Se l’amministratore cui l’Assemblea dei condomini abbia revocato il mandato prima della scadenza del termine possa chiedere il risarcimento dei danni?

Redazione 29/11/07
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Al quesito in dottrina si tende a dare risposta negativa conformemente all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’Assemblea dei condomini non incontra alcun limite nel porre fine al rapporto con il proprio rappresentante.
Si sostiene infatti che fondandosi l’incarico di amministrare la cosa comune sull’imprescindibile rapporto fiduciario che deve sussistere tra la persona dell’amministratore e l’assemblea dei condomini, il suo venir meno- per ragioni per altro non sindacabili – giustifica di per sé la revoca del mandato, senza che l’amministratore revocato possa avanzare pretese a titolo di risarcimento danni, pur anche nell’ipotesi che per lo svolgimento dell’incarico sia stato convenuto un compenso ( ex pluris cass. n. 14472 del 1991)
Il parametro normativo di riferimento utilizzato dalla Suprema Corte a fondamento del suindicato principio di diritto è costituito dall’art. 1129 c.c. che al secondo comma recita : “l’amministratore dura in carico un anno e può essere revocato in ogni tempo
Ed invero, non facendo tale disposizione distinzione alcuna tra attività esercitata con e senza retribuzione, né richiedendo, ai fini del legittimo esercizio del potere di revoca, che ricorrano giusti motivi, i giudici di legittimità ritengono che all’assemblea debba riconoscersi un vero e proprio potere di recesso ad nutum dal rapporto intercorrente con la persona dell’amministratore.
Più volte in passato il Supremo Collegio ha qualificato come apprezzamento di fatto, e come tale non censurabile dinanzi ad esso, la decisione dell’Assemblea dei condomini di porre termine al rapporto in essere con il proprio rappresentante e ciò neanche nell’ipotesi in cui venisse assunta la violazione di norme sul mandato ( cass. 3.8.1966 n. 255)
Un’ulteriore elemento che milita a favore della considerazione  dell’illegittimità della pretesa dell’amministratore al risarcimento dei danni per la revoca anticipata del mandato, è desumibile dalla lettura comparata del secondo e terzo comma dall’art. 1129. 
Mentre infatti il Legislatore nel disciplinare, al terzo comma dell’art. 1129, la revoca dell’amministratore da parte dell’Autorità Giudiziaria contempla espressamente le ipotesi in cui questo potere può essere esercitato, nulla dice nel comma secondo a proposito dei poteri di revoca da parte dell’assemblea.
La migliore dottrina trae dal dettato normativo il convincimento che se la legittimità della revoca assembleare dell’incarico ad amministrare non può ritenersi subordinata al ricorrere di particolari condizioni, non è neppure ipotizzabile un risarcimento del danno, che addirittura farebbe seguito ad un comportamento legittimo, non essendo revocabile in dubbio che intanto può ipotizzarsi una responsabilità per comportamento legittimo in quanto sia lo stesso Legislatore a prevederla.
Nella pratica giudiziaria, di regola, a fondamento della domanda dell’amministratore intesa al risarcimento dei danni per anticipata revoca del mandato da parte dell’assemblea, viene dedotta l’applicabilità alla materia condominiale della disposizione di cui all’art. 1725 c.c. che, in tema di mandato, prevede l’obbligo del mandante di risarcire il danno in caso di revoca senza giusta causa, intervenuta prima della scadenza.
All’argomentazione si obietta che se il legislatore avesse voluto riconoscere il diritto dell’amministratore condominiale al risarcimento dei danni per il caso in questione, lo avrebbe previsto espressamente, così come ha fatto per l’ipotesi di revoca di amministratore di società negli artt. 2259 e 2383 c.c. così come, del resto, ha espressamente previsto l’ obbligo di risarcimento del danno a carico dello stesso amministratore per il caso in cui abbia a comunicare tardivamente al Condominio l’avvenuta notificazione di atti giudiziari esorbitanti dalle sue normali attribuzioni.
Non è mancato chi acutamente ha affermato in dottrina che, diversamente opinando, la subordinazione del potere dell’assemblea di revoca dell’amministratore prima della scadenza al ricorrere di giustificati motivi ( quasi a riconoscere un diritto dell’amministratore a rimanere in carica fino alla scadenza del termine in assenza di motivi legittimanti la revoca) indurrebbe alla prassi di verbalizzare contestazioni e addebiti all’operato dell’amministratore verosimilmente forieri di dissensi suscettibili di incrementare il già consistente contenzioso condominiale 
 
Giuseppe D’Arienzo
Avvocato in Salerno

Redazione

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