S.r.l. semplificata under 35: parere favorevole del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento recante lo statuto minimo standard per le nuove società

Redazione 19/06/12
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Anna Costagliola

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole (n. 2942/2012) sullo schema di decreto ministeriale recante: «Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell’articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell’articolo 3, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Palazzo Spada ha espresso apprezzamenti in ordine alla bontà dell’intervento normativo, finalizzato a favorire, con la previsione della sottoscrizione e versamento di un capitale anche simbolicamente rappresentato da 1 euro, l’accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali. Questi, infatti, con un minimo investimento iniziale, possono avvalersi della limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci a quanto conferito nel capitale sociale, propria del modello legale della S.r.l.

Di seguito, il Consiglio di Stato passa ad illustrare sinteticamente il contenuto del decreto ministeriale. In attuazione delle norme primarie, esso si articola in due distinte disposizioni:

a) l’art. 1, intitolato «Modello standard dell’atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata», il quale prevede, al comma 1, che l’atto costitutivo ed il contestuale statuto della società a responsabilità limitata semplificata ex art. 2463bis c.c. sia redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella allegata. Il comma 2 chiarisce che i profili non espressamente regolati dalle disposizioni espresse nel modello standard sono integrati dalle opzioni normative del codice civile, ove non diversamente voluto dalle parti nella libera esplicazione della loro libertà negoziale;

b) l’art. 2, dedicato alla «Individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci della società a responsabilità limitata semplificata», dispone che il notaio provveda, con le modalità di cui all’art. 49 della legge notarile (L. 89/1913), a verificare che l’età anagrafica delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata sia quella prevista dall’art. 2463bis c.c.

Ad avviso della Sezione consultiva per gli atti normativi, lo schema in esame appare nel complesso tecnicamente corretto. La Sezione condivide anche l’opzione prescelta, sottesa alla individuazione di un modello standard unitario, nel senso che lo statuto possa essere considerato come parte integrante dell’atto costitutivo, in modo da garantire non solo la finalità di semplificazione della fase costitutiva delle società in questione, ma anche l’esigenza che il contenuto statutario sia inserito in un atto pubblico.

Unico appunto mosso dal Consiglio è quello relativo alla inesistenza agli atti del fascicolo di un vero e proprio «concerto» da parte del Ministero dello sviluppo economico, come richiesto dallo stesso art. 3 del D.L. 1/2012. Sussiste, invece, solo una comunicazione inviata dal capo ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, per cui, ad evitare che la suddetta omissione si rifletta sulla regolarità formale del provvedimento in esame, si suggerisce che l’Amministrazione riferente provveda ad acquisire il concerto del Ministro dello sviluppo economico prima di sottoporre lo schema di regolamento in questione alla definitiva approvazione del Consiglio dei Ministri.

Particolare si rivela il contesto temporale in cui il Consiglio di Stato interviene a promuovere lo schema di regolamento che fornisce il modello per l’atto di costituzione delle S.r.l. semplificate. È ultima, infatti, l’approvazione in via definitiva della bozza del decreto legge in materia di crescita e sviluppo, il quale prevede modifiche alla disciplina delle S.r.l. in forma semplificata. L’art. 44 della bozza citata, infatti, interviene a rimuove il limite anagrafico per l’accesso a tale forma societaria ed il conseguente divieto di cessione di quote agli under 35, prevedendosi, in luogo di tale ultima disposizione, la imputazione obbligatoria di una quota pari al 25% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato annualmente a riserva indisponibile fino al suo raggiungimento, insieme al capitale, dell’ammontare di 10.000 euro. Sono invece mantenute invariate le previsioni in ordine alla necessità dell’atto pubblico ed alla esenzione dagli oneri notarili, mentre l’esenzione dai diritti di bollo e di segreteria è mantenuta solo in caso di soci di età inferiore ai 35 anni.

Modifica ulteriore e non priva di rilevo è poi l’attribuzione, in luogo che al prescritto decreto interministeriale, ad un atto di natura non regolamentare del solo Ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale del Notariato, dell’emanando statuto minimo standard per le nuove società. E ciò proprio mentre interviene il parere del Consiglio di Stato in ordine al detto decreto interministeriale. È probabile, pertanto, che alla luce delle modifiche apportate dall’imminente decreto crescita, occorrerà acquisire un ulteriore parere del Consiglio di Stato su di un nuovo testo, aggiornato alle modifiche nel frattempo intervenute.

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