Il ruolo dell’ufficiale di stato civile secondo la Cassazione

Redazione 03/07/18
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Di Renzo Calvigioni

Due recenti sentenze della Corte di Cassazione, affrontando tematiche in materia di trascrizione di atti di stato civile, hanno significativamente toccato il ruolo e la competenza dell’ufficiale dello stato civile, con alcune precisazioni che meritano di essere brevemente commentate, riservandoci un maggiore approfondimento nei prossimi numeri di questa stessa Rivista.

La prima, è la sentenza della Corte di Cassazione civile del 12 marzo 2018, n. 5894, relativa alla controversia in merito alla trascrizione del matrimonio concordatario senza pubblicazioni: non è l’aspetto tecnico della controversia che qui interessa, quanto la precisazione relativa al fatto che la trascrizione possa avvenire su ordine dell’autorità giudiziaria, con l’intervento del pubblico ministero che deve tutelare l’interesse pubblico in materia di stato civile, sottolineando che il procedimento giudiziario che si dovrebbe instaurare “Si tratta di un procedimento camerale, che segue le regole generali degli artt. 737-742-bis cod. proc. civ., di natura unilaterale, posto che solo il soggetto (o i soggetti, quale parte unitaria) che abbia visto respinta la richiesta di trascrizione propone il ricorso al giudice.

Né il rifiuto dell’annotazione da parte dell’ufficiale di stato civile rende quest’ultimo
parte del giudizio di accertamento da lui reso necessario (in caso contrario, si pensi solo alle conseguenze che ne deriverebbero quanto al diritto di difesa ed alle spese processuali”In sostanza, si tratta di un procedimento che ha una sola parte, quella ricorrente, mentre l’ufficiale dello stato civile non diviene parte del procedimento, per aver agito secondo il proprio ufficio (anche con un provvedimento di rifiuto): di conseguenza, non è tenuto a nominare un legale per svolgere le proprie difese, né dovrebbe essere condannato alla rifusione delle spese.
La conferma di tale particolare situazione, si desume dall’art. 96 d.P.R. n. 396 del 2000, che delinea un provvedimento camerale, precisando che il tribunale “può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile”, e “deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati”: due posizione ben diverse dove, appunto, anche l’eventuale audizione dell’ufficiale dello
stato civile non lo trasforma in parte processuale.

La seconda sentenza è quella della Corte di Cassazione civile 14 maggio 2018, n. 11696 relativa alla trascrizione del matrimonio omosessuale contratto all’estero, con particolare riferimento agli effetti che lo stesso deve assumere per nostro ordinamento, che sono quelli dell’unione civile.

Poiché il ricorso riguardava un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione, veniva sottolineata la mancanza di discrezionalità del medesimo:“Il potere di rifiuto della trascrizione dell’atto, se contrario all’ordine pubblico, si colloca all’interno dell’esercizio di una funzione amministrativa vincolata dal momento che il parametro alla luce del quale verificare la coerenza o la non conformità a tale canone deriva da un complesso tessuto costituzionale, convenzionale e legislativo e più specificamente, per gli ufficiali di stato civile, dalle prescrizioni, per essi cogenti, contenute nelle circolari del Ministero degli Interni al riguardo”, precisando ancora che gli interessati potevano presentare ricorso e che il Tribunale poteva sentire l’ufficiale di stato civile ma, in ogni caso, “L’audizione dell’ufficiale dello stato civile, ha, pertanto, natura eventuale, in quanto conseguente alle valutazioni relative alle esigenze istruttorie formulate dal Tribunale e non è, di conseguenza, idonea a predeterminare una partecipazione necessaria dell’Ufficiale dello stato civile al giudizio”.

Dunque, anche in questa sentenza viene confermato che l’ufficiale dello stato civile non è parte nel  procedimento nel quale pure dovesse essere coinvolto, per avere qualcuno impugnato un suo rifiuto emesso nello svolgimento delle proprie funzioni, che sono esclusivamente tecniche, vincolate dall’applicazione non solo delle norme di legge, ma anche dalle circolari alle cui indicazioni deve obbligatoriamente attenersi.
Una definizione delle competenze e del ruolo dell’ufficiale dello stato civile sicuramente più corretta ed in linea con quanto previsto dal d.P.R. 396/2000: le argomentazioni della Cassazione dovranno essere richiamate nei provvedimenti di rifiuto, così da ricordare ai giudici chiamati eventualmente a decidere in merito, che l’ufficiale dello stato civile non può essere condannato alla rifusione delle spese come invece, in qualche occasione, purtroppo è avvenuto.

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