Rottamazione cartelle e liti fiscali, oggi la scadenza

Redazione 02/10/17
Scarica PDF Stampa
Giornata importantissima per tutti i contribuenti: oggi scade non solo la seconda rata della rottamazione delle cartelle esattoriali, ma anche il termine per la presentazione della domanda di condono delle liti fiscali pendenti. Grande attesa soprattutto per quanto riguarda l’avvio di questa seconda misura, che permette a chi ha un contenzioso con il fisco di pagare quanto originariamente richiesto mettendo fine al processo e evitando ulteriori spese legali.

Vediamo allora cosa bisogna fare per usufruire delle rottamazioni e quali date future bisognerà tenere a mente.

 

La rottamazione delle liti fiscali

Scade oggi, quindi, il termine per aderire alla nuovissima rottamazione delle liti fiscali pendenti, introdotta dall’articolo 11 del D.L. n. 50/2017, la cosiddetta “manovra correttiva”. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica; inoltre, è necessario presentare una richiesta diversa per ogni atto impugnato.

Ma in cosa consiste la rottamazione delle liti tributarie? In buona sostanza, i contribuenti che hanno un contenzioso aperto con il fisco, in qualsiasi grado di giudizio inclusa la Cassazione, potranno versare gli importi originariamente richiesti dalle Entrate e beneficiare di uno sconto su sanzioni e interessi di mora. A questo si aggiunge ovviamente il sollievo di non dover pagare ulteriori spese legali; dovranno invece essere corrisposti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

È importante però specificare che il pagamento deve essere effettuato prima della presentazione della domanda di adesione. Alla richiesta online vanno infatti abbinati gli estremi del pagamento con F24.

 

Volume consigliato:

Condono fiscale liti pendenti

Il seguente testo illustra come applicare la disciplina normativa di cui all’art. 11 del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) contenente la manovra correttiva pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 che introduce la rottamazione delle liti fiscali pendenti con il Fisco. Con un taglio operativo si analizzano le caratteristiche principali del nuovo istituto raffrontandolo anche con i condoni fiscali precedenti unitamente a utili riferimenti giurisprudenziali. Ed infatti, da ultimo nel 2011, ma già in precedenza, il legislatore aveva previsto la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio mediante un meccanismo analogo, per molti profili differente ma dal fine comune: ridurre il numero delle controversie tributarie pendenti e “fare cassa”.L’attuale condono anche se un’ottima opportunità per i contribuenti presenta delle criticità che nella proposta modificativa inclusa in questo pratico manuale si cercano di superare.MAURIZIO VILLANI, Avvocato tributarista cassazionista specializzato in Diritto Tributario e Penale – Tributario. Relatore in vari convegni nazionali, seminari e incontri, collabora con diverse testate di settore scrivendo articoli e pareri in ambito fiscale e tributario.È autore di diversi testi sul contenzioso tributario. Il comitato scientifico del “Premio Barocco” gli ha assegnato l’alta onorificenza per l’anno 2015, come riconoscimento del suo costante impegno nel voler riformare le Commissioni tributarie e per il suo contributo nel 2015 alla riforma del processo tributario (D.Lgs. n.156/2016). IOLANDA PANSARDI, Avvocato tributarista, Master in diritto e pratica tributaria – LL.M In Tax Law “Universus”. Collabora con lo studio legale tributario Villani. Autrice e coautrice di articoli per riviste specializzate, di volumi ed ebook in materia di diritto tributario.

Maurizio Villani, IOLANDA PANSARDI | 2017 Maggioli Editore

12.00 €  10.20 €

 

Quali contenziosi possono essere rottamati?

Potranno rientrare nella rottamazione delle liti pendenti tutti i contenziosi che sono stati avviati entro il 24 aprile 2017, e per i quali alla data di presentazione della domanda il processo non sia ancora concluso con sentenza definitiva. Sono ammesse anche le sanzioni non collegate a tributi o interessi di mora (per i quali è previsto uno sconto forfettario del 40%) e i tributi locali. Non è previsto alcun limite di importo minimo o massimo.

Se l’importo da versare è superiore a 2.000 euro, è possibile pagare a rate: in questo caso, entro oggi sarà necessario pagare il 40% della somma dovuta, entro il 30 novembre un ulteriore 40% ed entro il 2 luglio 2018 il rimanente 20%.

Il processo viene solo sospeso

Ricordiamo, però, due cose. Innanzitutto, il processo in corso non sarà sospeso automaticamente con la presentazione della domanda: toccherà al contribuente chiedere al giudice la sospensione del giudizio entro il prossimo 10 ottobre. La sospensione opererà poi fino al 31 dicembre 2018, termine entro il quale come abbiamo visto il contribuente dovrà pagare tutte le rate.

È poi importante notare che la misura potrebbe non essere vantaggiosa per tutti. La rottamazione delle liti fiscali annulla infatti tutte le sentenze dei giudici tributari intervenute fino a quel momento, senza differenza tra chi ha avuto ragione in primo grado e chi no, e dunque tra chi probabilmente sarebbe stato assolto e chi invece sarebbe stato condannato per evasione. Il rischio, quindi, è che siano particolarmente favoriti dalla nuova norma proprio quei contribuenti che con maggiore probabilità erano effettivamente colpevoli.

Scade la rata per la rottamazione delle cartelle

Scade oggi, inoltre, il termine di pagamento per la seconda rata della rottamazione delle cartelle esattoriali. La misura prevede, per chi ha aderito, uno sconto sulle sanzioni e sugli interessi di mora per tutti i carichi affidati a Equitalia tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Sono invece comunque dovuti, oltre alle somme di base, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, l’aggio e le spese di notifica della cartella.

Pagare questa seconda rata in tempo è particolarmente importante perché il ritardo di anche solo un giorno fa perdere il diritto alla rottamazione. Il contribuente dovrà quindi riprendere a pagare le somme dovute senza sconti e seguendo la procedura di riscossione da dove la si era lasciata.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento