12.2002, espressamente richiamava nell’epigrafe la legge regionale n. 71, a sostegno dell’imputabilità delle spese del patrocinio legale del personale consortile alla Regione Abruzzo, con espressa riserva di successiva rivalsa, da parte del Consorzio, su tale ente, cosa, che la memoria sostiene, non sarebbe materialmente avvenuta per causa non addebitabile al convenuto, in ragione della definitiva revoca dal suo incarico commissariale.
 
L’onere di dare seguito a tale impegno incombeva, semmai, e continua ad incombere sul Consorzio, in persona degli attuali amministratori.
 
Non si vede, poi, a che titolo il geometra R. avrebbe dovuto addebitare alla regione Abruzzo le spese legali oggetto di condanna giudiziale.
 
La tesi, poi, della Procura regionale che le spese professionali della causa di cui si è detto, non potevano gravare sul Consorzio, che non era stato parte in causa nel giudizio, non avrebbe fondamento dal momento che proprio perché non parte in quel giudizio, il Consorzio, da qualificare alla stregua di un “datore di lavoro”, era tenuto e legittimato a sostenere le spese di difesa legale dei propri dipendenti e/o collaboratori ingiustamente trascinati in un processo, concluso con la vittoria.
 
Comunque, la delibera di cui si discute era stata adottata con formale e regolare procedura e pubblicata a sensi dello Statuto del Consorzio, senza essere oggetto di opposizione.
 
Nel corso della discussione nella pubblica udienza del 5 ottobre 2005, l’avvocato *************, ha ribadito, illustrandole ulteriormente, le tesi esposte nella memoria di costituzione, soffermandosi in particolare sull’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, a proposito della quale osserva che la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 19667 del 22.12.2003 ), cui fa riferimento l’atto di citazione, non sarebbe riferibile al caso oggetto del presente giudizio.
 
Da parte sua il Sostituto Procuratore generale, dottor *************, si è richiamato all’atto di citazione confermando la richiesta di condanna del convenuto, precisando, però, che tale atto era stato redatto sulla base degli elementi acquisiti in sede di dichiarazioni rese dal convenuto nella fase di audizione presso la Procura regionale e che, tenuto conto dei fatti ed atti successivi, cui fa riferimento anche la memoria difensiva, ha espresso l’avviso che il Collegio giudicante potrebbe tener conto, a proposito della delibera di liquidazione dei compensi commissariali per il periodo di non esercizio di tale funzione, ritenuto poi illegittimo da parte del TAR de L’Aquila, di un qualche indennizzo dovuto al signor R., da valutare in sede di esercizio del potere di riduzione, spettante allo stesso Collegio, della somma da addebitare al convenuto.
 
DIRITTO
 
Per quanto concerne la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte sollevata dalla difesa, essa non ha fondamento, come ha esplicitamente riconosciuto la Cassazione a Sezioni Unite (n. 19667 del 22 dicembre 2003 ), investita su analogo oggetto in giudizio proprio presso questa Sezione.
 
In tale sentenza si precisa che per effetto dell’evoluzione normativa, a far data dalla legge 241/90, e del conseguente mutamento dei moduli organizzativi ed operativi della pubblica amministrazione, deve ritenersi superata, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, la tradizionale distinzione tra enti pubblici economici e non economici. Ne consegue che, in tema di responsabilità contabile degli amministratori di enti pubblici economici, la giurisdizione spetta alla Corte dei conti, quand’anche l’ente operi attraverso l’impiego di strumenti privatistici.
 
Del resto la connotazione pubblicistica, del Consorzio di bonifica Nord-Bacino del Tronto, Tordino e Vomano, ai fini della giurisdizione per responsabilità amministrativa presso questa Corte degli impiegati e amministratori dello stesso, risulta ancora più evidente, sia dall’apporto finanziario che ad esso fornisce la Regione (irrilevante la circostanza della destinazione dei fondi regionali), sia dei poteri che la stessa Regione esercita sul Consorzio, ivi compreso quello della nomina del Commissario straordinario (su un caso analogo di giurisdizione di questa Corte nei confronti di un Consorzio, si veda anche la recente sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Marche, n. 886 del 15 ottobre 2004).
 
Si aggiunga, ancora, che i consorziati , individuati in base ai presupposti normativi che regolano il Consorzio, sono tenuti ad aderirvi e a corrispondere un contributo che ha la connotazione di tributo obbligatorio.
 
Né può fare mettere in dubbio quanto sopra chiarito, il fatto che il Consorzio di cui si discute abbia promosso una causa presso il giudice ordinario per il recupero degli onorari corrisposti dal convenuto all’avvocato *************, cioè in sostanza con lo stesso oggetto del presente giudizio.
 
La causa civile promossa dal Consorzio nei confronti del signor R. non potrebbe costituire neppure eccezione per pregressa litispendenza, giacché avendo i due giudizi esattamente lo stesso petitum, opera la giurisdizione esclusiva di questa Corte e, pertanto tale eccezione (che non attiene ai conflitti giurisdizione, ma a quelli di competenza nell’ambito di cause pendenti presso giudici appartenenti allo stesso ordine), è stata esclusa dal riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice speciale contabile (cfr. in particolare: Sez. I Appello, 29.7.1998, n. 239 e Sez. II Appello, 19 giugno 2002, n. 195).
 
Al riguardo va pertanto affermato, che essendo il petitum della causa promossa in sede civile lo stesso del presente giudizio (restituzione delle spese per onorari legali e dei compensi commissariali), questa Corte ha in materia giurisdizione esclusiva (cfr. la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 933 del 22 dicembre 1999, nella quale si afferma che “costituisce principio pacifico che la giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva, nel senso che è l’unico organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua giurisdizione”, con la conseguenza che “va esclusa una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali di applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa”.
 
In materia si veda anche la sentenza n. 215/A del 1° luglio 2004 della II Sezione centrale d’appello di questa Corte, che chiarisce ulteriormente i rapporti fra il giudizio di responsabilità della Corte dei conti ed eventuali concorrenti giudizi, in sede civile e penale sullo stesso oggetto).
 
Venendo al merito delle questioni da decidere, giova osservare che contrariamente a quanto sostiene la difesa, l’Avvocatura dello Stato nel suo parere del 16.12.1999 non fornisce nessuna autorizzazione a fatturare a carico del Consorzio le spese legali del professionista cui si era rivolto il signor R. nel promuovere la causa nei confronti della Regione e del signor **************.
 
In effetti, in tale parere l’Avvocatura si limita a chiarire che la Regione in nessun caso avrebbe potuto assumere a suo carico oneri di difesa di soggetti esterni all’Amministrazione, nominati Commissari di enti diversi.
 
Ma ciò non implicava, ovviamente, che le spese per l’assistenza legale, promossa a titolo personale dal signor R., dovessero far carico al Consorzio, che non era stato in alcun modo parte in causa nella vertenza.
 
Il riferimento che la delibera n. 156/2002, adottata dallo stesso signor R., fa a suo sostegno all’art. 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 71, che, a sua volta richiama l’art. 57 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, così come autenticamente interpretato dall’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6, non ha fondamento e non giustifica o legittima in alcun modo il provvedimento illegittimo di cui si discute.
 
A parte il fatto che l’art. 97 della legge regionale n. 97/1987 presuppone che, in ogni caso non sussista conflitto d’interesse (che, invece, nel caso in esame è del tutto evidente ) e si riferisce esclusivamente a procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di un dipendente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio, va sottolineato che l’art. 1 della legge regionale n. 71/1998, nell’estendere la normativa del beneficio del rimborso delle spese legali anche a chi, pur non dipendente dalla Regione, risulti nominato dalla stessa in organismi esterni, consente tale beneficio soltanto nei casi di persone assoggettate a procedimento per responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, e comunque sempre al termine del relativo procedimento e solo nei casi di proscioglimento o di sentenza assolutoria passata in giudicato.
 
Si tratta, quindi, di ipotesi ben lontane da quella di cui si discute nella presente causa, con la conseguenza che la delibera con la quale il signor R. scaricava sul Consorzio le spese di assistenza legale di un giudizio promosso a titolo personale nei confronti di soggetti terzi (e di cui, semmai, doveva essere fatta richiesta e adottata decisione in tale giudizio, che risulta passato in giudicato, e a carico dei soggetti convenuti , fra i quali, come si è detto, non vi era anche il Consorzio), era del tutto priva di fondamento e, di conseguenza, causa di danno patrimoniale per il Consorzio, del quale danno lo stesso signor R. deve rispondere in sede di responsabilità amministrativa, essendo fuori dubbio che nel caso in esame fosse presente nella sua condotta il requisito della colpa grave.
 
Per quanto concerne la liquidazione del compenso commissariale, nella misura di € 10.686,50, disposta a suo favore dal signor R. con l’emissione del mandato di pagamento n. 427 del 20 dicembre 2002, a titolo di indennità di carica per il periodo dal 1° settembre 2002 al 30 novembre 2002, questo Collegio ritiene che si tratti di questione non eguale a quella delle spese della propria assistenza legale che, per un giudizio da lui promosso a titolo personale, il signor R. si era autoliquidato.
 
Come si è già precisato il ristoro di tali spese doveva essere richiesto nel giudizio promosso presso il Tar e valutato e stabilito (anche nell’importo ) dal giudice che aveva deciso la vertenza. Non essendo stato provveduto in questo senso, il signor R., non poteva scaricare tali spese, in un importo fra l’altro non oggetto di valutazione da parte del giudice, sul Consorzio che non era stato parte in causa.
 
Nel caso della liquidazione dei compensi commissariali, le circostanze di fatto e di diritto risultano differenti.
 
Vi era stato, come più volte ricordato, la sentenza del Tar di L’Aquila del 12 dicembre 2002, che aveva annullato il decreto n. 193 del 2.8.2002 con il quale il signor R. era stato rimosso dall’incarico di Commissario regionale del Consorzio di bonifica.
 
Ora è principio generale che se il pubblico dipendente, ovvero l’incaricato di una funzione pubblica a suo tempo regolarmente autorizzata (come, nel caso di specie, quella di commissario del Consorzio), è posto nella condizione di non poter esercitare tale funzione a causa di un atto ritenuto illegittimo dal giudice competente, ha diritto alla reintegrazione del beneficio economico di cui era stato privato non per sua colpa, ma per l’appunto a causa di un atto illegittimo dell’amministrazione.
 
E’ un principio che non viene messo in discussione neppure dal Consorzio di bonifica “Nord – Bacino del Tronto,ordino e Vomano, il quale ha promosso giudizio presso il tribunale civile di Teramo per la restituzione dei compensi di cui si discute, ma allegando la circostanza che essi erano dovuti non dal Consorzio, ma eventualmente dalla Regione che aveva adottato l’atto illegittimo.
 
Ciò premesso questo Collegio, pur ritenendo per altri aspetti censurabile la procedura seguita dal signor R. per ottenere la liquidazione dei compensi di cui si discute, non può non rilevare che essi , per il principio sopra richiamato, gli erano dovuti e che il danno patrimoniale che dall’atto di revoca dall’incarico, poi annullato dal Tar, potenzialmente derivava all’Erario (pagamento del compenso commissariale per il periodo dal 1° settembre 2002 al 30 novembre 2002, oltre che alla persona che aveva svolto la funzione di commissario, anche al signor R. che ne era stato illegittimamente rimosso) era la conseguenza di un provvedimento illegittimo adottato dalla Regione.
 
In sostanza questo Collegio ritiene che non sia configurabile, per la particolare fattispecie in esame, un danno addebitabile, sotto il profilo della responsabilità amministrativa, al signor R., salvi gli eventuali rapporti fra Consorzio e Regione valutabili in sede diversa dal presente giudizio.
 
Pertanto, in relazione alle motivazioni sopra esposte, questo Collegio, mentre giudica che il signor U. R. debba essere tenuto a risarcire il danno per l’illecita autoliquidazione degli oneri per assistenza legale nel giudizio da lui personalmente promosso presso il Tar, e posti illecitamente a carico del Consorzio, danno stabilito nella somma di € 10.205,50 (diecimiladuecentocinque,50) comprensiva della rivalutazione monetaria, lo assolve dalla domanda attrice per quanto concerne la restituzione dei compensi commissariali percepiti per il periodo dal 1° settembre 2002 al 30 novembre 2002.
 
P.Q.M.
 
LA CORTE DEI CONTI
 
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
 
CONDANNA
 
il signor *****, nato il 20 giugno 1927 e omissis, al pagamento, a favore del Consorzio di Bonifica Nord Bacino del Tronto-Tordino e Vomano, della somma di € 10.205,50 (diecimiladuecentocinque,50), comprensiva della rivalutazione monetaria.
 
Sulla somma sopra indicata sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia all’effettivo soddisfo.
 
Omissis…

Lazzini Sonia

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