Lilla Laperuta
Nella giornata del 6 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante “Ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale, in attuazione dell’art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. In attuazione del medesimo articolo, si ricorda, è stato già adottato il D.Lgs. 156/2010, recante l’assetto istituzionale di Roma capitale; con esso è, stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma potesse esercitare le funzioni ad essa attribuite e specificate dal secondo decreto. Ciò in ossequio al disposto dell’art. 114 della Costituzione. che ha riconosciuto alla città di Roma una sua peculiarità, in quanto capitale d’Italia, sede degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, oltre che centro della cristianità cattolica.
Oltre a quelle attualmente già spettanti al Comune di Roma il testo da poco approvato dal Governo prevede che a Roma Capitale:
a) sono conferite le funzioni e i compiti amministrativi alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali ai sensi dell’art. 6, co. 1, D.Lgs. 42/2004;
b) sono attribuite le funzioni e i compiti concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed internazionale promosse sul proprio territorio;
c) sono assegnate le funzioni ed i compiti amministrativi riguardanti, l’istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all’estero di Roma Capitale, prevedendo l’obbligo che le stesse siano svolte nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali esistenti;
d) sono attribuite funzioni e compiti in materia di protezione civile nel proprio territorio.
Il secondo decreto, ancora, prevede che la città di Roma, possa quantificare i costi connessi al ruolo e alle funzioni di Capitale della Repubblica, detraendoli dal patto di stabilità. Tre, in particolare, sono le deroghe al patto di stabilità previste al fine di liberare nuove risorse da destinare agli investimenti: sui finanziamenti, sui costi legati allo status di capitale, sulle maggiori risorse per le funzioni trasferite. La quantificazione dei costi è rimessa ad un apposito organismo denominato «Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale», che si avvarrà della collaborazione dell’Istat e dell’Ifel (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale).
Inoltre, altro importante elemento contenuto nel decreto, è prevista la possibilità di realizzare interventi infrastrutturali con una sorta di procedura abbreviata, rivolgendosi cioè direttamente al Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) e finanziando gli stessi interventi con gli introiti della fiscalità autonoma: addizionale sui diritti aeroportuali e contributo di soggiorno.
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