Rottamazione cartelle esattoriali, come estinguere il debito? La guida

Redazione 28/11/16
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L’art. 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, in corso di conversione, introduce una forma di definizione agevolata per le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e relative a ruoli a essi affidati dal 2000 al 2015. Si tratta della cosiddetta “rottamazione delle cartelle di pagamento”, usufruibile da tutti i contribuenti.
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L’estinzione del debito
La nuova disposizione legislativa concede ai soggetti che abbiano ricevuto cartelle di pagamento, inerenti ai ruoli affidati ai concessionari della riscossione nel periodo dal 2000 al 2015, la possibilità di estinguere i relativi debiti usufruendo di benefici quali: la cancellazione delle sanzioni, degli aggi della riscossione, degli interessi di mora e di dilazione e di altre sanzioni e somme aggiuntive.
Per la definizione del debito da rottamare, al contribuente sarà, quindi, richiesto il pagamento integrale – senza alcuno sconto – delle somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e interessi in relazione a:

imposte e tributi dovuti all’Agenzia delle Entrate e ai comuni;
contributi degli enti previdenziali INPS, INAIL e altri enti creditori.

Saranno, inoltre, dovuti l’aggio di riscossione sugli importi da corrispondere a seguito della definizione e il rimborso delle spese sostenute dall’ente creditore per le procedure esecutive già azionate per il recupero del credito, nonché le spese di notifica della cartella.
Sono esclusi dalla definizione e, pertanto, non sono definibili, i debiti relativi a IVA riscossa all’importazione, somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti da pronunce di condanna della Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie derivanti da sentenze penali di condanna.
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Chi può usufruirne

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La facoltà di definizione può essere esercitata da qualsiasi debitore ancorché abbia già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.
In tali casi, restano definitivamente acquisiti dall’agente della riscossione le somme versate anteriormente alla definizione relative a sanzioni, interessi di dilazione e di mora, sanzioni e somme aggiuntive. Sono ammesse alla rottamazione anche le cartelle già impugnate con ricorso innanzi agli organi giudiziari.
Come presentare la domanda
Clicca qui per scaricare il modulo di domanda
La richiesta di definizione agevolata dovrà essere presentata agli sportelli dell’agente incaricato della riscossione o inviata a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata alla Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento entro il prossimo 23 gennaio 2017.
A tal fine, occorrerà inoltrare l’apposito Modulo DA1 unitamente a una copia del documento d’identità del richiedente. Nel detto modello, il contribuente dovrà indicare il numero di rate opzionate per il pagamento in un massimo di quattro e specificare la pendenza di eventuale contenziosi, assumendo l’impegno alla rinuncia degli stessi.
Gli steps successivi
Esaminata la domanda, l’agente della riscossione comunicherà al contribuente, entro il 24 aprile 2017, l’ammontare complessivo delle somme dovute inviandogli i bollettini per il pagamento in unica rata o in quattro rate, sulle quali saranno applicati gli interessi nella misura del 4,5% annuo.
Per fruire della rottamazione, il contribuente dovrà pagare integralmente le somme liquidate.
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento comporterà la decadenza dell’agevolazione e i versamenti eventualmente già effettuati resteranno acquisisti a titolo di acconto. In questo caso, l’agente della riscossione potrà, pretendere il versamento dell’importo complessivamente dovuto sulla cartella originaria, che non potrà essere ulteriormente rateizzato.
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