Sanzioni amministrative pecuniarie e mezzi di tutela

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Avverso la cartella esattoriale o l’avviso di mora, emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, sono possibili: 1) l’opposizione ex art. 23, legge n. 689/1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, sia stata emessa senza la previa notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela, previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori, come quando l’opponente contesti il contenuto del verbale, da lui conosciuto per la prima volta al momento della notificazione della cartella; 2) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, c.p.c.., qualora si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante la stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, per cui, ove il rimedio risulti esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, il giudice competente ex art. 615, comma 1, c.p.c., sarà quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, ovvero quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione alla sanzione; c) l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617, c.p.c., attivabile (nei cinque giorni dalla notificazione della cartella) ove si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si censurino vizi di forma del procedimento esecutivo esattoriale, ivi compresi quelli strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Cassano Giuseppe

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