Rumore in condominio: conta la diffusività o il numero di lamentele?

Stereo ad alto volume del condomino e disturbo della quiete pubblica: conta la diffusività del rumore o il numero di lamentele?

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riferimenti normativi: art. 659 c.p.
precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., sez. III, Sentenza n. 12555
del 27/03/2023

Corte di Cassazione -sez. III civ.- sentenza n. 32043 del 26-09-2025

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Indice

1. La vicenda: il disturbo della quiete pubblica


Un condomino veniva condannato dal Tribunale al pagamento di una ammenda di 300 euro per aver disturbato la quiete pubblica, in violazione dell’articolo 659 c.p. Secondo quanto accertato, il condannato aveva causato rumori molesti, soprattutto nelle ore notturne, ascoltando musica ad alto volume e provocando fastidi ai condomini dell’appartamento sottostante, al punto da compromettere il loro riposo e la normale vita quotidiana. Il condominio “rumoroso” decideva di impugnare la sentenza del Tribunale, presentando ricorso in cassazione basato su due motivi principali.
In primo luogo, il ricorrente sosteneva che i rumori non avevano disturbato più persone, come richiesto dalla legge, ma solo gli abitanti dell’appartamento sottostante. La tesi della difesa del condannato era che nessun altro condomino aveva segnalato disagi o presentato lamentele.
Il condomino contestava inoltre il fatto che il giudice si fosse basato unicamente sulle dichiarazioni delle persone offese, senza disporre alcuna perizia fonometrica o accertamento tecnico che potesse dimostrare l’effettiva intensità dei rumori e la loro capacità di propagarsi oltre l’appartamento immediatamente adiacente. Ad avviso del ricorrente sarebbe stato necessario ricorrere a un esperto per valutare “scientificamente” la portata delle immissioni sonore. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon.

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Guida pratica al condominio dalla A alla Z

In questa guida sono raccolte dalla A alla Z le questioni più ricorrenti che si verificano nella vita condominiale, con oltre 230 quesiti e soluzioni in cui il lettore e la lettrice potranno facilmente ritrovare un loro problema di vita vissuta e la relativa risoluzione più efficace.Accanto ai consigli giuridici, attraverso l’esperienza come avvocato e giornalista degli Autori sono raccolte idee e suggestioni emerse negli anni, esempi di cronaca, curiosità e domande. Il tutto accompagnato da una chiara indicazione delle norme di riferimento e, quando utile, della sentenza che possa avere più rilievo. L’intento degli Autori è che tutte queste informazioni, tasselli di vita vissuta, possano essere una guida e un’ispirazione a chi, nella quotidianità, deve affrontare le complessità della convivenza condominiale.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico.Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano La Nazione del gruppo QN, per il settimanale Toscana Oggi e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.Lisa CiardiGiornalista professionista, lavora attualmente per il quotidiano La Nazione. Cofondatrice dell’agenzia giornalistica “Etaoin media & comunicazione”, è autrice e curatrice di saggi, ricerche storiche e di una raccolta di fiabe. È cofondatrice e direttrice responsabile della rivista Edera, un progetto giovanile che abbina il lavoro giornalistico all’organizzazione di iniziative di carattere sociale e culturale. È opinionista su Firenze Tv, Toscana Tv e Lady Radio.

 

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2. La questione: come si qualifica il rumore in condominio?


Ai fini della configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica ex art. 659 c.p., è necessario che il rumore abbia effettivamente disturbato un numero indeterminato di persone o è sufficiente la potenziale idoneità a turbare la tranquillità pubblica?

3. La soluzione


La Cassazione ha dato torto al ricorrente. I giudici supremi hanno ritenuto provata la responsabilità dell’occupante dell’appartamento sulla base delle testimonianze di due vicini, i quali hanno riferito di non riuscire a dormire a causa dei rumori provenienti dal piano superiore. La Suprema Corte ha evidenziato l’importanza delle testimonianze dei carabinieri che sono intervenuti due volte nella notte su richiesta dei vicini. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno rilevato rumori forti, musica ad alto volume, oggetti che cadevano e cani che abbaiavano, provenienti dall’abitazione sovrastante. Come ha sottolineato la Cassazione, è stata ritenuta dimostrata la presenza di rumori idonei a compromettere la quiete pubblica, sebbene percepiti esclusivamente dai condomini del piano inferiore, i quali avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
Quanto alla contestazione sull’assenza di accertamenti tecnici, i giudici supremi hanno chiarito che la valutazione del superamento della soglia di normale tollerabilità non richiede necessariamente una perizia fonometrica. In altre parole, tale giudizio può basarsi su altri elementi probatori, come le testimonianze di chi ha percepito i rumori e ne ha descritto gli effetti. Secondo la Cassazione è sufficiente accertare che i rumori abbiano una capacità offensiva diffusa, tale da disturbare potenzialmente un numero indeterminato di persone. Pertanto, il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su prove diverse da quelle tecniche, purché idonee a dimostrare l’effettivo disturbo alla quiete pubblica. Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto che le testimonianze dei vicini e dei militari intervenuti fossero sufficienti a provare il superamento della soglia di tollerabilità.

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4. Le riflessioni conclusive


Nel contesto condominiale, uno dei problemi più frequenti e fonte di tensioni tra vicini è rappresentato dalle immissioni sonore intollerabili, spesso causate da stereo, televisori o altri dispositivi elettronici utilizzati ad alto volume, soprattutto nelle ore serali e notturne. Questi rumori, se persistenti possono compromettere il diritto al riposo e alla normale vivibilità degli spazi domestici, configurando nei casi più gravi, un illecito penale.
Secondo l’articolo 659 c.p. chiunque, mediante schiamazzi o rumori, abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, oppure suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). In ambito condominiale per realizzare tale figura di reato è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Cass. pen., sez. III, 02/05/2018, n.18521); non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da poter recare disturbo ad una pluralità di soggetti. In tal caso è del tutto indifferente che solo una o più persone abbiano effettivamente avvertito il disturbo, avendosi comunque una lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e cioè dell’ordine pubblico inteso come tranquillità pubblica (Cass. pen., sez. I, 03/03/1994, n. 3823). Per converso, quando la predetta situazione di fatto non ricorra, le lamentele dì una o più persone non sono sufficienti ad integrare la materialità del reato in argomento.

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Giuseppe Bordolli, Consulente legale, esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. E’ coordinatore della nuova collana “Condominio” del Gruppo Maggioli.
E’ collaboratore di…Continua a leggere

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