Scia e Dia a macchia d’olio

Redazione 26/06/12
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Semplificazione estesa, oltre che ai pareri, a tutti gli atti preliminari di enti od organi, previsti non anche a livello regolamentare. Fondo ad hoc per il Piano città. Lo prevede il d.l. sviluppo che sta per approdare sulla G.U.

 

di Giuseppe Manfredi (tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it)

 

Decreto sviluppo ormai in dirittura. Con una ventata di semplificazione amministrativa. Il provvedimento approvato salvo intese dal Consiglio dei Ministri è stato rifinito e messo a punto nella sua versione definitiva, che approda in queste ore sulla Gazzetta Ufficiale. Dal punto di vista delle amministrazioni locali le novità sono diverse e vanno dalla riforma dei servizi pubblici locali al Piano città fino a una serie di snellimenti burocratici. Come spiega la relazione al provvedimento, in materia di interventi nelle aree urbane è previsto un nuovo strumento operativo, denominato “Piano nazionale per le città”, per la realizzazione, in modo coordinato e razionale, di interventi nelle aree urbane, con particolare riferimento a quelle degradate. Si punta a costruire nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana, alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole. Ma anche alla promozione di attività formative, economiche e all’efficientamento energetico. Attraverso uno specifico organismo, la Cabina di regia, cui è demandata la selezione degli interventi da realizzare, proposti dai comuni, sarà possibile mettere insieme interventi diffusi e isolati (incentivi, fondi europei, fondi per l’edilizia scolastica, per l’housing sociale o per programmi non più attivi), snellire le procedure e coinvolgere gli investitori interessati, con particolare riferimento agli investitori privati. Ad affiancare il tutto il Contratto di valorizzazione urbana, promosso dalla Cabina di regia in collaborazione con i comuni interessati, che regolamenterà gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati relativamente all’area da valorizzare, per pervenire all’avvio con tempi certi. Previsto un apposito Fondo, denominato “Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per le città”, nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ad alcuni programmi in materia di edilizia residenziale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevedono anche disposizioni per consentire la rilocalizzazione di interventi inerenti i programmi relativi alla realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da concedere in locazione al personale delle Amministrazioni dello Stato impegnato nella lotta alla criminalità organizzata. Gli interventi sono realizzati da imprese e/o loro consorzi, da comuni ed ex Iacp comunque denominati e sono finalizzati, in prevalenza, alla realizzazione  di nuova costruzione di edilizia residenziale nonché alla realizzazione di edifici commerciali e terziari ed alle relative opere di urbanizzazione.
Nell’ambito delle misure di semplificazione e snellimento dei procedimenti in materia edilizia, invece, recate dall’articolo 13 del decreto sviluppo, la norma interviene in una duplice direzione.  In caso di Scia si estende la modalità di semplificazione, oltre che ai pareri, a tutti gli atti preliminari di altri enti od organi appositi, previsti non solo a livello legislativo ma anche regolamentare. La stessa previsione di semplificazione procedimentale di principio si prevede espressamente per la Dia, mediante la modifica dell’art. 23 del testo unico dell’edilizia. Nella relazione si osserva che le leggi regionali prevedono per analoghi interventi Dia-Scia indicazioni in termini spesso confusi ed alternativi. L’obiettivo è dunque rimettere ordine procedimentale, dettando regole di semplificazione analoghe sia che si richieda la Dia sia che si applichi, secondo la disciplina regionale, la Scia. Con regolamento si procederà successivamente alla individuazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia. Fino all’adozione del regolamento, la denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

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