Sanzioni penali relative al negazionismo: la proposta di legge è in esame alla camera dei deputati

Redazione 08/06/16
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La proposta di legge n. 2874-B sulle sanzioni penali relative al c.d. negazionismo, come modificata dal Senato, è attualmente in corso d’esame in Assemblea alla Camera dei deputati.

Inizialmente approvata dal Senato l’11 febbraio 2015, la proposta all’esame dell’Assemblea, è stata in seguito approvata con modificazioni dalla Camera il 13 ottobre 2015. Conseguentemente, il 3 maggio 2016, il Senato ha nuovamente approvato la proposta con modificazioni. La Commissione Giustizia, nel corso dell’esame in sede referente, non ha apportato modificazioni alla proposta di legge.

 La legge Mancino

L’articolo unico della proposta di legge modifica la c.d. legge Mancino.

In base alla legge Mancino, chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, è punito con la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro.  Inoltre, è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni, per chi istiga, in qualunque modo,  a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Si vieta inoltre qualunque organizzazione, associazione, movimento o gruppo che abbia l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi tra i propri scopi. Sono previste anche pene detentive per chi faccia parte di tali organizzazioni (da 6 mesi a 4 anni) e per coloro che le promuovano o dirigano (da 1 a 6 anni).

L’evoluzione dell’iter legislativo

Una specifica aggravante  era prevista nella proposta di legge precedentemente approvata dalla Camera dei deputati nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah, così come per i crimini di genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale, secondo quanto stabilito da precedenti sentenze passate in giudicato dalla giustizia internazionale o da atti di organismi internazionali e sovranazionali di cui l’Italia è membro.

Secondo quanto previsto dalla proposta di legge ritrasmessa dal Senato, la propaganda, l’istigazione e l’incitamento fondati “in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra”  (come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale) saranno sanzionati con la pena della reclusione da 2 a 6 anni.

In particolare, il testo modificato dal Senato stabilisce che sono punite le condotte di propaganda, istigazione e incitamento, “commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione“.

Redazione

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