SCIA: procedura davvero semplificata rispetto alla DIA? I chiarimenti ministeriali

Redazione 01/04/11
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Con l’introduzione della Scia, la nuova segnalazione certificata di inizio attività,
sono stati sollevati molti dubbi in merito alle asseverazioni dei tecnici abilitati,
da allegare alla segnalazione. Si è osservato, infatti che tale adempimento
rende più gravosa e non semplificata la procedura stessa.
A tal proposito, il chiarimento è contenuto nelle circolari di due diversi
ministeri: quella dell’ufficio legislativo del ministero della semplificazione
normativa (12 novembre 2010, n. 1772), e quella del ministero dello sviluppo economico
(28 gennaio 2011, n. 14839).
I due ministeri precisano che il regime della Scia non è affatto peggiorativo
rispetto alla Dia (dichiarazione inizio attività), in quanto il novellato
art. 19 della L. 241/90 non impone un automatico obbligo di presentazione delle
asseverazioni tecniche assieme alla Scia, ma semplicemente individua le possibili
casistiche documentali di cui la Scia può corredarsi.
L’inizio di un’attività produttiva di un bene o di un servizio sottoposta
a Scia potrà avvenire sulla base o delle autocertificazioni, o delle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio rese dall’esercente, oppure, se richiesto dalla normativa
speciale che regola quella attività, dalle asseverazioni di uno o più
tecnici abilitati .
Il previgente art. 19 della L. 241/90 già prevedeva che la Dia fosse munita
di autocertificazioni, certificazioni ed attestazioni normativamente richieste,
ciò che secondo il ministero della semplificazione "implicava l’applicazione,
secondo i casi, delle relative normative di settore, nelle quali erano previsti
gli specifici documenti da presentare a corredo della Dia".
In particolare, con la circolare 1772/2010, il ministero della semplificazione
normativa precisa che il nuovo art. 19 deve essere inteso come una disposizione
di principio rispetto alle normative di settore che individuano nel dettaglio
la documentazione necessaria che di volta in volta deve essere allegata alla segnalazione
certificata. Dunque, le attestazioni e le asseverazioni dei tecnici abilitati
vanno allegate alla Scia nella misura in cui queste attengano a fattispecie concernenti
un giudizio di natura valutativa che il privato non può effettuare, e che,
pertanto, deve provenire da un soggetto a specifica competenza qualificata.
Anche le indicazioni del ministero dello sviluppo economico si muovono in tal
senso. Dopo aver riaffermato il concetto che le attestazioni e le asseverazioni
sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell’amministrazione, il ministero chiarisce che sarebbe illogica e
paradossale una lettura delle norme che volesse imporre sempre la presentazione
delle asseverazioni di un tecnico abilitato, legittimando l’amministrazione competente
a richiedere una documentazione diversa da quella normativamente richiesta dalle
singole discipline settoriali e dunque qualificata come necessaria.
La disamina delle predette circolari ministeriali portano, in conclusione, ad
un unico punto d’arrivo: confrontando la nuova e la precedente versione dell’articolo
19 della L. 241/1990, ora come allora restano salve le singole discipline di settore
alle quali soltanto spetta di dettare la disciplina e di fissare la documentazione
di volta in volta necessaria per la presentazione della Scia.
Principio generale è che le asseverazioni trovano la loro giustificazione
nel contenuto tecnico specialistico non autocertificabile da parte del privato,
mentre non sono necessarie quando ci si riferisca a stati, fatti, requisiti e
presupposti che possano costituire oggetto di semplici dichiarazioni sostitutive
di certificazioni ovvero dell’atto di notorietà.

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