Se dolosamente un funzionario comunale richiede oneri concessori superiori al dovuto, nulla è ascrivibile al Comune di appartenenza

Lazzini Sonia 07/07/11
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Non è possibile configurare, conseguentemente, una responsabilità del Comune per danni cagionati a terzi da parte del suo dipendente.

Se dolosamente un funzionario comunale richiede oneri concessori superiori al dovuto, nulla è ascrivibile al Comune di appartenenza

carattere strettamente egoistico e personale della responsabilità dell’impiegato

si è spezzato il rapporto organico esistente tra datore di lavoro e dipendente, senza che quanto operato illegittimamente dal secondo soggetto possa rifluire in capo al primo .

 

l’attività dilatoria , vessatoria e comunque contra legem posta in essere dal dipendente in sede di determinazione degli oneri concessori non va fatta coincidere con i compiti istituzionale rimessi in tale settore amministrativo al Comune

I fatti connessi al procedimento amministrativo di rilascio della concessione edilizia per cui è causa sono stati oggetto di un procedimento penale attivato nei confronti dell’allora responsabile dell’Ufficio tecnico comunale e conclusosi, allo stato, per il dipendente comunale in questione con una condanna , in primo grado, per i reati di cui agli artt.81cpv, 56, 317 e 323 c.p. , sostanzialmente confermata in appello . In tale sede l’impiegato comunale è stato condannato al risarcimento del danno in favore del Comune di Fino Mornasco costituitosi parte civile.

Tanto doverosamente precisato, il ragionamento secondo cui l’operato abnorme posto in essere dal predetto funzionario dell’Ufficio tecnico in sede di determinazione degli oneri contributivi, sia ascrivibile, quanto all’imputazione soggettiva, all’appellante Comune in applicazione dei principi rappresentati dalla sussistenza di un nesso di necessaria occasionalità e dall’esistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra il dipendente e l’Ente locale , non convince.

Dalla lettura della sentenza penale di condanna si evince in maniera netta che la condotta dolosa tenuta dall’allora responsabile dell’Ufficio tecnico nella gestione della pratica Controinteressata Design, relativamente alla illegittima determinazione degli oneri di urbanizzazione è stato il frutto di un disegno “criminoso” di perseguimento di un interesse personale del tutto avulso dalle finalità istituzionali dell’Ente.

A sostegno della non riconducibilità del comportamento penalmente rilevante agli scopi dell’Ente e del carattere strettamente egoistico e personale della responsabilità dell’impiegato , concorrono, sulla scorta dell’esame della citata sentenza, non pochi elementi di valutazione che possono così indicarsi:

1) il processo penale conclusosi con la condanna in questione, nasce, come accertato dai giudici del Tribunale Penale di Como, dalla denuncia del Sindaco di Fino Mornasco , “ a sua volta sollecitata dalle lamentele dei cittadini… , a seguito delle quali la stessa amministrazione comunale ha riscontrato irregolarità”;

2) il funzionario tecnico protagonista della vicenda è stato sottoposto a procedimento disciplinare per tali irregolarità, compresa quella riscontrata nella gestione della pratica Controinteressata Design;

3) in relazione alle quantificazioni degli oneri relativi alle due concessioni edilizie richieste dalla Controinteressata Design,”i criteri adottati dal capo dell’ufficio tecnico non sono stati condivisi dalla stessa amministrazione comunale…”

Decisiva in ogni caso si rivela la circostanza di carattere processuale costituita dall’avvenuta costituzione in giudizio nella veste di parte civile del Comune di Fino Mornasco e della relativa condanna subita dall’infedele impiegato al risarcimento in favore dell’Amministrazione comunale ,

Al di là , allora , degli altri elementi pure di una certa rilevanza or ora esposti, l’avvenuto riconoscimento in sede giudiziale penale , ai fini civilistici, di un diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune in ragione del comportamento tenuto dal dipendente, non può non stare a significare che la condotta accertata come penalmente rilevante , posta in essere dal tecnico, come riconosciuta lesiva della posizione giuridica soggettiva dello stesso Comune, ha spezzato il rapporto organico esistente tra datore di lavoro e dipendente, senza che quanto operato illegittimamente dal secondo soggetto possa rifluire in capo al primo .

In altri termini, l’attività dilatoria , vessatoria e comunque contra legem posta in essere dal dipendente in sede di determinazione degli oneri concessori non va fatta coincidere con i compiti istituzionale rimessi in tale settore amministrativo al Comune di Fino Mornasco in capo al quale non è possibile configurare, conseguentemente, una responsabilità per danni cagionati a terzi ( Controinteressata Design ) da parte del suo dipendente.

Lazzini Sonia

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