Scuola: il D.M. 235/2014 è lesivo dell’interesse degli abilitati/abilitandi in “Scienze della Formazione Primaria”, PAS, COBASLID, TFA ad essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per il 2014/2017.

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Era atteso da tempo e, finalmente, il 14 aprile u.s., è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 235 con cui il MIUR ha dato il via alle procedure di aggiornamento delle G.a.E. per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, dalle quali dipende il futuro lavorativo di centinaia di migliaia di abilitati e abilitandi a vario titolo.

Per il MIUR, tuttavia, vi sono diverse decine di migliaia di abilitati che, pur avendo completato il proprio corso di studi e conseguito il medesimo titolo abilitante posseduto da tantissimi altri colleghi, ovvero essendo prossimi a conseguirlo, non potranno avere accesso alle GaE. Sono, infatti, circa 140 mila gli abilitati/abilitandi in SFP, abilitati con TFA, idonei all’ultimo concorso a cattedra ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 o abilitandi con PAS, che il D.M. 235/2014 ha escluso dalla possibilità di inserimento nelle GaE.

Significativa la vicenda dei docenti abilitati in SFP iscritti negli a.a. 2008/09 e ss., i quali, pur avendo conseguito il titolo abilitativo frequentando i corsi di laurea “abilitanti” – quelli regolarmente attivati dal MIUR col “vecchio ordinamento” fino all’a.a. 2010/11 – sono rimasti fuori, risultando discriminati rispetto a chi, pur trovandosi nelle medesime condizioni, era stato ripescato dagli interventi operati dal Legislatore nel 2008 e 2012.

È noto, infatti, che con la trasformazione delle graduatorie permanenti in GaE ad opera della Legge 296/2006, si fosse escluso ogni nuovo inserimento in graduatoria, ad eccezione di quelli dei docenti che, alla data di entrata in vigore della legge, fossero già abilitati, ma non ancora inclusi, ovvero stessero completando il percorso formativo abilitante. Due diversi interventi normativi, tuttavia, hanno riaperto di fatto le graduatorie fino al varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti, introdotto con il Tirocinio Formativo Attivo disciplinato dal DM. 249/2010 e dal DM. del 30/9/2011: nel 2008, prima, con l’introduzione dell’articolo 5-bis del D.L. n. 137/2008, convertito con modificazioni in L. 169/2008, ai sensi del quale avrebbero potuto iscriversi nelle graduatorie “… con riserva … coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria …”; e nel 2012, poi, con l’art. 14, comma 2-ter, della L. n. 14/2012, a mente del quale “Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento … restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato … i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, e’ istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie …”.

Il D.M. 235/14, che avrebbe dovuto assicurare l’inserimento nelle GAE anche agli iscritti ai corsi di laurea in SFP nell’a.a. 2008/2009 e ss. che avessero successivamente conseguito l’abilitazione, invece, li ha esclusi, operando una disparità di trattamento rispetto a chi, come detto, ha potuto godere delle finestre aperte dall’art. 5-bis del D.L. 137/2008, come convertito con modificazioni in L. 169/2008 e dall’art. 14, comma 2-ter, della L. 14/2012.

L’esclusione è violativa, tra gli altri, dei principi di eguaglianza e parità di trattamento assicurati dagli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale.

Agli interessati, dunque, non resta che presentare ricorso al TAR Lazio, competente in materia, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. 235/14 (e, pertanto, entro il 9/6/2014). Dovranno presentare, altresì, domanda cartacea di inserimento in GAE al fine di dimostrare l’interesse ad agire.

Avvocato Giancarlo Visciglio

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