Con l’approvazione definitiva del decreto c.d. “Milleproroghe 2025”, il Parlamento ha convertito in Legge il D.L. 202 del 2024, che prevede una molteplicità di proroghe normative tra le quali, la riammissione nella rottamazione-quater.
Indice
1. Cos’è la rottamazione-quater
La Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), nella parte relativa alla c.d. “tregua fiscale”, ha introdotto la rottamazione-quater, ovvero, la definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione: dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Come già precisato nei precedenti articoli in materia (vedere: Nuova rottamazione delle cartelle: DDL “bilancio 2023”) con la definizione agevolata dei ruoli, i contribuenti possono estinguere i debiti iscritti a ruolo senza il pagamento delle somme a titolo di interessi, sanzioni e aggio di riscossione (mediante il versamento, quindi, della sola sorte capitale).
A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, le procedure esecutive attivate vengono sospese (tranne alcuni ipotesi riguardanti le procedure immobiliari), non possono essere attivate nuove procedure esecutive, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche esattoriali.
2. Soggetti beneficiari della riammissione
Così come previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 3-bis, si riaprono i termini per la rottamazione quater in favore dei soli contribuenti, che avevano già presentato una o più domande di definizione agevolata, i quali risultano decaduti alla data del 31 dicembre 2024. La decadenza dalla rottamazione si ha in caso di ritardo o mancato pagamento delle rate previste dai precedenti piani accordati.
Di conseguenza, per i piani non decaduti al 31.12.2024 bisogna, necessariamente, pagare la rata in scadenza al 28.02.25.
Nello specifico, la riammissione è prevista, esclusivamente, in ragione dei carichi indicati nelle domande di definizione agevolata presentate ai sensi di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2023, ovvero la Legge n. 197/2022.
Le domande di riammissione alla rottamazione quater dovranno essere inviate mediante le modalità telematiche che verranno comunicate da Agenzia Entrate Riscossione, entro 20 giorni, dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto; le stesse potranno essere inoltrate entro il 30 aprile 2025.
3. Quali sono le nuove scadenze
Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata dei ruoli può avvenire:
- In unica soluzione, entro il 31.07.25;
- Mediante il pagamento rateale, con un massimo di 10 rate.
In questa seconda ipotesi, le rate saranno del medesimo importo, con le seguenti scadenze nel 2025: 31.07, 30.11, mentre, nel 2026 e 2027 si pagheranno il: 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ogni anno.
Infine, si accoglie, positivamente, questa riapertura della quarta edizione della rottamazione, auspicando in una nuova edizione della definizione agevolata dei ruoli che possa comprendere anche i carichi successivi al 30 giugno ‘22 (termine di affidamento previsto dalla quater), con un piano di ammortamento decennale.
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