S.C.I.A.: La Strana Creatura Indubbiamente Aliena

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LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO

 

  • 2^ parte

Nell’immensa nebulosa della mediasfera si va formando una costellazione planetoide di certezze, di cui non si coglie la dissolvenza in bolle di sapone.

 

 

I N D I C E – 2^ parte

 

PREMESSA

 

INTENZIONI POCO SERIE

 

INTENZIONI NEGATE

 

La SCIA e SE …

 

Clamorosa SCIA

 

PREMESSA

Nella PRIMA PARTE di quest’analisi della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», si è cercato di segnalare i limiti di un’interpretazione Ministeriale1 che adopera gli strumenti analitici non secondo la loro funzione ma come arma di difesa di tesi precostituite.

Limiti da cui originano incongruenze che corrodono dall’interno un castello già gracile per l’uso di mattoni argomentativi tenuti insieme da relazioni che non rinsaldano.

Ad esempio:

  • si è sostenuto che l’estensione della SCIA alla materia edilizia seguisse il mero rilievo di un ”argomento letterale, giacché ai sensi del comma 4 – ter dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni “segnalazione certifìcata di inizio attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”,”ovunque ricorrano anche come parte di un ‘espressione più ampia “, quando è inequivocabile che il Legislatore non ha mai – proprio sotto il profilo “letterale” – fatto uso dei termini “materia edilizia”, DIA edilizia, dpr 380/01, ecc… ;

  • si è sostenuto che l’estensione della SCIA alla materia edilizia seguisse la mera constatazione che “nella previgente formulazione il legislatore aveva escluso dall’ambito applicativo della dichiarazione di inizio attività quella in materia edilizia … . Analoga clausola di salvezza non compare nel vigente articolo 19”, postulando – in questo modo – la tesi assurda che una legge non si interpreta per quello che enuncia ma per quello che tace.

  • Ecc … (significa : collegarsi alla rete e leggere il testo disponibile on line )

Con questa SECONDA PARTE si vuole accennare alle conseguenze ultime dei limiti interpretativi frettolosamente trasformati in ragioni di comportamento, e alla possibilità molto concreta che qualcuno, magari gli stessi, dopo averci fatto azzuffare per avere l’ultima ragione, annunci a caratteri megaorbitali:

 

A T T E N Z I O N E !

La SCIA ha parlato e …”

… … ed era come avevi capito,

molto prima che i pensieri completassero l’ultima curva

e si affacciassero sul senso o sul perchè…

 

INTENZIONI POCO SERIE

Gli operatori, gli studiosi, gli analisti e i commentatori di qualunque orientamento, possono cacciare le “INTENZIONI” del Legislatore – nell’immensa foresta del diritto – con il metodo, la tattica e gli espedienti che ritengono più efficaci:

ciò che non possono fare è vantarsi di un metodo per cacciare i “leoni” che vale quando … i leoni sono chiusi in gabbia.

La serietà degli argomenti che si usano per stabilire che si è intercettata una “INTENZIONE” del Legislatore è condicio sine qua non perché siano apprezzabili le conclusioni raggiunte.

In altre parole, si può effettuare una verifica delle tesi interpretative della L. 122/2010 a partire dalla premessa che il Legislatore non può seriamente contraddirsi.

E per questa via osservare la criticità dell’interpretazione Ministeriale secondo cui:

  1. L’INTENZIONE di estendere la SCIA alla materia edilizia “si desume dalla previsione dell’articolo 49, comma 4-ter, primo periodo, della legge n. 122 del 2010, secondo cui la disciplina della Scia, tra l’altro, “costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m)” dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione. In virtù delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, già l’articolo 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990 stabiliva l’attinenza ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla stessa lett. m) delle disposizioni concernenti la dichiarazione di inizio attività. La riproduzione del principio all’interno della disciplina della Scia conferma l’intenzione del legislatore statale di assicurare massima portata applicativa alla disposizione, con salvezza delle sole materie espressamente escluse.”

Infatti, per accreditare questa intenzione, dovremmo ammettere che il Legislatore operi ignorando le norme cui rinvia e dal medesimo emanate, atteso che la Costituzione prevede:

art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: 

rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; 

commercio con l’estero; 

tutela e sicurezza del lavoro; 

istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; 

professioni; 
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; 

tutela della salute; 

alimentazione; 
ordinamento sportivo; 

protezione civile; 

governo del territorio; 

porti e aeroporti civili;

grandi reti di trasporto e di navigazione; 

ordinamento della comunicazione; 

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; 

previdenza complementare e integrativa; 

armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; 

casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; 

enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”

In altre parole dovremmo ammettere che il Legislatore ha inteso affermare che la “disciplina della Scia, tra l’altro, “costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m)” dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione” ignorando :

  • che – proprio ai sensi dell’art.117 – la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;” è una materia in cui “Lo Stato ha legislazione esclusiva “;

  • che – proprio ai sensi dell’art.117 – la materia edilizia attiene, invece, al “governo del territorio”, cioè ad una delle “materie di legislazione concorrente”, per le quali “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato“;

  • che – proprio ai sensi dell’art.117 – il Legislatore ha disciplinato in modo distinto ed appropriato la materia edilizia fissandone i “principi fondamentali” nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia:

Art. 1 (L) -Ambito di applicazione

1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia.

… …

Art. 2 (L) – Competenze delle regioni e degli enti locali

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.

… …

5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.”

  • Insomma: dovremmo ammettere che fosse INTENZIONE del legislatore compiere una scelta così macroscopicamente contraddittoria ed inconsistente, cioè di confondere o mettere sullo stesso piano – addirittura in base ad una norma costituzionale che le distingue – le materie che attengono alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e le materie che attengono al “governo del territorio”?

  • Vi sembra un argomento serio ? … … …

Procedendo ancora dalla stessa premessa – cioè che il Legislatore non può seriamente contraddirsi – è possibile anche osservare la criticità dell’interpretazione Ministeriale secondo cui:

  1. L’INTENZIONE di estendere la SCIA alla materia edilizia, “mantenendo l’identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l’ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova Scia)”, si desume poi dalle “stesse ragioni qui esposte, … … . L’estensione della disciplina della Scia anche al permesso di costruire, ovvero alla Dia alternativa al permesso di costruire, determinerebbe, nella sostanza, l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 oltre i confini sopra delineati. Peraltro, all’estensione sembra di ostacolo la disciplina speciale della Dia di cui all’articolo 22, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, la quale è dal legislatore forgiata sulla falsariga di quella del permesso di costruire”.

Infatti, per accreditare questa tesi, dovremmo ammettere che il Legislatore:

  • abbia affermato che la SCIA si applica all’edilizia : MA NON L’HA FATTO !

  • oppure abbia affermato che la SCIA sostituisce la DENUNCIA di INIZIO ATTIVITA’: MA NON L’HA FATTO !

  • abbia precisato poi che la SCIA sostituisce la DENUNCIA di INIZIO ATTIVITA’ edilizia di cui all’art.22, commi 1 e 2 del dpr 380/01 ma non la DIA edilizia alternativa al permesso di costruire di cui all’art.22, comma 3 del dpr 380/01: MA NON L’HA FATTO !

  • non abbia dichiarato – invece – “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso … … , è sostituito da una segnalazione dell’interessato”, e cioè che la SCIA sostituisce il “Permesso” : MA L’HA FATTO !

  • Insomma dovremmo ammettere che fosse INTENZIONE del legislatore compiere una scelta così macroscopicamente contraddittoria ed inconsistente, cioè di mettere prima sullo stesso piano la SCIA e la DIA edilizia (enunciando: “Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.“), poi di mettere sullo stesso piano la SCIA e il Permesso (enunciando: “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso … … , è sostituito da una segnalazione dell’interessato“), ma negando inopinatamente – come si può osservare dalla seguente tabella – l’ovvio: che se la SCIA sostituisce la DIA e la DIA poteva sostituire il Permesso, la SCIA può sostituire anche il Permesso.

Titoli edilizi previsti dal DPR 380/01

Modifiche “letterali” introdotte dalla L.122/2010

Titoli edilizi attuali secondo il Ministero

Permesso

 

L’art.49, c. 4 bis, riscrive l’art. 19, c.1, L. 241/90 disponendo “Ogni … , permesso …, è sostituito da una segnalazione . Dunque dopo la L.122/2010 si applica la :

 

SCIA

 

Nonostante la letterale formulazione dell’art. 49, c. 4 bis, che ha riscritto l’art. 19 della L. 241/90, l’interprete Ministeriale ritiene che si continui ad applicare il :

 

Permesso

 

in base alla tesi “L’estensione della disciplina della Scia anche al permesso di costruire, ovvero alla Dia alternativa al permesso di costruire, determinerebbe, nella sostanza, l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990”.

 

Dia

L’art.49, c. 4 ter, dispone “Le espressioni “segnalazione certificata di inizio di attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio di attività” e “Dia”, ovunque ricorrano”.

 

Dunque dopo la L.122/2010 si applica la :

 

SCIA

 

Nonostante la letterale formulazione dell’art. 49, c. 4 ter, l’interprete Ministeriale ritiene che si applichi la :

 

SCIA

 

in base alla tesi che il Legislatore abbia sostituito la DIA con la SCIA “mantenendo l’identico campo applicativo di quella della Dia”

 

CONCLUSIONI

 

Le conclusioni Ministeriali sono paradossali perché affermano :

 

  • Se il Legislatore non dice “letteralmente” che la SCIA sostituisce la “DIA edilizia”, deve intendersi che la SCIA sostituisce la “DIA edilizia”;

 

  • Se il Legislatore dice “letteralmente” che la SCIA sostituisce il “Permesso”, deve intendersi che la SCIA non sostituisce il “Permesso”;

 

  • Se il Legislatore non dice “letteralmente” che la SCIA sostituisce la “DIA edilizia alternativa al Permesso”, deve intendersi che la SCIA sostituisce la “DIA edilizia” ma non la “DIA edilizia alternativa al Permesso”.

 

(è come assistere al dialogo tra due sordi :

uno dice : “che ore sono ?” e l’altro risponde “oggi sono andato a pescare”;

il primo allora replica : “anch’io ho letto il giornale” e l’altro risponde “si ma il mio è un gatto siamese” … … … e così via …. Ad libitum)

  • Vi sembra un argomento serio ? … … …

Dalla ripetuta premessa che il Legislatore non può seriamente contraddirsi, infine, è possibile anche osservare la criticità dell’interpretazione Ministeriale secondo cui:

  1. L’INTENZIONE di estendere la SCIA alla materia edilizia salvaguardando i “rapporti con le discipline statali e regionali previgenti incompatibili, non abrogate espressamente dall’articolo 49 della legge n. 122 del 2010” , si desume poi dal fatto che “L’articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 determina i casi in cui interventi edilizi soggetti a permesso di costruire possono essere realizzati alternativamente con Dia, e il successivo comma 4 riconosce alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di ampliare o ridurre l’ambito applicativo del precedente comma. Di qui il problema del rapporto tra la disciplina della Scia e quella della Dia alternativa al permesso di costruire, e segnatamente del rapporto tra la disciplina della Scia e quella contenuta nelle leggi regionali che, in attuazione della previsione dell’articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, hanno introdotto ulteriori casi di alternatività tra Dia e permesso di costruire.

Al riguardo, è avviso dello scrivente Ufficio che la disciplina della Scia non si applichi alla Dia alternativa al permesso di costruire e che le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 non siano state incise dall’entrata in vigore dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010.

A tale conclusione conduce quanto già evidenziato con riferimento ai titoli edilizi diversi dalla Dia, ed in particolare con riferimento al permesso di costruire, al quale non risulta applicabile la disciplina della Scia. Con particolare riguardo alle leggi regionali recanti ulteriori casi di Dia alternativa al permesso di costruire, la predetta conclusione appare peraltro conforme sia ad una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, che salvaguardi la potestà legislativa regionale di estendere, oltre i confini dell’intervento statale ed in attuazione dell’articolo 22, comma 4, del testo unico edilizia, l’istituto della Dia edilizia, sia alla previsione dell’articolo 29, comma 2-quater della legge n. 241 del 1990, la quale riconosce alle Regioni, nella disciplina dei procedimenti amministrativi di propria competenza, la facoltà di prevedere livelli ulteriori di tutela rispetto a quelli garantiti dalle disposizioni statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter.”

 

Infatti, per accreditare questa tesi, dovremmo ammettere che il Legislatore:

  • abbia prima sostenuto (enunciando: “Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma.) di essersi avvalso di un potere di “LEGISLAZIONE ESCLUSIVA”;

  • poi sostenuto che – esercitando tale potere di “LEGISLAZIONE ESCLUSIVA” – abbia istituito un nuovo regime in cui ”Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.”;

  • e – contemporaneamente – sostenuto che la DENUNCIA di INIZIO ATTIVITA’ “alternativa al permesso di costruire” prevista dalle ”leggi regionali” resta vigente in base ”una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, che salvaguardi la potestà legislativa regionale di estendere, oltre i confini dell’intervento statale ed in attuazione dell’articolo 22, comma 4, del testo unico edilizia, l’istituto della Dia edilizia, sia alla previsione dell’articolo 29, comma 2-quater della legge n. 241 del 1990, la quale riconosce alle Regioni, nella disciplina dei procedimenti amministrativi di propria competenza, la facoltà di prevedere livelli ulteriori di tutela rispetto a quelli garantiti dalle disposizioni statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter.” ;

  • Insomma dovremmo ammettere che fosse INTENZIONE del legislatore compiere una scelta – come si può osservare dalla seguente tabella – così macroscopicamente contraddittoria ed inconsistente, cioè di esercitare un potere di LEGISLAZIONE ESLUSIVA per abrogare norme sottoposte a LEGISLAZIONE CONCORRENTE:

 

Art. 117 della COSTITUZIONE

 

 

Statuizioni “letterali” dalla L.122/2010

 

Tesi del Ministero

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

… …

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

… …

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

… …

 

L’art.49, c. 4 ter, dispone:

Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma.“.

 

 

La SCIA non sostituisce la DIA alternativa al Permesso di costruire prevista dalle leggi regionali, perché :

“è avviso dello scrivente Ufficio che … le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 non siano state incise dall’entrata in vigore dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010”

 

Inoltre:

 

La SCIA non sostituisce la DIA alternativa al Permesso di costruire prevista dalle leggi regionali, perché ”tale conclusione appare … conforme … ad una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, che salvaguardi la potestà legislativa regionale di estendere, oltre i confini dell’intervento statale ed in attuazione dell’articolo 22, comma 4, del testo unico edilizia, l’istituto della Dia edilizia”

 

 

 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

… …

governo del territorio; 

… … “

 

L’art.49, c. 4 ter, dispone:

Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» … sostituiscono, … quelle di «dichiarazione di inizio attività» … , ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce … quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.”

 

CONCLUSIONI

 

Le conclusioni Ministeriali sono – più che paradossali – insostenibili :

  • Se si utilizza il dato “letterale” per sostenere la tesi che – in conseguenza della L. 122/2010 – la SCIA sostituisce la DIA “ovunque” ricorra o comunque “recata da ogni normativa statale e regionale”, dunque anche la DIA del dpr 380/2001, non si può sostenere – allo stesso tempo – di essere dell’“avviso … che … le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 non siano state incise dall’entrata in vigore dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010” . : DALL’ART. 49 DELLA L.122/2010 NON PUO’ DERIVARE INDIFFERENTEMENTE IL SUPERAMENTO E LA CONFERMA DELLA DISCIPLINA DELLa Denuncia DI INIZIO ATTIVITA’ REGOLATA DAL DEL DPR 380/01 ED – EXPRESSIS VERBIS – DALLE LEGGI REGIONALI.

  • Né si può sostenere che la sopravvivenza della DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ regolata dalle Leggi Regionali discenda da “una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010” , visto che questa norma rinvia inequivocabilmente all’esercizio Statale del POTERE DI LEGISLAZIONE ESCLUSIVA di cui all’”art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma“ della Costituzione:

e DAL MOMENTO CHE L’ART. 49 DELLA L.122/2010 QUALIFICA COME ”ESERCIZIO DEL POTERE DI LEGISLAZIONE ESCLUSIVA” LA DECISIONE STATALE DI SOSTITUIRE LA SCIA CON LA DIA, E’ lo stesso ART. 49 a NON ammettere L’USO DELL’ARGOMENTO DUBITATIVO SULLA SOPRAVVIVENZA DELLE ”le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 “.

INFATTI, LE ATTIVITA’ LEGISLATIVE REGIONALI ”previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 22, comma 4, del dpr 380/01“ ESPRIMONO UN ”ESERCIZIO DEL POTERE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE”, che non puo’ essere inciso “dall’entrata in vigore dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010”, cioè dall’esercizio di un potere di legislazione esclusiva.

 

Non accogliere questa evidenza, per altro, rappresenterebbe – per l’interprete Ministeriale – un’ulteriore svantaggio, in quanto :

  • dichiarando “è avviso dello scrivente Ufficio che la disciplina della Scia non si applichi alla Dia alternativa al permesso di costruire e che le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 non siano state incise dall’entrata in vigore dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010”, cade nel paradosso di affermare che la SCIA non ha sostituito la “Dia alternativa al permesso di costruire” perché questa è regolata dalle leggi che le regioni hanno emanato esercitando “la facoltà prevista dall’articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001”: MA AI SENSI DEL MEDESIMO ART. 22, COMMA 42 DEL Dpr 380/01, LE REGIONI HANNO ESERCITATO LA MEDESIMA FACOLTA’ ANCHE PER REGOLAMENTARE GLI INTERVENTI RICONDUCIBILI ALLA DIA ORDINARIA!

SE LA “DIA ORDINARIA” E LA “DIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE” REGOLAMENTATE DALLE REGIONI SI RICONNETTONO ALLA MEDESIMA FACOLTA’ DELL’ART. 22, COMMA 4, Dpr 380/01, COSA AUTORIZZA L’INTERPRETE AD AFFERMARE CHE LA SCIA SOSTITUISCE LA DIA ORDINARIA MA NON QUELLA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE ?

Sostenere che la SCIA sostituisce la DIA edilizia – sulla base di una interpretazione “estensiva” del testo ”Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano” della L. 122/2010 – è compiere un salto in avanti; sostenere anche – senza ulteriori appigli – che la SCIA non sostituisce la DIA alternativa al Permesso di Costruire non è compiere un ulteriore salto in avanti ma ritrattare.

 

  • sostenendo che LA SCIA SOSTITUISCE LA DIA ORDINARIA MA NON QUELLA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE, per altro, si afferma che il Legislatore ha cancellato la norma di principio3 che regola i casi ordinari generali ma non quella che – al verificarsi di presupposti particolari4, consentiva l’estensione straordinaria del regime DIA … … .

E’ come sostenere, davanti al vigile urbano in assetto di multa :

 

  • “mi scusi, ma se la motorizzazione mi ha rilasciato nel 1800 una regolare patente per guidare auto e – purché dotati almeno di dodici ruote – camion ;

  • e nel 2010 la legge 122/2010 ha stabilito la sospensione e sostituzione – dopo il superamento di un corso sui motori a pedali ultrasonici – delle patenti rilasciate nel 1800;

  • non vedo per quale ragione Lei mi contesta la guida senza patente di un camion dotato di dodici ruote, visto che la legge 122/2010 mi ha vietato solo di guidare auto … … “.

 

(dubito che il vigile accoglierà le vostre proteste: perciò, vi consiglio di essere pronti a reagire immediatamente alle pieghe sopracciliari che dovessero intrecciarsi all’apice del suo naso, notoriamente restio a sostenere anche il peso di una mosca …!

Come ? Naturalmente passando al vecchio, logoro ma talvolta efficace, piano B: “Sig. Vigile mi perdoni, lei ha ragione, ma ho tre mogli da sposare, diciassette figli da sfamare, ventitré genitori da accudire e una suocera che ne vale ventiquattro, … non mi distrugga … “. E piangere, piangere, piangere caldissime lacrime di coccodrillo).

 

  • Vi sembra un argomento serio ? … … …

 

INTENZIONI NEGATE

Certo, non è facile capire le INTENZIONI di chi – avendo avuto tutto il tempo per decidere dove limare, cancellare e riscrivere – si esprime con urla di pesci e significati scivolosi.

Ma questa difficoltà non può giustificare la formulazione di una tesi che arriva a mettere da parte ciò che il Legislatore AFFERMA, perché sarebbe come costruire un castello di verità con travi e pilastri tarlati e vantarsi della sua solidità dopo aver spostato la polvere sotto il tappeto.

Ecco perché il cercatore di INTENZIONI nella L. 122/2010, per quanto possa lanciare ami nel vasto mare del “non detto” dovrà pur sempre restare fedele alla corrente del senso, restare ancorato alla lucciola del faro che promette l’esistenza di un approdo.

Ma l’interprete Ministeriale è di diverso avviso:

“4- Delineato nei termini sopra enunciati l’ambito applicativo del novellato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 con riferimento alla materia edilizia, occorre chiarire i seguenti ulteriori aspetti di rilievo:

– in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (“con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”), non può essere sostituito dalla Scia;

Secondo il Ministero, quindi, una definitiva conferma dell’INTENZIONE di sostituire con la SCIA anche la DIA edilizia si evince dalla “espressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (“con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”)”, in base alla quale si ricava “in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo” .

Solo che – così argomentando – si ribalta, inverte, rinnega, il fondamento del modulo interpretativo precedentemente accreditato e, in definitiva, l’interprete Ministeriale smentisce se stesso oltre che il “senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse 5“, come si dimostra con la seguente tabella :

 

TESI MINISTERIALE

CONTRADDIZIONI

“4- Delineato nei termini sopra enunciati l’ambito applicativo del novellato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 con riferimento alla materia edilizia, occorre chiarire i seguenti ulteriori aspetti di rilievo:

– in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (“con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”), non può essere sostituito dalla Scia;”

 

Questa tesi deriva dall’uso di un modello argomentativo che – in precedenza – il medesimo interprete Ministeriale aveva esplicitamente rigettato . Infatti :

 

 

 

  1. IL MINISTERO … …

aveva precedentemente sostenuto “… il quesito in ordine all’applicabilità della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva, sulla base dei seguenti argomenti.

In primo luogo, assume rilievo l’argomento letterale, giacché ai sensi del comma 4 – ter dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni “segnalazione certifìcata di inizio attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”,”ovunque ricorrano anche come parte di un ‘espressione più ampia “, sia nelle normative statali che in quelle regionali.“:

e in tal modo affermato che il valore di verità di una interpretazione si fonda ”In primo luogo” sulla fedeltà all’”argomento letterale”.

Ma ora, sostenendo che dalla ”espressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (“con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”)” debba estrapolarsi ”in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso”, si rinnega che il valore di verità di una interpretazione si fonda ”In primo luogo” sulla fedeltà all’”argomento letterale”, visto che l’articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recita testualmente : “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, …, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali …”.

INFATTI, IN BASE ALL’”argomento letterale”, E’ INEQUIVOCABILE L’INTENZIONE DEL LEGISLATORE DI ESCLUDERE L’APPLICABILITA’ DELLA SCIA NEI ”casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali …”.

 

  1. IL MINISTERO … …

aveva precedentemente sostenuto “In secondo luogo, nel confronto con la previgente formulazione dell’articolo 19, deve evidenziarsi come il legislatore abbia omesso di indicare la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della disposizione (commi 1 e 5, primo periodo).

Invero, nella previgente formulazione il legislatore aveva escluso dall’ambito applicativo della dichiarazione di inizio attività quella in materia edilizia, laddove aveva disposto che “Restano fèrme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti” (art.19. comma 4). Analoga clausola di salvezza non compare nel vigente articolo 19.”:

e in tal modo affermato che il valore di verità di una interpretazione si fonda ”In secondo luogo” sul ”confronto con la previgente formulazione dell’articolo 19”, ed il rilievo di ciò che “il legislatore abbia omesso di indicare” nella riscrittura operata dalla L.122/2010.

Ma ora, sostenendo che dalla ”espressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (“con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”)” debba estrapolarsi ”in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso” si rinnega che il valore di verità di una interpretazione si fonda ”In secondo luogo” sul ”confronto con la previgente formulazione dell’articolo 19”, ed il rilievo di ciò che “il legislatore abbia omesso di indicare” nella riscrittura operata dalla L.122/2010, visto che nella precedente formulazione l’articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recitava testualmente : “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, … , con la sola esclusione degli atti … concernenti … tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, … , è sostituito da una dichiarazione dell’interessato … “.

INFATTI, IN BASE AL ”confronto con la previgente formulazione dell’articolo 19”, E’ INDUBBIO CHE IL LEGISLATORE HA SANCITO – PER LA DIA COME PER LA SCIA – LA “ESCLUSIONE” E NON UN “onere di acquisizione ed allegazione … dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso” NEI ”casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali …”.

 

 

  1. IL MINISTERO … …

aveva precedentemente sostenuto “In terzo luogo, la già evidenziata previsione secondo cui la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche dalle “asseverazioni” di tecnici abilitati – riferimento non presente nel previgente articolo 19 – appare in linea con quanto stabilito dalla disciplina della Dia edilizia contenuta nell’articolo 23 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la quale richiede, preliminarmente all’avvio dell’attività edilizia, la presentazione di una “dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”. Lo specifico, nuovo riferimento alle “asseverazioni”, tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta fattispecie.”:

e in tal modo affermato che il valore di verità di una interpretazione si fonda ”In terzo luogo” sulla previsione del Legislatore che la SCIA debba essere ”corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche dalle “asseverazioni” di tecnici abilitati – riferimento non presente nel previgente articolo 19 –“ e dal rilievo che ”Lo specifico, nuovo riferimento alle “asseverazioni”, tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta fattispecie”.

Ma ora, sostenendo che dalla ”espressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (“con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”)” debba estrapolarsi ”in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso” si rinnega che il valore di verità di una interpretazione si fonda ”In terzo luogo” sulla previsione del Legislatore che la SCIA debba essere ”corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche dalle “asseverazioni” di tecnici abilitati – riferimento non presente nel previgente articolo 19 –“ e dal rilievo che ”Lo specifico, nuovo riferimento alle “asseverazioni”, tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta fattispecie”, visto che l’articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recita testualmente :

“Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, …, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali …. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.”

INFATTI, IN BASE ALLA TESTUALE FORMULAZIONE DELLA L.122/2010 IL LEGISLATORE HA STABILITO INEQUIVOCABILMENTE CHE LA SCIA DEBBA ESSERE CORREDATA DA “dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà … attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità“, MA NON DA ATTI “di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo”: DIVERSAMENTE, INFATTI, AVREBBE CONTRADDETTO LA STATUIZIONE DELLA STESSA L.122/2010, E CIOE’ CHE NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE ATTRATTE NELL’ORBITA DELLA SCIA DEBBA FARSI “esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”, PER I QUALI NON ESISTE ALCUNA SOSTITUIBILITA’ CON “autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni …”.

 

 

l’interprete ministeriale, In conclusione, dopo aver sostenuto LA TESI CHE :

la SCIA si applica alla materia edilizia”

AFFERMANDO CHE – NEL SILENZIO DELLA L.122/2010 – A TALE

CONCLUSIONE SI GIUNGE RICERCANDO CORRETTAMENTE

L’INTENZIONE DEL LEGISLATORE

IL CUI VALORE DI verità SI FONDA SU TRE PARAMETRI :

  1. ”In primo luogo” sulla fedeltà all’”argomento letterale”;

  1. ”In secondo luogo” sul ”confronto con la previgente formulazione dell’articolo 19”, ed il rilievo di ciò che “il legislatore abbia omesso di indicare” nella riscrittura operata dalla L.122/2010;

  1. ”In terzo luogo” sulla previsione del Legislatore che la SCIA debba essere ”corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche dalle “asseverazioni” di tecnici abilitati – riferimento non presente nel previgente articolo 19 –“ e dal rilievo che ”Lo specifico, nuovo riferimento alle “asseverazioni”, tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta fattispecie”;

 

SOSTIENE CHE – FACENDO USO DEGLI STESSI PARAMETRI – SI INDIVIDUA ANCHE LA SEGUENTE INTENZIONE DEL LEGISLATORE:

“in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (“con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”), non può essere sostituito dalla Scia”.

MA QUESTA INTENZIONE NON PUO’ IN ALCUN MODO FONDARSI SUI PARAMETRI INDICATI, perché :

  1. IN BASE ALL’”argomento letterale”, E’ INEQUIVOCABILE – EXPRESSIS VERBIS -L’INTENZIONE DEL LEGISLATORE DI ESCLUDERE L’APPLICABILITA’ DELLA SCIA NEI ”casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali …”;

  1. IN BASE AL ”confronto con la previgente formulazione dell’articolo 19”, E’ INDUBBIO – EXPRESSIS VERBIS – CHE IL LEGISLATORE HA SANCITO – PER LA DIA COME PER LA SCIA – LA “ESCLUSIONE” E NON UN “onere di acquisizione ed allegazione … dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso” NEI ”casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali …”;

  1. IN BASE ALLA TESTUALE FORMULAZIONE DELLA L.122/2010 IL LEGISLATORE HA STABILITO – EXPRESSIS VERBIS – CHE LA SCIA DEBBA ESSERE CORREDATA DA “dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà … attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità“, NON DA ATTI “di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo”, PER I QUALI NON ESISTE ALCUNA SOSTITUIBILITA’ CON “autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni …”.

 

In altre parole l’interprete ministeriale:

  1. per sostenere che la ”la SCIA si applica alla materia edilizia” argomenta:

“poiché il legislatore ha detto che si può fare …” , oppure “poiché il legislatore ha omesso di dire che non si può fare … “;

  1. mentre, per sostenere che ”la SCIA si applica alla materia edilizia anche quando sussistano vincoli paesaggistici … ”, argomenta :

“indipendentemente DAL FATTO CHE IL LEGISLATORE ABBIA DETTO ad esclusione … “

SENZA ACCORGERSI DEGLI EFFETTI DIROMPENTI SULLA CONGRUITA’ E inattaccabilità DI UN MODELLO MOTIVAZIONALE CHE :

 

  • PER RICERCARE le intenzioni a sostegno della tesi “A” afferma la SACRALITA’ DEL testo DELLA LEGGE 122/2010;

  • MENTRE per ricercare le intenzioni a sostegno della tesi “B” nega la sacralità del testo della legge 122/2010.

 

(… … scusate … una attimo … si … una voce flebile lite dal fondo scuro del tempo mi aveva distratto. Era Seneca che sbuffava “Ve l’ho detto:”Per chi non sa a qual porto dirigersi, nessun vento è favorevole”, subito rimbrottato da Wilde: ”Bisogna sempre giocare onestamente quando si hanno le carte vincenti”. Ma forse non è una lite …. Non saprei: è così difficile capire la vita dei morti …… .)

 

La SCIA e SE …

 

I cittadini, com’era prevedibile, dopo aver letto quel comunicato misterioso titolato “Legge 122/2010”, e sentito che gli oracoli hanno sentenziato :“In primo luogo, assume rilievo l’argomento letterale, … … “, si sono lanciati – falce, martello, pale, asce e carriole in pugno (i più arditi, naturalmente, portando a spalla zaini piedi di scavatori montati insieme ai figli) – per calli e valli a cercar fortuna nell’emisfero della nuova edilizia “tutto e subito”.

Cantando inni di alpini frammisti a sconcezze da scaricatori di porto, hanno cominciato a menar colpi per i quattro punti cardinali, felici di essere liberi di essere.

Solo che a metà dell’opera il rumore era tale da svegliare un piccolo, impercettibile forse.

Qualcuno ha sentito un leggero crepitio, altri una specie di vibrazione …

E quando il polverone si è abbassato come un sudario grigio su ogni dove, tutti hanno notato che il dubbio6 se ne stava seduto, imperturbabile, al fondo di quella terribile catasta di macerie, con il suo innocuo callout in testa “ E SE … ?”.

E mentre in quell’istante passavano alcune ore di attesa, finalmente il portavoce del governo ha riposto il telefonino, preso il megafono, e gridato : “TUTTI IN PIAZZA! Venghino signori, venghino, questa sera sapremo la pura e semplice verità …” .

 

Clamorosa SCIA

 

“C’era una platea sconfinata di ministri, prime seconde e terze donne … “, raccontava dallo schermo a luce nera il vibratile conduttore, “… … per l’occasione unica annunciata dall’altoparlante: la SCIA avrebbe comunicato.

Era un evento storico cui nessuno voleva mancare, soprattutto dopo che il Ministro della difesa aveva indagato e scoperto che l’annuncio dei genitori della SCIA, udito dagli stessi altoparlanti a pochi giorni dalla sua nascita, in realtà era un messaggio registrato, ed ecco perché nessuno aveva potuto incontrarli per chiarire i mille dubbi su quest’essere mitico, che nessuno aveva ancora visto ma di cui si faceva un gran parlare per il suo incredibile potere di “FARSI DIRE” .

Sotto l’ospedale cilindrico e le sue inconsuete appendici, l’attesa era spasmodica e regolava incerta le sue tensioni, come un budino che sembra sempre sul punto di disfarsi ma che non cessa di conservare la sua forma provvisoria.

Poi implose in un fragore di silenzi quando il primo, impercettibile “clic”, annunciò l’apertura del portellone più basso e la lenta, inesorabile avanzata … di una scaletta.

La SCIA è emersa con le sue articolazioni lente ed evidentemente non del tutto sviluppate, ancora fasciata in una specie di tuta, con la sua altezza spropositata per un nascituro di pochi mesi.

A un centimetro dal selciato della piazza, sempre con quella goffaggine comprensibile ma esasperante, ha saggiato la consistenza del piano d’appoggio (e già il Ministro dei Lavori pubblici ha cominciato a sgomitare al Presidente :”ma per chi ci ha preso? Vuoi vedere che non sappiamo fare nemmeno una pavimentazione …”) ed è scesa.

Il gel di silenzio s’è condensato in roccia basaltica, un tutt’uno con il paesaggio che quasi rendeva invisibile il confine tra la folla e il vuoto grigio oltre.

La SCIA si è girata prima a destra e poi a sinistra , più volte, come alla ricerca di un’immagine, un volto, qualcosa che si aspettava di trovare e non c’era, e – anche se il copricapo non consentiva di capire in che modo – ha detto:

“Mi chiamo Neil Armstrong … … “

E la sua voce è stata una lama che faceva a fette l’attesa fino a liberare un primo applauso laterale, poi un bisbiglio che montava il coraggio di altre voci, subito arretrate quando la SCIA ha aggiunto – riferendosi inequivocabilmente al deserto lunare – :

“… … cosa avete combinato ?

“COOOOOOSA?” , è subito sbottato il Primo Ministro, intuendo i pericoli elettorali di quella accusa , “ma se Lei aveva detto che dovevamo dire addio alla DIA edilizia e bla bla bla bla … … (leggendo pari pari l’incunabolo della commissione oracolare degli interpreti) ?”

E giù pacche sulle spalle dal vice ministro, dai più vicini collaboratori e dai soliti attendenti di corte (quelli che attendono di poter raccogliere le briciole).

Alcuni imprenditori più sfacciati si aggiunsero ai plaudenti con dei “Bravoo!” (appositamente prolungati per dire: sentito? Io c’ero … ) non proprio raffinati ma che avviarono la liquefazione del silenzio roccioso, alimentando un’onda anomala di proteste che avanzava inarrestabile, ma che si infranse in cristalli piangenti al minaccioso gesto della SCIA di alzare le mani, come alla ricerca di un’arma sotto la tuta, sganciare alcuni tensori, liberare lentamente i fermi del casco … … .

Dal quale emersero due occhi più scuri dell’orizzonte nero alle sue spalle, e allo stesso tempo marini come il lago scomparso di cui raccontano i nostri avi, forse per due lacrime di rabbia … … si, di rabbia. Non c’è altra spiegazione, perché gridò con una voce apocalittica, che indicò tutti ma si rivolse ad ognuno :

 

“NO !

SONO PAROLE

CHE NON TI HO DETTO”

 

Poi si girò e risalì la scaletta … ”

Il vibratile conduttore stava continuando “Passiamo ora alle notizie sul tempo …. “ ma ho spento: CLIC.

Mi sono detto: che fortuna non essere nato sulla Luna.

 

 

Bottone Marcellino

 

via Salvo D’Acquisto (ex via Sannitica) n. 34

81016 Piedimonte Matese – Caserta

Piedimonte Matese, Ottobre 2010

 

P.S.

Si ringrazia quanti hanno accettato e consentito la pubblicazione on-line del presente lavoro e,

soprattutto, quanti vorranno criticarlo.

1 Ministro per la Semplificazione Normativa – Ufficio legislativo – Nota interpretativa Cons. G. Chinè del 16.09.2010

2Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti.”

3 Dpr 380/01 – Art. 22 – Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita’, comma 1 e 2 :

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita’ gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresi’, realizzabili mediante denuncia di inizio attivita’ le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attivita’ di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche’ ai fini del rilascio del certificato di agibilita’, tali denunce di inizio attivita’ costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

4 Dpr 380/01 – Art. 22 – Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita’, comma 3:

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita’:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purche’ il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

5 Struttura argomentativa necessaria per aderire alla prescrizione del C.C. :

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE – CAPO I – Art. 12 Interpretazione della legge

Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.”

6 Qualcuno ha mormorato : “il solito toscano di ANCI … “; altri : “ma no, quello è solo un sabotatore da schiacciare come un BOTTONE … “.

Allegato

pdf_30411-1.pdf 256kB

Bottone Marcellino

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