Sanzioni disciplinari a carico di un militare e procedure da rispettare

sentenza 18/03/10
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L’art. 13 della legge 11 luglio 1978 n. 382 attribuisce all’autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina comportando la violazione dei doveri della disciplina militare sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.

Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge. Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15 della medesima legge.

Il citato art. 14 prevede, tra l’altro, che le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore; il successivo art. 15 si occupa del procedimento prevedendo, tra l’altro, che nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Infine, l’art. 59 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 Parte 2, sotto la rubrica “Procedimento disciplinare”: prevede: “1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all’interessato. 2. L’autorità competente, qualora ritenga che sussistano gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell’art. 66. 3. La decisione dell’autorità competente viene comunicata verbalmente senza ritardo all’interessato anche quando l’autorità stessa non ritenga di far luogo all’applicazione di alcuna sanzione. 4. Nei casi previsti dal presente regolamento, al trasgressore viene anche data comunicazione scritta contenente la motivazione del provvedimento. 5. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l’infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 6. L’autorità procedente, qualora accerti la propria incompetenza in relazione all’irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all’interessato e all’autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione. 7. Le decisioni adottate a seguito di rapporto devono essere rese note al compilatore del rapporto stesso”.

Orbene, nei confronti di un militare ogni sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, che deve essere precisa e congrua per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, in assenza della quale il provvedimento disciplinare deve ritenersi illegittimo.

 

N. 00615/2010 REG.SEN.

N. 00982/1994 REG.RIC.

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

 


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 982 del 1994, proposto da:
Ieni Ernesto, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, presso cui è elettivamente domiciliato in Milano, corso di Porta Vittoria, 18;

contro

il Comando nucleo radiomobile dei Carabinieri di Milano e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso cui sono domiciliati per legge in Milano, via Freguglia 1;

per l’annullamento

– del provvedimento del 18 luglio 1993 del Comandante del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Milano, con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero con la seguente motivazione: “Fuori dalla sede di servizio, allacciava relazione non nota in pubblico, con donna sposata, causando reclamo da parte del marito”;

– del provvedimento del 19 novembre 1993 con cui il Comandante del Reparto Operativo presso il Comando Provinciale Carabinieri di Milano ha rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando nucleo radiomobile dei Carabinieri di Milano e del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010, la dott.ssa *************;

Uditi per le parti i difensori avv. *****************, in sostituzione dell’avv. ****** e l’avv. ********* per l’Avvocatura dello Stato.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, brigadiere dei Carabinieri ha impugnato gli atti in epigrafe chiedendone l’annullamento.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando nucleo Carabinieri della Lombardia intimati chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza pubblica del 23 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è affidato a due succinti motivi con cui si deduce: a) violazione di legge ed eccesso di potere per aver l’amministrazione irrogato la sanzione senza aver preventivamente contestato l’addebito e senza aver assegnato al dipendente un termine per presentare le sue osservazioni, in violazione dell’art. 15 della legge 11 luglio 1978, n. 362 e dell’art. 59 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545; b) eccesso di potere per difetto di motivazione non essendo stati specificati i motivi per cui l’amministrazione ha ritenuto il militare responsabile della mancanza addebitatagli, né i nomi delle persone coinvolte con conseguente assoluta genericità dell’addebito, mentre le motivazioni contenute nel provvedimento che decide il ricorso gerarchico, pur in perdurante assenza dell’indicazione delle generalità delle persone coinvolte nella vicenda, non può integrare la motivazione del provvedimento impugnato.

L’amministrazione si è costituita con comparsa di stile senza svolgere specifiche difese.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ai sensi dell’art. 13 della legge 11 luglio 1978 n. 382, “E’ attribuito all’autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina. La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo. Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge. Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15”.

Il successivo art. 14 prevede: “Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore. Il richiamo è verbale. Il rimprovero è scritto. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell’ambiente militare — in caserma o a bordo di navi — o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di disciplina. La consegna e la consegna di rigore possono essere inflitte rispettivamente dal comandante di reparto e dal comandante del corpo o dell’ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio, salvo i casi di necessità ed urgenza ed a titolo precauzionale. La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per comportamenti specificamente previsti dal regolamento di disciplina”.

L’art. 15 che si occupa del procedimento, recita testualmente: “Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest’ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell’ente cui appartiene o, in mancanza, designato d’ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell’espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata. In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l’immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare. Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta”.

Infine, l’art. 59 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 Parte 2, sotto la rubrica “Procedimento disciplinare”: prevede: “1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all’interessato. 2. L’autorità competente, qualora ritenga che sussistano gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell’art. 66. 3. La decisione dell’autorità competente viene comunicata verbalmente senza ritardo all’interessato anche quando l’autorità stessa non ritenga di far luogo all’applicazione di alcuna sanzione. 4. Nei casi previsti dal presente regolamento, al trasgressore viene anche data comunicazione scritta contenente la motivazione del provvedimento. 5. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l’infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 6. L’autorità procedente, qualora accerti la propria incompetenza in relazione all’irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all’interessato e all’autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione. 7. Le decisioni adottate a seguito di rapporto devono essere rese note al compilatore del rapporto stesso”.

Così delineato il quadro normativo di riferimento deve osservarsi che, nel caso di specie, è stata comminata la sanzione del rimprovero senza che sia stato rispettato quel minimum procedimentale richiesto per attribuire il crisma della legittimità al provvedimento che ne è scaturito.

Dal provvedimento impugnato nulla si evince circa gli eventuali esiti istruttori nonché in ordine alle circostanze di tempo e di luogo del fatto addebitato.

Dalla lettura degli atti, in particolare dal tessuto motivazionale del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, si rileva che una istruttoria vi sarebbe stata (vi è il riferimento ad una nota n. 307/1 di protocollo del 18 luglio 1993 che darebbe conto dell’avvenuta contestazione dell’addebito).

Tuttavia il testo in discorso prosegue affermando testualmente: “….che al contrario risulta che il brigadiere **** venne convocato in un giorno del mese di maggio 1993 dal comandante del Nucleo Radiomobile, che si intrattenne a colloquio con il predetto Ufficiale per circa 30 minuti e che, nei giorni successivi, la pratica relativa al suo comportamento venne evasa….”.

Inoltre non sono rintracciabili negli atti i dati identificativi delle due persone coinvolte nella vicenda oltre il militare sanzionato.

In altri termini la procedura seguita, pur così faticosamente ricostruibile stante la assoluta genericità delle circostanze riferite, non è conforme a quanto prescritto dai commi 1 e 5 , dell’art. 59 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, sia in ordine alla effettività e alla reale consistenza dei fatti contestati nonché al rispetto del diritto di difesa, sia per quanto riguarda la motivazione del provvedimento finale, estremamente generica.

Per giurisprudenza costante, anche nei confronti di un militare ogni sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti che deve essere precisa e congrua per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, in assenza della quale il provvedimento disciplinare deve ritenersi illegittimo (per tutte: T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 5 ottobre 2009, n. 9734).

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto.

In considerazione della vicenda dedotta in giudizio, può tuttavia disporsi la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento disciplinare impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

************, Presidente FF

***********, Referendario

*************, Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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