Scontro con un randagio a Viterbo, pagano Comune e Asl
Il recente caso sul quale la Cassazione ha espresso il suo giudizio è avvenuto nella zona di Viterbo: un autista è rimasto coinvolto in un incidente a causa di un cane randagio presente sulla strada, e la sua vettura ha riportato danni piuttosto seri. Il proprietario ha chiesto un risarcimento per vie legali, e il Tribunale di primo grado ha stabilito che a pagare avrebbero dovuto essere sia il Comune che l’Azienda sanitaria locale.
La Corte d’Appello aveva però modificato il giudizio del Tribunale affermando che a essere responsabile era unicamente l’Azienda sanitaria, la sola che deve occuparsi per legge della “cattura dei randagi“. La Cassazione invece, con sentenza depositata il 20 giugno, ha risolto la questione stabilendo che la responsabilità dell’incidente è effettivamente sia della Asl che del Comune, e che entrambi gli enti devono risarcire l’automobilista di oltre 1.700 euro.
Chi ha il compito di cattura e custodia dei randagi?
Nel suo giudizio, la Cassazione ha ricordato che, come stabilito dalla Legge quadro nazionale n. 281/1991, la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente cui è attribuito dalle singole normative regionali il compito di “prevenire i pericoli connessi al randagismo”, e quindi “il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi”.
Non quindi, come aveva decretato la Corte d’Appello, solo all’ente preposto materialmente alla cattura. La responsabilità è anche dei Comuni, tanto più che la cattura dei cani randagi costituisce il logico presupposto del ricovero nelle strutture comunali. L’uno e l’altro aspetto sono indissolubilmente collegati, e in caso di incidente entrambi gli enti devono rimborsare l’automobilista.
Il risarcimento dipende dalla normativa regionale
Questo, appunto, nel Lazio. Come accennato, la normativa può cambiare da Regione a Regione, poiché la Legge quadro statale n. 281/1991 “non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi”.
La giurisprudenza si sta comunque orientando, in casi simili, verso il rimborso congiunto del Comune e dell’Azienda sanitaria locale. È quanto successo, ad esempio, due anni fa con la sentenza della Cassazione n. 2741/2015, che giudicava su un caso del tutto simile avvenuto a Lecce. Il principio che si sta affermando, insomma, appare chiaro: la responsabilità degli incidenti stradali avvenuti a causa di uno scontro con un animale randagio, quando questo sia imprevedibile e inevitabile, è del Comune e della Asl.
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