Rottamazione delle liti fiscali: come funziona e quali sono i requisiti?

Redazione 31/05/17
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Con il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 il legislatore ha introdotto la c.d. rottamazione delle liti fiscali, ovvero sia la possibilità, per tutti i contribuenti, di porre fine ad una causa pendente con l’Agenzia delle Entrate, qualsiasi sia il grado di giudizio.
Il contribuente interessato ad avvalersi di questo nuovo istituto dovrà presentare la propria domanda entro il 30 settembre 2017.
Le specifiche modalità di attuazione di tale nuovo istituto saranno rese note con apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
 
Cosa si intende per “liti fiscali pendenti”?
Le cause pendenti con l’Erario riguardano atti di imposizione e di irrogazioni delle sanzioni, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, che siano instaurate sia innanzi alle Commissioni Tributarie (sia Provinciali che Regionali), sia al giudice ordinario, compresa la Corte di Cassazione.
 
Quali sono i requisiti per accedervi?
Requisiti necessari per aderire alla c.d. “rottamazione delle liti” sono:
1) la costituzione in giudizio del contribuente entro il 31 dicembre 2016;
2) la mancata conclusione del giudizio a seguito di una sentenza divenuta definitiva.
 
Liti escluse dalla rottamazione
Il legislatore ha espressamente escluso dall’istituto in esame le liti aventi ad oggetto:
1) le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, par. 1, lett. A), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, nonché l’Iva riscossa all’importazione;
2) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del Regolamento europeo 1589/2015.
 
Quali sono le modalità del pagamento?
Il contribuente potrà porre fine alla lite corrispondendo l’ammontare di cui all’atto impugnato che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, oltre agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati sino al 60esimo giorno seguente alla notifica dell’atto. Sono esclusi da tale computo le sanzioni e gli interessi di mora.
La modalità di versamento di tale ammontare potrà anche essere rateale. Sarà possibile corrispondere l’importo dovuto in 3 rate: in particolare, corrispondendo il 40% del dovuto entro il 30 settembre 2017; entro il 30 novembre 2017 l’altro 40%, ed il rimanente 20% entro il 30 giugno 2018. Il pagamento a rate non sarà tuttavia consentito nel caos in cui la somma oggetto del contenzioso, al netto di sanzioni e interessi di mora, risulti inferiore a 2.000 Euro.
Nel caso di liti inerenti unicamente sanzioni e interessi di mora, la rottamazione permetterà il pagamento del 40% dell’importo. Quest’ultimo sarà, invece, azzerato qualora la rottamazione riguardi liti contenenti unicamente sanzioni.
 
Possibilità di sospendere il giudizio
Il comma 8 del decreto specifica, inoltre, che le liti non si considerano automaticamente sospese, ad eccezione del caso in cui vi sia un’apposita ed esplicita richiesta del contribuente. In tal caso il contenzioso sarà sospeso sino al 10 ottobre 2017. Se in seguito verrà depositata copia della domanda e del versamento dell’ammontare o della prima rata la lite sarà sospesa sino al 31 dicembre 2018.
 
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