Scudo penale per professioni sanitarie: il disegno di legge delega

Il Governo ha annunciato, la presentazione di un ddl di delega in materia di professioni sanitarie e della loro responsabilità professionale.

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Nella seduta del 4 settembre scorso, il Governo ha annunciato, tra le varie iniziative assunte in quella occasione, la presentazione di un disegno di legge di delega in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
In particolare, come emerge dal comunicato emesso dal Consiglio dei Ministri in riferimento a tale proposta di legge, fermo restando che il testo che la prevede, “approvato su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci con procedura d’urgenza e collegato alla legge di bilancio per il 2025, mira a un’ampia rimodulazione dell’attuale sistema delle professioni sanitarie, sia dal punto di vista formativo che ordinistico”[1], il cui “obiettivo è quello di rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale e di garantire elevati standard di qualità e sicurezza delle cure”[2], tra le misure ivi adottate, si segnala pure un intervento in materia penale, atteso che l’art. 7 di codesto progetto di legge reca talune disposizioni, per l’appunto inerenti siffatta disciplina giuridica, in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
In particolare, tale articolo, da un lato, riformula l’art. 590-sexies cod. che, come è noto, attualmente regola la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, dall’altro, introduce un nuovo precetto normativo, vale a dire l’art. 590-septies cod. pen., che, come vedremo da qui a breve, regola la colpa dell’attività sanitaria.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di esaminare codeste norme giuridiche, oltre a verificare se esse, così come sono strutturate, possano ritenersi eventualmente già applicabili, ancor prima che sia emanato il decreto legislativo, quando tale legge di delega verrà approvata da ambedue i rami del Parlamento.
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Indice

1. La riformulazione dell’art. 590-sexies cod. pen. e scudo penale per le professioni sanitarie


Se l’art. 590-sexies cod. pen., attualmente previsto nel codice penale, dispone, per un verso, che se “i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma” (primo comma), per altro verso, che, qualora “l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto” (secondo comma), l’art. 7 del disegno di legge qui in esame ne prevede la sua sostituzione con la seguente disposizione legislativa: “Art. 590-sexies. – (Limiti della responsabilità nell’attività sanitaria) – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio dell’attività sanitaria si applicano le pene ivi previste, salvo quanto disposto dal secondo comma. Quando l’esercente la professione sanitaria si attiene alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o alle buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto, è punibile solo per colpa grave”.
Di conseguenza, per effetto di tale “riformulazione”, si segnalano le seguenti novità normative: 1) se il titolo di questo precetto normativo è attualmente denominato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, con questo disegno di legge di delega, esso verrà stato sostituito con il susseguente: “Limiti della responsabilità nell’attività sanitaria”; 2) disponendo sempre siffatto progetto normativo che, quando “l’esercente la professione sanitaria si attiene alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o alle buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto, è punibile solo per colpa grave”, al posto di quanto è ora previsto (qualora “l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”), va da sé che, per effetto di tale innesto legislativo, quando esso verrà approvato (e recepito nel decreto legislativo), ne discenderà che: a) verrà meno il riferimento al fatto che l’evento si debba verificare a causa dell’imperizia; b) se è attualmente richiesto che siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, per effetto di questa novella normativa, verrà reputato sufficiente che l’esercente la professione sanitaria si attenga alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o alle buone pratiche clinico assistenziali; c) se è ora comunque richiesto, perché possa operare siffatta causa di non punibilità, che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino essere adeguate alle specificità del caso concreto, tali raccomandazioni, alla luce di tale novum normativo, oltre che le buone pratiche (riferimento, questo, aggiunto dalla normativa qui in esame) dovranno essere adeguate alle specificità del caso concreto; d) la punibilità potrà avvenire solo per colpa grave. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Il “nuovo” art. 590 septies cod. pen.


Come già esposto nella parte introduttiva di tale scritto, sempre l’art. 7 di questo disegno di legge di delega contempla un ulteriore precetto normativo, vale a dire l’art. 590-septies cod. pen., rubricato “Colpa nell’attività sanitaria”, che dispone quanto segue: “Nell’accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza”.
Orbene, tenuto conto che l’articolo precedente, come appena visto, così com’è stato novellato, richiederà che la punibilità possa ricorrere solo in presenza di colpa grave, va da sé che questo articolo 570-septies cod. pen. si pone in stretta correlazione con esso, chiarendo in che modo tale colpa debba essere accertata per potersi ravvisare quella grave.
Difatti, come visto poco prima, si chiarisce per l’appunto che, nel valutare la colpa del sanitario, si considerano anche fattori come la scarsità di risorse, carenze organizzative inevitabili, incertezze scientifiche, mancanza di terapie adeguate, complessità del caso, ruolo specifico in équipe e situazioni di urgenza o emergenza, il che sembrerebbe essere perfettamente aderente, purtroppo, alla realtà che sta attraversando il nostro sistema sanitario.

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3. Tali norme, una volta approvate dal Parlamento, saranno direttamente applicabili?


Considerato che i precetti normativi analizzati nel presente scritto, così come strutturati, contengono norme di legge del tutto analoghe a quelle attualmente stabilite dal codice penale, si potrebbero considerare subito applicabili una volta che il disegno di legge di delega qui in commento verrà approvato dal Parlamento, potendo essi essere considerabili come norme munite di immediata precettività?
La domanda non sembra essere del tutto peregrina, essendo stato osservato da un’insigne letteratura scientifica (CRISAFULLI) che “se «una legge di delega cont(iene) (…) disposizioni regolanti direttamente e con efficacia immediata la materia cui la delega si riferisce» allora uno stesso atto «assume (…) una duplice figura: è una legge come qualsiasi altra, nella parte in cui detta norme suscettibili di applicazione immediata; è legge di delega, nella parte in cui – appunto – delega il governo a disciplinare determinati oggetti»[3].
Pur tuttavia, tale tesi giuridica, seppur autorevolmente sostenuta da questo illustre giurista, non sembra avere trovato conferma in sede di giustizia costituzionale.
Difatti, la Consulta ha avuto modo di osservare al riguardo che la legge di delega, in quanto tale, non innova “direttamente e immediatamente l’ordinamento preesistente”[4], essendo soltanto una “fonte di un potere governativo [avente ndr.] valore preliminare”[5], rendendosi invece necessario che tale fonte del diritto sia “integrata dall’atto di esercizio della delegazione”[6].
Dunque, perlomeno alla luce di tale giurisprudenza costituzionale, al quesito formulato nel presente paragrafo dovrebbe darsi una risposta negativa.

4. Conclusioni


Non resta dunque che vedere se siffatta legge di delega verrà approvata, così com’è stata concepita dal Governo, o, viceversa, con delle modifiche e, soprattutto, in che modo la Compagine governativa procederà all’emanazione del decreto dopo la promulgazione di siffatta legge.

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Note


[1]https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-140/29646.
[2]Ibidem.
[3]V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, VI ed., a cura di F. CRISAFULLI, II, 1, Cedam, Padova, 1993, 93-94.
[4]Corte cost., 20/06/1972 (dep. 27 giugno 1972), n. 111.
[5]Ibidem.
[6]Corte cost., 21/03/1974 (dep. 27/03/1974), n. 91.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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