Se la cauzione provvisoria è rilasciata “a semplice richiesta scritta”, l’intestazione puo’ essere anche alla sola impresa impresa capogruppo in quanto è garantito “qualsiasi motivo” di mancata sottoscrizione del contratto.

Lazzini Sonia 19/01/06
Scarica PDF Stampa

La sentenza numero 151 del 5 aprile 2004 emessa da Tar Emilia Romagna, sezione di Parma, merita di essere segnalata per il seguente importante principio in essa contenuto:

< Occorre peraltro aggiungere, per completezza dell?esposizione che, comunque, sarebbe infondato il primo motivo contenuto nel ricorso principale, con il quale ** Multiservice s.p.a. ritiene che A.T.I. 2 non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara perch? ha presentato una fideiussione bancaria in cui essa compare quale unica contraente, senza che nel documento sia fatto alcun cenno all?estensione della garanzia, in favore dell?Amministrazione appaltante, anche per le altre imprese facenti parte della costituenda A.T.I..

In proposito, infatti, giova osservare che il bando di gara, a pag. 7, prescrive che la dichiarazione di cui al punto 3, lettera d) ed e), in caso di partecipazione di imprese associate in A.T.I., dovr? essere prodotta dalla sola capogruppo, cos? come il deposito cauzionale di cui al punto n. 6; tale punto prescrive poi che la fideiussione deve essere rilasciata ?a prima richiesta? e per l?ipotesi in cui l?impresa aggiudicataria non si presenti alla stipulazione del contratto ?per qualsivoglia motivo?, per cui, anche nel caso, qui ricorrente, di A.T.I. ancora da costituirsi, vengono meno quelle ragioni di cautela, determinate da un ridotto ambito di responsabilit? gravante sulle singole imprese associande rispetto a quello gravante sulle imprese di A.T.I. gi? costituita, che in talune decisioni del giudice amministrativo hanno causato l?accoglimento della tesi prospettata nel suddetto motivo.>

?A cura di Sonia LAZZINI

  • qui la sentenza

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento