Robot e innovazione

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L’introduzione e la proliferazione dell’intelligenza artificiale sempre più integrata negli oggetti che ci circondano e che fanno parte della nostra vita quotidiana, inoltre, apre inevitabilmente la via a nuove sfide di carattere non solo tecnologico ed industriale, ma anche di tipo normativo ed etico.

Indice

  1. Introduzione dei robot nell’industria
  2. Dall’automa al robot intelligente: una questione di definizioni
  3. Inquadramento della problematica
  4. Nozione e rilevanza del fenomeno
  5. Intelligenze artificiale, mercato del lavoro e leva fiscale
  6. Prospettive evolutive della tassazione delle intelligenze artificiali e dell’economia digitale.

1. Introduzione dei robot nell’industria

La nostra epoca è fortemente caratterizzata da uno sviluppo tecnologico e industriale sempre più incalzante che se da un lato ha certamente comportato un miglioramento delle nostre vite, dall’altro non è esente da rischi, tanto che nella società di oggi è “aumentata l’incertezza associata alla scienza ed alla tecnologia”, si parla di “società del rischio”[1]; sorgono, di conseguenza, le prime preoccupazioni in merito all’aggiornamento di disposizioni normative ormai risalenti nel tempo che potrebbero rilevarsi non adeguate rispetto alle nuove evoluzioni tecnologiche e perciò necessitano di essere modificate.

Si è parlato di vera e propria rivoluzione[2], in cui l’economia e i prodotti sono sempre più interconnessi, digitali, autonomi e intelligenti[3].

Di tali aspetti si è recentemente occupata la Commissione Europea che, nella comunicazione COM (2018) 237 final del 25 aprile 2018, scrive: “L’intelligenza artificiale (IA) non è fantascienza: fa già parte delle nostre vite”[4] e fornisce la seguente descrizione “sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi. I sistemi basati sull’IA possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale (per esempio assistenti vocali, software per l’analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale); oppure incorporare l’IA in dispositivi hardware (per esempio in robot avanzati, auto a guida autonoma, droni, o applicazioni dell’internet delle cose)”.

Il costante utilizzo dell’IA nella vita quotidiana è evidente, solo per fare qualche esempio, nel trattamento delle malattie, nella riduzione degli incidenti stradali, nella cyber security, nella produzione di beni e servizi, nell’istruzione, nei servizi finanziari[5].

Ecco perché, secondo l’Unione Europea, per lo sviluppo e l’utilizzo della IA è fondamentale creare un ambiente improntato a fiducia e responsabilità che richiede la strutturazione di un quadro giuridico adeguato e uniforme negli Stati Membri.

Unitamente alla verifica imprescindibile delle implicazioni e delle conseguenze legali ed etiche che tali innovazioni tecnologiche possono generare in particolare sotto il profilo della responsabilità civile e della sicurezza dei prodotti, gli studiosi si interrogano in merito alla attualità della disciplina contenuta nella direttiva del 1985 sulla responsabilità del produttore, nonché le norme in tema di sicurezza dei prodotti, ovvero se questa necessiti di una rivisitazione.

L’esigenza di definire norme di diritto civile sulla robotica ormai è divenuta una priorità a livello europeo, ed è stata già evidenziata anche dal Parlamento Europeo con la Risoluzione del 16 febbraio 2017 contenente raccomandazioni alla Commissione (procedura 2015/2103(INL)) sull’esigenza di creare una serie di norme che si occupino della “responsabilità, trasparenza e assunzione di responsabilità e che riflettano i valori intrinsecamente europei, universali e umanistici che caratterizzano il contributo dell’Europa alla società”.

La preoccupazione che emerge è quella di evitare che l’introduzione di regole sulla robotica possa incidere, negativamente, sul processo di ricerca, sull’innovazione e sullo sviluppo in tale settore.

Si pone, pertanto, la necessità di rileggere e riesaminare i modelli giuridici esistenti al fine, se del caso, di adattarli alla presenza di agenti artificialmente intelligenti nella società e nella vita quotidiana. Ciò perché nel momento in cui questi agenti inizieranno a funzionare senza l’intervento di esseri umani e, alla fine, anche senza il loro controllo, si porrà il problema di verificare chi sia responsabile per le loro azioni, se si possano attribuire ipoteticamente diritti a tali agenti o se sia necessario introdurre restrizioni alla loro condotta al fine di garantire la sicurezza, la privacy dei dati e altri interessi che potrebbero essere minacciati dalla crescente indipendenza e autonomia[6].

Secondo il Parlamento Europeo, infatti, considerato lo stadio raggiunto nello sviluppo della robotica e dell’intelligenza artificiale, è prioritario iniziare con le questioni sulla responsabilità civile verificando se le regole ordinarie in materia di responsabilità siano sufficienti oppure se tale evoluzione imponga l’elaborazione di nuovi principi e discipline volte a chiarire la responsabilità legale dei vari attori per azioni e omissioni imputabili ai robot, anche nei casi in cui le cause non possano essere ricondotte a un soggetto umano specifico[7].

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2. Dall’automa al robot intelligente: una questione di definizioni

Robot, automi, androidi e cyborg sono termini aventi significati diversi[8].

Con riferimento alla intelligenza artificiale la letteratura offre diverse definizioni che si basano, in alcuni casi, sulla capacità di percepire l’ambiente e all’azione e, in altri casi, sul possesso di funzioni cognitive tipiche dell’uomo, come l’apprendimento e la soluzione dei problemi.

Tra le definizioni più note, meritano di essere citate quella di Ronald C. Arkin[9], che definisce il robot intelligente come “a machine that is able to extract information from its enviroment and use knowledge about its world to move safely in a meaningful and purposeful manner“, e quella di Schank R.C.[10] il quale evidenzia come probabilmente la questione principale in tema di intelligenza artificiale è “What do we know, and how do we get a machine to know it?“.

Il Parlamento Europeo ha invitato la Commissione a proporre definizioni europee comuni di sistemi ciberfisici, di sistemi autonomi, di robot autonomi intelligenti e delle loro sottocategorie, indicando le caratteristiche che dovrebbe avere un robot intelligente e cioè: la capacità di acquisire autonomia grazie a sensori e/o mediante lo scambio di dati con il proprio ambiente (interconnettività) e l’analisi di tali dati; la capacità di autoapprendimento dall’esperienza e attraverso l’interazione (criterio facoltativo); la forma del supporto fisico richiesto; l’adattamento del proprio comportamento e delle proprie azioni all’ambiente; l’assenza di vita in termini biologici[11].

È determinante intendersi su cosa sia un robot e ciò è dimostrato anche dal fatto che tra le raccomandazioni del Parlamento Europeo vi è quella di prevedere l’istituzione di un sistema di registrazione dei “robot avanzati” a livello di Unione Europea.

Un robot non può acquisire informazioni come potrebbe fare un cervello umano; uomo e robot imparano e mettono in pratica comportamenti in modo diverso; la conoscenza dei robot è dinamica e le loro reazioni dipendono in primo luogo da programmi e dati che vengono forniti dall’uomo, sebbene si evolvano in ragione del continuo flusso di informazioni che ricevono; ed ecco che, evolvendosi, aumenta la loro autonomia nelle decisioni assunte. Ed è questo un passaggio cruciale[12]. Se da un lato, infatti, si può ritenere che le azioni e reazioni dei robot non sono automatiche, dall’altro è evidente che le stesse, nel caso di robot capaci di imparare sulla base delle loro esperienze, risultano incerte alla stessa stregua di quelle dell’uomo o di un animale. Più aumenta l’autonomia del robot e più il controllo dell’uomo sulla IA diventa meno incisivo con conseguenti ripercussioni in termini di sicurezza, profilo che, come vedremo in seguito, diventa decisivo se si esaminano i molteplici settori in cui è possibile rinvenire forme di robotica; ricordiamo tra questi il settore sanitario, quello automobilistico, quello dell’assistenza[13] e tanti altri.

Ma pensiamo anche al traduttore che utilizziamo con Google, oppure a Siri cui ci rivolgiamo per ricercare informazioni o per chiamare qualcuno dalla nostra rubrica del cellulare, o ancora al navigatore automatico delle vetture. Gli esempi possono essere molteplici.

Le questioni sulla responsabilità civile, quindi, diventano centrali e non possono essere separate da quelle relative alla sicurezza che ci si aspetta dai robot intelligenti, e che a sua volta è strutturalmente connessa al grado di autonomia che viene acquisito dalla macchina la cui incertezza[14] è correlata alla tecnologia utilizzata.

Fino ad oggi, si è sviluppato il principio di precauzione quale strumento utilizzato per gestire l’incertezza facendo sì che sia trasferita ai soggetti produttivi[15].

Elevato a principio giuridico dapprima attraverso varie dichiarazioni normative contenute nell’ambito di alcune convenzioni internazionali ed in seguito con l’inserimento nell’ambito della normativa comunitaria, fino a diventare un principio fondamentale alla stessa stregua di altri principi di derivazione comunitaria[16], il principio di precauzione diventa rilevante nella fase di gestione del rischio poiché se “a seguito di una valutazione delle informazioni pertinenti disponibili, venga individuato un rischio per la salute, ma permanga l’incertezza scientifica al riguardo possono essere adottate misure preventive di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio”[17].

Le Istituzioni Comunitarie, la Corte di Giustizia[18] ed anche il Tribunale di I grado, hanno più volte rimarcato la necessità di una applicazione generale del principio in particolare in tutti quei settori considerati ad elevato livello di protezione: salute umana, sicurezza dei consumatori e degli utenti in generale.

L’obiettivo del principio di precauzione è proprio gestire “l’incertezza scientifica”[19].

Dal punto di vista giuridico, ed in particolare in riferimento all’impiego del principio di precauzione quale parametro dell’operare della responsabilità civile relativamente a varie tipologie di eventi dannosi, la responsabilità dell’imprenditore è fortemente collegata ai profili di danno cagionato ai consumatori e agli utenti dei prodotti dell’impresa; in tale contesto un ruolo determinante assumono aspetti concernenti la causalità, il ruolo dell’informazione, i criteri di imputazione della responsabilità, i problemi di natura probatoria. Soprattutto riguardo a quest’ultimo aspetto emerge che ciò che caratterizza il principio di precauzione è l’inversione dell’onere della prova, con la conseguenza che il principio di precauzione diventerà determinante nel procedimento a carico del produttore.

La risoluzione del Parlamento Europeo del 2017 sulla robotica sottolinea espressamente la necessità di garantire un livello elevato di sicurezza dei prodotti e di protezione dei consumatori prevedendo anche l’opportunità di “testare i robot in condizioni reali e ciò al fine di valutare i rischi che potrebbero comportare, nonché il loro sviluppo tecnologico successivo alla fase puramente sperimentale di laboratorio”.

Questo è uno degli aspetti più critici quando si parla di robot avanzati o di prodotti IoT[20] perché potrebbero funzionare male o agire secondo modalità che non erano previste al momento della produzione; ed allora, il problema non è più e solo limitato alla protezione dell’individuo o della sua proprietà, ma diventa più ampio perché entra in gioco l’interesse pubblico e collettivo della società a vivere in un ambiente sicuro[21].

Ecco perché si deve verificare se la direttiva sulla sicurezza dei prodotti e quella sulla responsabilità del produttore contengano disposizioni normative attuali atte a risolvere le problematiche sopra evidenziate ovvero se richiedano di essere “modernizzate” anche tenuto conto che tali normative non contemplano la previsione di “standard di sicurezza specifico” riguardo ai prodotti con software incorporato e che si basano su un processo decisionale autonomo.

3. Inquadramento della problematica

Sotto la spinta inarrestabile di fenomeni in larga parte dipendenti dalla conoscenza e dall’innovazione, la storia dell’umanità ha subito e subisce profondi mutamenti. Scoperte come il motore, il vapore e l’elettricità hanno determinato la dissoluzione della vecchia economia feudale, prevalentemente agricola e l’affermazione dell’industria manifatturiera e quindi della società moderna. Invenzioni come quella della rete, della telematica e della robotica hanno contribuito in modo rilevante al passaggio dalla società industriale e del terziario avanzato a quella della digital economy. Oltre a dare luogo ad ampie trasformazioni dei processi di produzione della ricchezza, le nuove tecnologie, ed in particolare le reti interconnesse (internet, reti satellitari, cloud, intelligenze artificiali), hanno modificato il modo di considerare e percepire il mercato “reale”, non più apprezzato come luogo fisico di scambio di diritti proprietari secondo l’interazione di forze spontanee come la domanda e l’offerta, ma un luogo aperto, senza confini e sempre connesso nel quale si può accedere facilmente e /o liberamente e scambiare informazioni di qualunque tipo come anche beni e diritti di godimento, temporanei e condivisi (c.d. sharing economy).

Nello stesso tempo, robotica[22] e intelligenze artificiali determinano profondi cambiamenti nei modelli di produzione e di erogazione di servizi (con produzioni automatizzate e interconnesse), nel ripensamento del rapporto uomo – macchina e macchina-macchina (c.d. industria 4.0), nell’organizzazione del lavoro e persino nella vita domestica e nella quotidianità[23]. Internet, cloud, tecnologie di comunicazione, intelligenze artificiali e robot, più che meri strumenti o modalità di utilizzo di strumenti (come smartphonetablet, computer, ecc.), esprimono appieno la loro idoneità ad atteggiarsi come situazioni generative di manifestazioni di ricchezza sia riconducibili alle categorie tradizionali (redditi, consumi, risparmi di spesa ecc.) sia del tutto nuove (si pensi al valore del dominio delle informazioni, difficilmente misurabile secondo i parametri tradizionali, ovvero a quello delle facilities che la socializzazione della robotica comporta). Attraverso robotica, connessioni ubique e disponibilità di un numero praticamente infinito di identità informatiche (soprattutto con il nuovo protocollo IPv6), operatori economici e soggetti privati esercitano attività economiche e sociali, fanno dialogare digitalmente impianti e persone, e soprattutto conseguono redditi e economie di spesa con modalità sempre nuove; allo stesso tempo, gli utenti offrono e utilizzano informazioni, esperienze, documentazioni, conoscenze e più in generale comunicano tra loro, consentendo ai singoli come ai signori della rete di trarre vantaggi e utilità ovvero di conseguire risparmi di spesa[24]. A fronte di tali profondi mutamenti, gli ordinamenti giuridici si rivelano troppo spesso incapaci nel coglierne opportunità e limiti, restando inerti se non addirittura impotenti[25]. Dinanzi a tutto ciò, scienza giuridicae ordinamento tributario sono troppo spesso rimasti inerti o comunque ancorati a schemi datati, inidonei a cogliere i complessi fenomeni che l’economia digitale disegna[26].

Eppure, come opportunamente rilevato, “i tempi sono maturi per una fondazione organica del diritto della robotica, idonea a costituire manifesto della mediazione giuridica nel settore della intelligenza artificiale, con particolare riguardo a quella self learning, motore della rivoluzione industriale”[27].

Nel ripensare e nel disegnare i modelli regolatori della lex robotica, la disciplina fiscale, sebbene troppo spesso a rimorchio di quella civile e commerciale, può e deve giocare un ruolo decisivo nella promozione e nella diffusione dei nuovi modelli di organizzazione produttiva e sociale. È noto, infatti, che la diffusione delle nuove tecnologie abilitanti e quella degli strumenti di conservazione e circolazione dei dati (big data) generano nuove forme di ricchezza ovvero consentono riduzione di costi, velocizzando le transazioni e ampliando le modalità di utilizzo delle informazioni stesse[28].

Eppure, proprio l’ordinamento tributario ha manifestato sempre grandi resistenze rispetto ai profondi mutamenti di carattere produttivo e sociale. Anche la dottrina tributaria è apparsa troppe volte “conservatrice” e ingabbiata nei modelli di tassazione tradizionale (imposizione del reddito e dei consumi) e insensibile rispetto alle sollecitazioni della “montante produzione dottrinale in materia di lex robotica[29]. Anche la proposta avanzata in modo inatteso da Bill Gates[30] di tassazione dei robot ha trovato gran parte della dottrina tributaria fredda e scettica più per una naturale diffidenza per ciò che è nuovo che per ragioni tecnico-giuridiche (si veda oltre).

Al riguardo, occorre ricordare che, nelle diverse fasi storiche, l’innovazione tecnologica ha spesso goduto di norme fiscali agevolativi motivate dalla finalità di non ostacolarne la diffusione e lo sviluppo. Ciò è accaduto negli anni 90 dinanzi alla diffusione della rete che ha potuto per lungo tempo (e ancora oggi si avvale in larga parte) di una sorta di moratoria fiscale così comunicazione della Commissione dell’Unione Europea “un’iniziativa economia in materia di commercio elettronico”, la dichiarazione di Bonn del 6 luglio 1997 sottoscritta dai Ministri dei Paesi dell’Unione Europea, e l’annuncio fatto da 132 membri del World Trade Organization, nel maggio 1998 ovvero l’internet tax freedom act disposto negli USA) e questo accade ancora oggi in quanto la diffusione e l’utilizzo dei robot (ancora nella fase di sviluppo) non sconta tributi specifici.

Come è noto, nel tempo le ragioni della moratoria fiscale della rete (e forse anche della robotica) sono via via venute meno; non solo gli strumenti elettronici presentano una diffusione sempre più larga, generando volumi di dati e di operazioni economiche ma finisce per essere sempre più utilizzato anche attraverso gli strumenti di big data e cloud., ma attraverso internet ok things condiziona e governa processi di varia natura, economici e civili.

L’irrompere nelle diverse strutture produttive, sociali e domestiche di robot in grado di svolgere funzioni e attività più disparate pone il tema, oggetto delle prime riflessioni, di nuovi modelli di tassazione (robot income tax, imposte patrimoniali dedicate, tassa di possesso ecc.) che ne apprezzino la capacità produttiva (anche attraverso la comparazione con il lavoro umano), che misurino i risparmi di spesa che possono generare o il valore intrinseco. Si può quindi ritenere giunto il momento di istituire ed applicare nuove forme di prelievo[31] dirette a colpire le diverse forme di ricchezza che la rete, il cloud, l’artificial intelligence, le nuove tecnologie abilitanti sono in grado di generaredando così un nuovo assetto alla fiscalità, preferibilmente condivisa sul piano internazionale ed europeo. Accessi, navigazione sulla rete, intelligenze artificiali e big data archiviano, elaborano, trasmettono informazioni, esperienze e conoscenze che esprimono un valore economico suscettibile di essere sottoposto a tributi di diversa natura anche di nuova istituzione ovvero espandendo la sfera o le modalità applicative di quelli esistenti (si pensi alle regole di localizzazione del reddito prodotto o a quelle in materia di commercio elettronico, diretto o indiretto)[32].

4. Nozione e rilevanza del fenomeno

 Secondo la terminologia corrente, l’espressione Intelligenza artificiale sta a indicare lo sviluppo di sistemi hardware e software dotati di capacità tipiche dell’essere umano ed in grado di perseguire autonomamente una finalità definita prendendo delle decisioni che, fino a quel momento, erano solitamente affidate agli esseri umani. Interessante è la distinzione tra Intelligenza Artificiale debole (weak AI) che racchiude al suo interno sistemi in grado di simulare alcune funzionalità cognitive dell’uomo senza tuttavia raggiungere le capacità intellettuali tipiche dell’uomo (si tratta, a grandi linee, di programmi di problem-solving in grado di replicare alcuni ragionamenti logici umani per risolvere problemi, prendere decisioni, ecc. come nel gioco degli scacchi) e Intelligenza Artificiale forte (strong AI) all’interno della quale si fanno rientrare i sistemi in grado di diventare sapienti (o addirittura coscienti di sé).

Il fenomeno, indagato sia dai computer scientist che dagli economisti sociali e solo di recente da giuristi, presenta una diffusione crescente. Come è noto, il mercato globale dell’intelligenza artificiale è in forte crescita ed influenzerà in modo rilevante PIL e gettito tributario. Secondo le stime previsionali nei prossimi anni i ricavi generati a livello globale passeranno da circa 3,2 miliardi di dollari nel 2016 a 89,85 miliardi di dollari entro il 2025. Anche con riguardo al nostro paese, le stime evidenziano un mercato in crescita con grande velocità che nel 2018 muove 85 milioni di euro di volume d’affari ma che è destinato a moltiplicarsi. Dai dati raccolti il 12% delle aziende ha un progetto a regime, l’8% è in fase di implementazione, il 31% ha in corso dei progetti pilota, il 21% ha invece stanziato del budget per concretizzare un’idea progettuale.

A seconda del livello di diffusione, è possibile identificare come “emergenti” e quindi già praticate le soluzioni negli ambiti di Language Processing, relative all’elaborazione del linguaggio per la traduzione e la produzione di testo in modo autonomo a partire da dati; di Demand Forecast, per la pianificazione della domanda di produzione e la pianificazione dei materiali e delle capacità del magazzino; di Predictive Maintenance, ovvero la capacità di predire le condizioni che si stanno per verificare sulle macchine; di Image Processing, per il riconoscimento del volto di persone o cose su algoritmi Machine Learning, in grado di identificare le transazioni sospette, portando significativi aumenti nella capacità di identificare frodi; di Recommendation, che hanno l’obiettivo di indirizzare preferenze, interessi e decisioni dell’utente basandosi su informazioni da lui fornite in modo diretto o indiretto, le soluzioni di Virtual Assistant/Chatbot, in grado di erogare servizi a un interlocutore umano interagendo attraverso lo scritto e il parlato, già abbastanza diffuse; di Content Design, l’analisi dei dati disponibili per creare nuovi contenuti o progettare nuovi servizi o prodotti e) Autonomous Vehicle, mezzi a guida autonoma capaci di percepire l’ambiente esterno e di individuare le manovre corrette da fare.

Sono invece ancora in una fase di studio avanzato e in parte di realizzazione le soluzioni a) di Dynamic Pricing, che utilizza un algoritmo in base a cui un’azienda vende i suoi servizi/prodotti a prezzi flessibili, che variano nel tempo in considerazioni di determinate variabili; b) di Autonomous Robot, in grado di eseguire azioni senza intervento umano traendo informazioni dall’ambiente circostante[33]; c) di Intelligent Object, oggetti che imparano dalle abitudini e dalle persone che vi interagiscono e grazie a sensori sono in grado di eseguire azioni e prendere decisioni senza l’intervento umano.

È di tutta evidenza che la pluralità delle modalità di utilizzo delle intelligenze artificiali rende complessa una ricostruzione unitaria del fenomeno dal punto di vista giuridico e ovviamente anche dal punto di vista fiscale. In alcuni casi, i sistemi automatizzati e gli algoritmi che li animano restano serventi rispetto a strutture produttive o a persone continuando ad atteggiarsi come servizio o come bene (prodotto), in altri casi appaiono in grado di sviluppare competenze anche attraverso autoapprendimento o l’esperienza, assumendo caratteristiche in qualche modo “antropomorfiche”.

Tra i due estremi di strumenti automatizzati e di robot sempre più intelligenti e sempre più autonomi si collocano figure intermedie capaci di azioni e di relazioni valutabili sia sotto il profilo giuridico che tributario, non sempre riconducibili a modelli sistemici sperimentati. Le implicazioni che machine learning, natural language processing, riconoscimento facciale ecc. hanno nella nostra vita (basti pensare alle incursioni nella nostra privacy, alle limitazioni alla libertà personale che possono determinare, ai vincoli comportamentali di tipo etico, ecc.) impongono non solo una profonda riflessione, ma la messa in atto di azioni concrete affinché una grande conquista del progresso non si trasformi in uno scenario indesiderabile, denso di pericoli e criticità. In questo senso regole tecniche e modelli di regolazione devono necessariamente dialogare. Un impegno forte che dovrà misurarsi su tutti i settori del sapere giuridico sia con riguardo ai profili civilistici della responsabilità, sia con riguardo a quelli pubblicistici (ad esempio gli obblighi di trasparenza[34], le profilazioni, ecc.) ma anche con riguardo agli interventi e al relativo finanziamento dei “rischi da sviluppo” e dei danni che possono prodursi[35]. Particolarmente interessante è il parere reso dal Comitato economico e sociale europeo che, nel maggio del 2017, passa in rassegna i diversi settori sui quali l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato digitale dovrebbe essere avvertito, ponendo nuovi problemi a cui il legislatore sarà chiamato a dare soluzione: etica, sicurezza, privacy, trasparenza, rendicontabilità, istruzione, uguaglianza, inclusività, governance e democrazia, guerra, e, last but not least, lavoro.

5. Intelligenze artificiale, mercato del lavoro e leva fiscale

 È noto che i sistemi di organizzazione del lavoro tendono a subire profonde modificazioni nel corso del tempo, per la stretta correlazione tra innovazione tecnologica e sistemi di produzione di beni e servizi; anche i modelli di prelievo subiscono naturali e inevitabili effetti dalle trasformazioni del mercato del lavoro. Come è noto, a seguito della rivoluzione industriale, quando il taylorismo e il fordismo sono divenuti schemi di riferimento a carattere generale, non solo si sono prodotti effetti di natura sociale per lo sradicamento dalle campagne di masse di lavoratori e la creazione di grandi agglomerati urbani prossimi alle industrie ma anche l’introduzione della tassazione dei redditi e soprattutto l’assoggettamento all’imposta sul reddito globale anche dei redditi di lavoro dipendente e autonomo. Nell’ultimo decennio le trasformazioni intervenute nei diversi comparti produttivi, lo sviluppo dell’economia digitale e dell’automazione intelligente hanno portato alla crisi dei modelli tradizionali di occupazione e di valorizzazione della forza lavoro. Ciononostante, legislazione tributaria e legislazione previdenziale continuano ad assumere la centralità del prelievo sul lavoro sia nell’imposta sul reddito (il 70 per cento del gettito della quale deriva dalla tassazione del lavoro dipendente), sia nei modelli di welfare e di finanziamento del sistema pensionistico (sostenuto per la quasi totalità dai contributi previdenziali sul lavoro dipendente). Dinanzi agli inevitabili riflessi della diffusione delle intelligenze artificiali sul labour market, potendo penetrare nel dominio di compiti che fino a poco tempo fa erano veramente umani, come il ragionamento, il rilevamento, l’analisi dei dati e le decisioni, occorre innanzitutto analizzare il fenomeno per comprendere se ciò comporterà una crescente sostituzione dei robot intelligenti o degli altri modelli di automazione con i lavoratori dipendenti e quindi una riduzione della forza lavoro ovvero una modificazione del sistema produttivo con una crescente domanda di lavoratori con conoscenze tecnologiche in grado di governare i processi (è il c.d. fenomeno della disoccupazione tecnologica indagato da molti studiosi[36]). È di tutta evidenza che la riduzione del numero dei lavoratori dipendenti potrebbe avere effetti rilevanti anche in termini di sostenibilità del sistema tributario e previdenziale se non saranno adottati in tempo misure di carattere tributario in grado di garantire l’equilibrio economico finanziario, peraltro elevato a principio costituzionale[37].

Anche se nel passato (XIX e del XX secolo) i timori di un impatto negativo sull’occupazione si sono dimostrati infondati in quanto la creazione di nuovi posti di lavoro derivante dell’adozione di nuove tecnologie ha superato l’impatto del risparmio di manodopera generato dalle stesse, attualmente e nel prossimo futuro, la questione della fine dei lavori” (l’espressione è John Rifkin 1995) o meglio di un ridimensionamento di molti lavori, determinato dalla potenza di calcolo, della robotica e dell’intelligenza artificiale, non può essere sbrigativamente liquidata come “ansia immotivata” o comunque eccessiva ma necessita un’attenta valutazione anche in ordine alle misure normative e fiscali da adottare[38].

In questo senso, un recente lavoro, intitolato significativamente “Così web e robot stanno rubando il lavoro”, segnala sia i rischi di desertificazione dell’impresa manifatturiera tradizionale, sia la perdita di posti di lavoro non compensabili con unità di lavoro con competenze tecnologiche o informatiche che potrebbero trovare collocazione nel mercato del lavoro. Dinanzi a tali rischi è necessario che lo Stato intervenga con politiche attive per il lavoro, sostenendo la formazione e riqualificazione del capitale umano e adottando misure fiscali incentivanti per le nuove assunzioni (credito d’imposta, deduzioni. ecc.) e riducendo comunque il costo del lavoro, recuperando il favor normativo verso tale categoria di reddito e immaginando misure simili a quelle previste dal programma industria 4.0 per macchinari di nuova generazione (super e iper ammortamenti che, come è noto, riconoscono un valore fiscale superiore rispetto al costo di acquisto del bene).

In questo contesto misure fiscali in grado di sottoporre a tassazione nuove e diverse manifestazioni di ricchezza proprie dell’economia del futuro diventano necessarie e inevitabili sia per far fronte al minore gettito che potrebbe derivare dalla contrazione del numero dei lavoratori e dall’opportuno alleggerimento della pressione fiscale sul lavoro. Resta poi da chiedersi se per “lavoro” debba intendersi solo l’attività umana esplicata mediante l’impiego di energie fisiche o intellettuali al fine di trarre un vantaggio economico e, con esso, una soddisfazione personale e quindi se possa essere considerato reddito suscettibile di essere sottoposto a tassazione il corrispettivo economico conseguito ovvero se attività rese da robot intelligenti possano essere considerate come lavoro e se quindi possa essere tassato il valore normale dell’attività resa, indipendentemente dal pagamento o meno di un corrispettivo. È di tutta evidenza che, allo stato dell’attuale disciplina tributaria, il lavoro si atteggia come ambiente giuridico idoneo alla produzione di ricchezza tassabile solo se riferibile ad una condotta umana che, a sua volta, costituisce oggetto dell’obbligazione contrattuale di lavoro e che assicura a chi la presta il diritto alla retribuzione o ad altre utilità economiche, garantendo un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.)[39]. Ripensare i modelli di prelievo, assumendo anche una sorta di robot liability ove assicuri utilità economiche a chi possa disporre dell’attività da questi resa non deve costituire un’eresia ma una prospettiva meritevole, quindi, di essere indagata e magari sperimentata. Allo stesso tempo, un prelievo previdenziale compensativo sui robot intelligenti sostitutivi del lavoro umano può consentire una migliore sostenibilità del sistema previdenziale.

6. Prospettive evolutive della tassazione delle intelligenze artificiali e dell’economia digitale

Alla luce di quanto osservato e sia pure in una prospettiva de iure condendo, il tema della c.d. robot tax, sia pure timidamente e tra diffidenze e perplessità inizia ad essere oggetto di un primo confronto invero ancora limitato a qualche coraggioso pioniere, non costituendo più un tabu. Non può sfuggire che il tema della tassazione delle intelligenze artificiali si salda non poco a quello della tassazione dell’economia digitale che solo recentemente sembra essere stato sdoganato uscendo dalle secche in cui la moratoria fiscale, originariamente immaginata per non frenarne lo sviluppo, l’aveva ricondotto.

Nell’avvertire la rilevanza della questione, istituzioni internazionali ed europee, modificando sia pure solo negli ultimi anni i propri orientamenti, hanno ritenuto non più procrastinabile l’adozione di misure di carattere fiscale in materia di economia digitale e tecnologica così come la definizione di regole di riparto delle potestà impositive tra Stati anche alla luce della spinta della globalizzazione economica che il mercato digitale favorisce e accelera. In questa prospettiva, sembra ineludibile la definizione di principi comuni da parte di organismi istituzionali europei e internazionali attraverso cui esprimere principi guida in ordine ai modelli ed ai criteri di tassazione e di contrasto di pratiche concorrenziali dannose. In particolare, l’OCSE, nel dare avvio al progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), ha definito l’Action 7 (Preventing the artificial avoidance of permanent establishment status), l’Action 6 (prevent treatya buse), l’Action 15 (develope a multilateral instrument)[40], contribuendo a definire il concetto di “stabile organizzazione virtuale” o “digitale”, con conseguenze sulle azioni di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione della web economy. In particolare, l’Action 1 (Addressing the tax challenges of the digital economy) prevede tra le misure da intraprendere l’analisi e l’identificazione dei principali punti di attrito tra le forme e le strategie della nuova economia e le regole del diritto fiscale internazionale, sia con riguardo all’imposizione diretta che a quella indiretta ed in particolare con riguardo “agli evanescenti nessi territoriali della presenza digitale delle imprese, sui modi della creazione del valore in questo specifico ambito, sulla identificazione e classificazione del reddito derivante dai nuovi modelli di attività e sulla riscossione dell’IVA con riguardo alle cessioni transfrontaliere di beni digitali e servizi”[41]. Anche l’Unione Europea[42] è intervenuta più volte soprattutto con riguardo alle problematiche del commercio elettronico con il c.d. pacchetto IVA e-commerce, adottato il 5 dicembre 2017 e pubblicato in GUUE del 29 dicembre, costituito innanzitutto dalla Dir. 2017/2455/UE del Consiglio e quindi dalle Dir. 2006/112/CE e2009/132/CE, in merito ad obblighi IVA per prestazioni di servizi e cessioni a distanza di beni e con il Reg. di esecuzione 2017/2459/UE del Consiglio, che modifica il Reg. 2011/282 recante disposizioni di applicazione della Dir. 2006/112/CE.

Da ultimo, nell’incontro del 21 marzo 2018, è stata promossa l’iniziativa di nuove regole in grado di tassare le attività digitali attraverso la proposta di una Direttiva europea che assoggetti ad un prelievo temporaneo del 3% sui ricavi della pubblicità on line, delle attività social e della vendita di dati da parte delle multinazionali della rete(imprese con almeno 750 milioni di euro di fatturato a livello mondiale e 50 milioni a livello europeo) ed un prelievo a regime che colpisca gli utili dove generati (adoperando come criteri di localizzazione uno dei seguenti parametri: almeno sette milioni di euro di fatturato annuale in un Paese membro; almeno 100 mila utilizzatori in un Paese membro durante un dato esercizio fiscale; almeno 3.000 contratti commerciali sempre in un dato Paese membro). Pur non trovando ancora pieno consenso, il confronto sembra evolvere verso soluzioni in grado di adeguare gli assetti normativi alle trasformazioni del circuito economico prodotto dalle tecnologie digitali. Tale convincimento è emerso, pur senza approdare a regole condivise, sia nel corso del G7 economia celebrato a Bari (11/13 maggio 2017) e poi nel corso del G20 tenuto a Buenos Aires il 1° marzo 2018. È stato, infatti, ritenuto che le specificità dell’economia digitale non consentono l’estensione delle regole esistenti (c.d. status quo approach) ma richiedono nuove regole globali che possano esprimere criteri di localizzazione dei profitti (nexus and allocation of profits), definiti dapprima in via sperimentale e transitoria e, quindi, resi stabili e definitivi.

La Comunicazione della Commissione europea del 21 settembre 2017, riguardante “Un sistema fiscale equo ed efficace nell’Unione Europea per il mercato unico digitale”[43], affronta le questioni attinenti alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell’economia globale, evidenziando la necessità di un sistema di tassazione equo, efficace ed adeguato. Nello stesso senso, il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 19 ottobre 2017, esprime interesse per idonee proposte da parte della Commissione. Anche il Consiglio ECOFIN, nelle conclusioni del 5 dicembre 2017, ha manifestato apprezzamento per le proposte della Commissione, tenuto conto delle riflessioni dell’OCSE, centrali nella sfida della tassazione dell’economia digitale, con particolare riferimento alla definizione di stabile organizzazione, alle norme sui prezzi di trasferimento e sull’attribuzione degli utili. Il Consiglio ECOFIN ha altresì invitato la Commissione europea ad approfondire possibili misure a carattere temporaneo ed in particolare un contributo sulle entrate digitali nell’Unione Europea (equalization levy)[44]. Il 21 marzo 2018 la Commissione ha, quindi, presentato un Pacchetto di misure per la tassazione equa dell’economia digitale, composto da una Comunicazione, una Raccomandazione e due proposte di Direttive. La Raccomandazione propone agli Stati membri di adeguare le convenzioni in materia di doppia imposizione concluse con giurisdizioni terze al fine di estendere il concetto di stabile organizzazione alla “presenza digitale significativa”[45], per mezzo della quale una società esercita in tutto o in parte la sua attività. In attesa di soluzioni definitive di carattere internazionale (OCSE), la Commissione UE propone, sia pure quale soluzione provvisoria, un sistema comune d’imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di alcuni servizi digitali.

La proposta di Dir. COM(2018) 148 finale[46] si incentra sul concetto di “creazione di valore” da parte degli utenti, coordinandosi con quanto previsto dalla proposta di Direttiva relativa ad una soluzione globale, ut supra, e dalla raccomandazione agli Stati membri di includere quest’ultima nelle convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione. La “soluzione provvisoria” appare orientata sui modelli d’impresa e business nei quali il contributo degli utenti alla creazione di valore è “più significativo”[47]. L’ISD è un’imposta sui ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali, caratterizzati dal contributo fondamentale della partecipazione dell’utenza all’attività digitale, ovvero quelli forniti da modelli imprenditoriali, recita testualmente la relazione, “che non potrebbero esistere nella loro forma attuale senza la partecipazione degli utenti”. Vengono, quindi, assoggettati a tassazione i ricavi generati dalla fornitura di servizi puntualmente indicati dalla proposta, prodotti col contributo degli utenti. I “servizi imponibili” sono indicati nell’art. 3, 1° comma, e sono catalogabili in: servizi pubblicitari (lett. a), servizi di intermediazione (lett. b) e servizi di trasmissione dei dati raccolti sugli utenti (lett. c). Nei considerando si chiarisce che i servizi che producono ricavi imponibili sono quelli nei quali l’interfaccia digitale è usata per generare il contributo dell’utenza e non per trasmettere dati generati in altro modo: l’ISD viene ideata per attrarre a tassazione la trasmissione a titolo oneroso dei dati ottenuti dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali. In sostanza, la tassazione riguarda i ricavi derivanti dal trattamento dei contributi degli utenti, non la partecipazione degli utenti in sé. La base imponibile dell’ISD sono i ricavi lordi dell’impresa percepiti in cambio della fornitura di servizi digitali, come sopra delineati, al netto dell’IVA e di altre imposte “analoghe”. È evidente la natura di imposta indiretta, con profili di somiglianza col presupposto impositivo e la base imponibile dell’IRAP: il “valore prodotto” dall’apporto degli utenti nell’utilizzo dei servizi, forniti da una “autonoma organizzazione” d’impresa, tramite piattaforma digitale.

Invero la questione della tassazione dell’economia digitale può costituire la “testa di ponte” per un ripensamento complessivo dei modelli impositivi della new economy e soprattutto può dare impulso alla valorizzazione di forme di ricchezza realizzate o manifestate da nuove tecnologie e soprattutto dalla robotica e dalle altre forme di intelligenza artificiale.

Il particolare contributo che macchine guidate da dati e che strumenti che vedono aumentare le proprie capacità attraverso l’esperienza possono offrire nella creazione del valore appare apprezzabile da più ambiti: quello dell’impresa o del soggetto utilizzare, quello dell’impresa produttrice e quello degli utenti che da un lato possono avvalersi dei servizi resi o delle utilità ricevute e che dall’altro concorrono a rendere informazioni che a loro volte vengono elaborate e che diventano nuovo valore[48]. È proprio il diverso modo di creazione di valore, fondato sul self learning delle macchine oltre che sull’utilizzo intelligente dei dati accumulati e a loro volta messi in ordine da device intelligenti e quindi via via utilizzati consente di attribuire rilevanza a nuovi indicatori di ricchezza. Né rispetto a tale possibile modello di prelievo possono essere considerate estranee finalità redistributive sia riconducibili alle modalità di impiego della spesa pubblica, sia al livello di automazione rapportato alla condizione socio economico dei fruitori (secondo l’economista della Banca d’Inghilterra Andy Haldane l’automazione può essere definita “un’imposta regressiva sul reddito dei non qualificati”)[49].


Note:

[1] Schumpeter,Capitalism, Socialism and Democracy, Harper Collins, 1975, 31, il quale parla di processo di distruzione creatrice; Trouwborst, Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Laws, The hague, Kluwer Law International, 2002, 50.

[2] Aa.Vv., La quarta rivoluzione industriale: verso la supply chain digitaleIl futuro degli acquisti pubblici e privati nell’era digitale, Franco Angeli, 2018, 16.

[3] Iaselli, La regolamentazione giuridica nel campo della robotica con particolare riguardo ai problemi su responsabilità, sicurezza e privacy, in IISFA Memberbook 2016 Digital Forensics, a cura di Costabile, Attanasio e Ianulardo, disponibile in formato kindle 23.1.2017, su www.amazon.it/IISFA-Memberbook-2016-DIGITAL-FORENSICS-ebook/dp/B01NAWDTRN, 175 ss., il quale sottolinea come: “la tecnologia costruttiva dei robot si è evoluta grazie sia ai materiali utilizzati (più leggeri, robusti e, ove richiesto, flessibili) sia agli attuatori (più potenti, leggeri e veloci); tale evoluzione consente una rapidità e una precisione di movimento molto superiori a quelle dei robot della generazione precedente. La capacità di ragionamento, grazie agli sviluppi degli elaboratori (più in generale dei sistemi informatici e, in particolare delle tecniche dell’intelligenza artificiale) è aumentata di alcuni ordini di grandezza; tale evoluzione consente l’esecuzione di azioni complesse in ambienti anche molto articolati, con la presenza congiunta di macchine e uomini”.

[4] Così si legge nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2018) 237 final del 25.4.2018.

[5] Iaselli, La regolamentazione giuridica nel campo della robotica con particolare riguardo ai problemi su responsabilità, sicurezza e privacy, cit., 175 ss., il quale evidenzia come “la robotica si è sviluppata secondo tre filoni principali: lo sviluppo della tecnologia costruttiva, lo sviluppo della capacità di ragionamento, l’integrazione con l’ambiente operativo”.

[6] Maia Alexandre, The Legal Status of Artificially Intelligent Robots: Personhood, Taxation and Control, 1°.6.2017, disponibile su https://ssrn.com/abstract=2985466http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2985466.

[7] Sheriff, Defining Autonomy in the Context of Tort Liability: Is Machine Learning Indicative of Robotic Responsibility?, 12.12.2015, disponibile su https://ssrn.com/abstract=2735945http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2735945.

[8] Battifoglia, robot sono tra noi: dalla fantascienza alla realtà, Hoepli, 2016, 124.

[9] Arkin, Intelligent Robotic Systems, Editorial Introduction, scaricabile su www.cc.gatech.edu/ai/robot-lab/online-publications/expert-intro.pdf.

[10] Schank, What is AI anyway?AI Magazine, Winter 1987, 59-65, il quale mette in evidenza come “what AI is depends heavily on the goals of the researchers involved, and any definition of AI models. Last, of course, it is a question of results. These issues about what AI is exist precisely because the development of AI has not yet been completed“.

[11] In particolare la Risoluzione in tema di responsabilità afferma che: “grazie agli strabilianti progressi tecnologici dell’ultimo decennio, non solo oggi i robot sono in grado di svolgere attività che tradizionalmente erano tipicamente ed esclusivamente umane, ma lo sviluppo di determinate caratteristiche autonome e cognitive – ad esempio la capacità di apprendere dall’esperienza e di prendere decisioni quasi indipendenti – li ha resi sempre più simili ad agenti che interagiscono con l’ambiente circostante e sono in grado di alterarlo in modo significativo; che, in tale contesto, la questione della responsabilità giuridica derivante dall’azione nociva di un robot diventa essenziale”.

[12] Alan Turing, ‘Computing Machinery And Intelligence’ [1950] Mind, 59(236), 433, 1950.

[13] Si pensi al Ro-dog avente la finalità di aiutare una persona non vedente alla stessa stregua di un cane vero; oppure al robo-chirurgo.
Anche su questo aspetto, nella Risoluzione del 2017 si legge: “33. (….) i robot potrebbero svolgere compiti di assistenza automatizzati e agevolare il lavoro degli assistenti sanitari, migliorando, nel contempo, le cure fornite dal personale sanitario e rendendo il percorso di riabilitazione più mirato, consentendo così al personale medico e agli assistenti di dedicare più tempo alla diagnosi e a una migliore pianificazione delle opzioni terapeutiche; sottolinea che, sebbene la robotica abbia le potenzialità per migliorare la mobilità e l’integrazione delle persone con disabilità e delle persone anziane, gli assistenti in carne e ossa continueranno a essere necessari e a svolgere un ruolo importante e non completamente sostituibile nella loro interazione sociale”.

[14] Nella Risoluzione si legge: “AA. l’autonomia di un robot può essere definita come la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un’influenza esterna; che tale autonomia è di natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui è stata progettata l’interazione di un robot con l’ambiente; AB. considerando che più i robot sono autonomi, meno possono essere considerati come meri strumenti nelle mani di altri attori (quali il fabbricante, l’operatore, il proprietario, l’utilizzatore, ecc.); che ciò, a sua volta, pone il quesito se le regole ordinarie in materia di responsabilità siano sufficienti o se ciò renda necessari nuovi principi e regole volte a chiarire la responsabilità legale dei vari attori per azioni e omissioni imputabili ai robot, qualora le cause non possano essere ricondotte a un soggetto umano specifico, e se le azioni o le omissioni legate ai robot che hanno causato danni avrebbero potuto essere evitate”.

[15] Izzo, La precauzione nella responsabilità civile, Cedam, 2004, 1, il quale rileva come “la semantica del termine precauzione declina due significati distinti, che nell’uso corrente tendono a restare sottotraccia, celati nella precomprensione linguistica di chi sceglie come adoperare il vocabolo”, pertanto, continua l’a., “La parola “precauzione” può così alludere ad una generica prudenza e circospezione rispetto al rischio o al pericolo di danno, che individua un atteggiamento da osservare (e dunque una decisione da assumere) prima di agire. Oppure può riferirsi ad una specifica e ben definita attività di contrasto rispetto al rischio o pericolo di danno, che riflette e descrive l’esito di una decisione, dopo che questa si è strutturata, individuando una particolare condotta precauzionale”; ed ancora secondo l’a., 4, “l’essenza del principio di precauzione si riallaccia concettualmente a ciò che abbiamo visto essere il sollein della precauzione nell'(ontologicamente non falsificabile) ambizione di esprimere ed imporre ai soggetti a cui si rivolge (stati nazionali, istituzioni pubbliche e private, nonché singoli individui) una linea di condotta ideale da osservare per fronteggiare il rischio ed il pericolo sottesi all’ignoto tecnologico, quando la scienza rivela di non essere in grado di fugare l’incertezza che attanaglia la decisione sociale sul “se” e sulle “modalità” dell’agire”.
Highman, Le principe de Précaution: vers une redéfinition des frontières du risque?, 12 Trinity C.L. Rev. 97, 2009, per il quale è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra sviluppo e rischio; Von Schomberg, The precautionary principle: its use within hard and soft law, 2012, EJRR 2/2012, 147, in cui si legge: “The precautionary principle is a deliberative principle. Its application involves deliberation on a range of normative dimensions which need to be taken into account while making the principle operational in the public policy context. Under EU law, any risk management measures to be adopted while implementing the precautionary principle, have to be proportionate to ensure the chosen high level of protection in the European Community”.

[16] Stanzione,Principio di precauzione e diritto alla salute. Profili di diritto comparato, scaricabile su www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/cat_stanzione_saggio.pdf, la quale dopo avere analizzato il significato comune del termine “precauzione”, ne definisce le radici etiche e tratta brevemente della diversa accezione di responsabilità teorizzata da Hans Jonas.

[17] Art. 7 reg. CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

[18] Corte giust. UE, 11.9.2014, causa C-525/12; Corte giust. UE, 15.5.2014, causa C-521/12 secondo cui “l’applicazione del principio di precauzione nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» esige che l’autorità nazionale competente valuti le incidenze del progetto sul sito Natura 2000 considerato alla luce degli obiettivi di conservazione di tale sito e tenendo conto di misure di tutela integrate in detto progetto tendenti ad evitare o a ridurre gli eventuali effetti pregiudizievoli direttamente causati in esso al fine di assicurarsi che esso non pregiudichi l’integrità di detto sito“; Corte giust. UE, 10.4.2014, causa C-269/13, che in tema di precauzione e proporzionalità delle misure restrittive ha stabilito che: “conformemente a tale principio (di precauzione), come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (v. sentenza del 9 settembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e a., C-236/01, Racc. pag. I-8105, punto 111, nonché, in tal senso, sentenze del 26 maggio 2005, Codacons e Federconsumatori, C-132/03, Racc. pag. I-4167, punto 61, e del 12 gennaio 2006, Agrarproduktion Staebelow, C-504/04, Racc. pag. I-679, punto 39). Sebbene la Corte abbia invero già statuito, in particolare nella sua sentenza del 23 settembre 2003, Commissione/Danimarca (C-192/01, Racc. pag. I-9693, punto 49), richiamata dall’Acino, che la valutazione del rischio non può fondarsi su considerazioni meramente ipotetiche, essa tuttavia ha altresì rilevato che, qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive (sentenze Commissione/Danimarca, cit., punto 52, e del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia, C-333/08, Racc. pag. I-757, punto 93)“.
In tema di OGM in giurisprudenza: Corte giust. UE, 8.9.2011, causa C-58/10; Corte giust. UE, 21.3.2000, causa C-6/99, in Foro it., 2001, IV, 29.
Castronovo, Le sfide della politica criminale al cospetto delle generazioni future e del principio di precauzione: il caso Ogm, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2013, 393; Vagliasindi, Legittimità ed effettività della normativa penale in materia di organismi geneticamente modificati (OGM)ivi, 2012, 239; Rizzioli,A proposito di organismi geneticamente modificati: la Corte di giustizia ritiene incompatibile con il diritto dell’Unione europea la disciplina italiana di autorizzazione alla messa in coltura di OGM, in Riv. dir. agrario, 2012, II, 229.

[19] La mancata adozione della misura cautelare potrebbe, in questi casi, determinare l’obbligo di risarcimento dei danni derivati da tale omissione.

[20] IoT (Internet of Things), letteralmente “Internet delle cose”. Greengard, Internet delle cose, Il Mulino, 2017; Bouhai, Internet of Things: Evolutions and Innovations, Wiley, 2017, ove a 5 vi è una definizione di IoT: “The Extention of the current Internet to all objects able to communicate, directly or indirectly, with electronic devices that are themselves connected to the Internet“.

[21] BEUC, Position Paper 16, 20.6.2018, Automated Decision Making And Artificial Intelligence – A Consumer Perspective, scaricabile su www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-058_automated_decision_making_and_artificial_intelligence.pdf.

[22] Carrozza, I robot e noi, Bologna, 2017, 20, secondo cui “la quarta rivoluzione industriale potrà agire in due direzioni: a) un impatto sul mondo manifatturiero perché la produzione di beni e servizi grazie ai robot, all’intelligenza artificiale, alle tecnologie di comunicazione, al cloud potrà essere completamente riformata e modificata, b) la trasformazione della società perché avverrà l’ingresso dei robot 4.0 in mezzo a noi. La prima tendenza avrà effetti dirompenti, perché la combinazione delle potenzialità fisiche e meccaniche di un robot con un sistema cognitivo di intelligenza artificiale, il relativo sistema di controllo e l’esperienza percettiva condivisi sul cloud, possono superare alcuni limiti sostanziali dei robot per renderli veramente capaci di svolgere compiti fisici – come la navigazione in ambienti non strutturati e la manipolazione di oggetti – e in grado di effettuare al tempo stesso compiti cognitivi, per esempio, il riconoscimento degli oggetti stessi, la loro selezione e la comprensione della loro funzionalità, secondo le specifiche funzionali di un determinato compito”.

[23] L’espressione industria 4.0, coniata nel 2012 da un gruppo di accademici e manager tedeschi, viene oggi “adoperata in modo corrente per designare le misure dei governi europei di sostegno dei processi di trasformazione dell’economia” nella transizione verso la quarta rivoluzione industriale. Declinato secondo quattro principali direttrici: investimenti innovativi: infrastrutture abilitanti; competenze e ricerca; awareness governance, il piano è stato adottato da molti Paesi europei (Francia e Germania in primo luogo). Anche il nostro Paese, con piena consapevolezza del ripensamento del rapporto uomo – macchina e macchina – macchina, ha introdotto, attraverso un piano nazionale industria 4.0, incentivi fiscali (detrazioni, crediti d’imposta, iper e super ammortamenti che, come noto, riconoscono un valore fiscale superiore rispetto al costo di acquisto del bene) e misure di sostegno al venture capital, al fine di stimolare investimenti privati in ricerca e innovazione(secondo le stime oltre 10 miliardi di spesa privata). Beltrametti, Guarnacci, Intini, Laforgia, La fabbrica connessa, La manifattura italiana attraverso industria 4.0., Milano, 2017, 28, secondo cui con la quarta rivoluzione industriale, “tutti gli elementi che abbiano a che fare con le operazioni di manifattura (fornitori, impianti, distributori e i prodotti stessi) sono digitalmente connessi tra loro dando origine ad una catena del valore fortemente integrata”.

[24] Basti pensare, ad esempio, agli imprenditori che, presentando i propri prodotti sulla rete, possono raggiungere un più elevato numero di consumatori, conseguendo, da un lato, maggiori ricavi e, dall’altro, risparmiando sui costi di pubblicità, sulle spese di esposizione della merce in luoghi fisici, sul costo del personale dipendente (commessi e altri addetti alle vendite) o di quello parasubordinato (agenti di commercio, promotori, ecc.). Sotto un diverso profilo, si può pensare ai vantaggi, anche in termini di riduzione dei costi (ad esempio di spostamento, di spese postali, di ricerca, ecc.), che un privato può trarre dall’acquisizione di informazioni o dal risparmio di spesa di cui può beneficiare confrontando sul mercato globale beni e servizi di diversi operatori ed acquistando merce a condizioni più convenienti.

[25] Paciullo, Prefazione al volume Intelligenza artificiale e responsabilità (a cura di U. Ruffolo), Milano, 2017, 9: “l’artificial intelligence, ed in particolare quella self-learning, rappresenta forse la nuova rivoluzione industriale, gli innovativi scenari sul piano sia tecnico produttivo che socio economico pongono inusitati problemi di mediazione giuridica. Il ruolo della quale potrà essere decisivo con riguardo alle nuove responsabilità, sia sul fronte della razionalizzazione dei conseguenti costi d’impresa che su quello delle tutele sei singoli.”.

[26] Boccia, “The digital economy and fiscal policy in the age of e-commerce” in F. Boccia-B. Leonardi, The challenge of digital economy, Printforce (Olanda), 2016, 31.

[27] Ruffolo, Intelligenza artificiale e responsabilitàPer i fondamenti di un diritto della robotica sellf learning: dalla machinery produttiva all’auto driverless verso una responsabilità da algoritmo”, 1.

[28] Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta Bit tax. Prospettive di riforma della fiscalità di internet, in Dir. Inform., 2005, 753

[29] Ruffolo, Intelligenza artificiale e responsabilità, cit., 3, secondo cui proprio l’impegno della dottrina civilista si è rivelata in grado “di influenzare sia l’attività interpretativa (giudiziale e non) che quella normativa”, anche se troppo spesso “privilegiando il pensiero empiricamente eticista piuttosto che l’approccio sistemico”.

[30] In un’intervista resa il 20 febbraio 2017 a Quartz Magazine ripresa da molti giornali, Bill Gates ebbe a dire “If robots are going to steal human jobs and otherwise disrupt society, they should at the very least pay taxes. That’s the takeaway from a draft report on robotics produced by the European Parliament, which warns that artificial intelligence and increased automation present legal and ethical challenges that could have dire consequences. “Within the space of a few decades [artificial intelligence] could surpass human intellectual capacity in a manner which, if not prepared for, could pose a challenge to humanity’s capacity to control its own creation and… the survival of the species, “the draft states; you can’t just give up that income tax because that’s part of how you’ve been funding that level of human workers,” he said. “Some of that can come on the profits that are generated by the labor-saving efficiency there. Some of it can come directly in some type of robot tax. I don’t think the robot companies are going to be outraged that there’s going to be a tax.”.

[31] Giovannini, Il re fisco nudo, Milano, 2016, 18, “il nostro sistema, finora, è rimasto sostanzialmente fermo ai modelli dell’economia della produzione e dell’economia agricola. Anzi, per verità, non si è aggiornato alla loro evoluzione e ai loro bisogni. La staticità degli schemi impositivi, oggi, è un male perché contribuisce ad accentuare le iniquità, proprio l’equità il collante del moderno pactum societatis“.

[32] Westberg. Cross border taxation of e commerce, Amsterdam, 2002, 5.

[33] Considerando la varietà dei modelli di robot intelligenti è possibile distinguere robot collaborativi che affiancheranno uomini in compiti gravosi fisicamente rendendo possibile una attività delle persone anche in età più avanzate e robot sostitutivi che sostituiranno uomini in lavori noiosi o ripetitivi sia fisici che intellettuali (si pensi ai robot immateriali che già oggi aiutano gli studi legali nella preparazione di casi processuali o nella lettura di documenti alla ricerca di informazioni utili da presentare sotto forma di report sintetici.).

[34] Più l’algoritmo è complesso, più è difficile, ma non impossibile renderlo trasparente. Oggi molti operatori, da quelli istituzionali come l’agenzia di ricerca per la Difesa statunitense DARPA ad aziende, come Microsoft e altre, stanno sviluppando software che spiega altro software: l’intelligenza artificiale può produrre strumenti in grado di aiutarci a spiegare i suoi stessi processi e il tutto può essere sancito da espresse previsioni normative.

[35] Nel richiamare gli indirizzi del Parlamento europeo, Ruffiolo, Intelligenza artificiale, cit., 27, avverte l’opportunità di introdurre “specifici obblighi assicurativi in capo al produttore e detentore/possessore/proprietario del robot intelligente, con la previsione di un fondo che possa intervenire a ristorare il pregiudizio di un fondo che possa intervenire a ristorare il pregiudizio eventualmente arrecato in caso di incapienza del responsabile o impossibilità di individuarlo. Fondo da finanziarsi forse (e tale possibilità meriterebbe adeguata analisi) anche con il ricorso allo strumento fiscale (prima di chiedersi se e quando il robot self learning avrà coscienza idonea a legittimarne una qualche sorta di personalità giuridica o almeno la dotazione di un qualche peculio, basterebbe interrogarsi sulla possibilità di un prelievo fiscale direttamente connesso alla sua proprietà o al suo utilizzo, per alimentare un fondo con il quale risarcire o indennizzare i potenziali soggetti lesi).

[36] Autor, “Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation“, Journal of Economic Perspectives, 2015, 29(3), 3-30.

[37] Bergo, Pareggio di bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a margine della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa della riforma costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi, in Federalismi.it, 2013, 6, 22 e segg. Napolitano, I nuovi limiti all’autonomia finanziaria degli Enti territoriali alla luce del principio del pareggio di bilancio, in Riv. giur. Mezzogiorno, 2013, 1/2, 91 e segg.;Jorio, L’efficacia della Costituzione non è differibile, disponibile su www.astrid-online.it, 24 ottobre 2012; Bilancia, Note critiche sul c.d. “pareggio di bilancio”, in Riv. Trim Dir. Trib., 2012, 2, 350 e segg.; Morgante, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, in Federalismi.it, 2012, 14, 1 e segg.; Rivosecchi, Il c.d. pareggio di bilancio tra Corte e Legislatore, anche nei sui riflessi sulle regioni: quando la paura prevale sulla ragione, disponibile su www.rivistaaic.it, 2012, 3, 1 e segg.; Cabras, Su alcuni rilievi critici al c.d. “pareggio di bilancio”, disponibile su www.rivistaaic.it, 2012, 2, 1 e segg. 

[38] Brynjolfsson e McAfee, La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell’era della tecnologia trionfante, trad. it. Milano. 2015, secondo i quali per promuovere la transizione alla seconda età delle macchine si rendono necessarie forme alternative di tassazione e di reddito minimo garantito, oltre che un ripensamento dei modelli di crescita e di PIL e un’attenzione ai temi dell’istruzione.

[39] Persiani-Prola, Contratto e rapporto di lavoro, Padova, 2001, 3, i quali osservano: “il lavoro dell’uomo è preso in considerazione dall’ordinamento giuridico, ed è da questo regolato, in quanto idoneo a produrre un risultato economicamente utile e, quindi, ad essere oggetto di un’obbligazione. L’adempimento dell’obbligazione di lavorare coinvolge, però, necessariamente la persona stessa del debitore con la conseguenza che la disciplina degli aspetti patrimoniali si coniuga, spesso, con quella destinata a realizzare la tutela della persona dell’uomo che lavora”. 

[40]  Russo, “Base erosion and profit shifitng“, in F. Boccia-B. Leonardi, The challenge of digital economy Printforce (Olanda), 2016, 39, secondo cui “the Beps package represents the first substantial renovation of the international tax rules in almost a century. The jury is now out and it will not take long to recognize the important contribution of this project to a modern, fair and equitable global economy or else the failure of national policy makers to look beyond their border and (or the next election)”.

[41] Cipollina, Tra passato e presente. Percorsi di diritto tributario, Bari, 2016, 191.

[42]  Boccia, “The digital economy and fiscal policy in the age of e-commerce” in F. Boccia-B. Leonardi, The challenge of digital economy, cit., 5, il quale si chiede “what is happening in Europe? In the past it has been silent; it has not placed into question the rules that have allowed multinational engaged in the digital economy to avoid taxes and even hide their profit in tax haven”.

[43] COM(2017) 547 final, nella quale si propongono, tra l’altro, alcune opzioni di tassazione sia nel breve che nel lungo periodo. Nell’immediato si suggerisce di intervenire adottando una tassa sul fatturato delle imprese digitalizzate, una ritenuta sulle transazioni digitali (soluzione, come visto, accolta dal legislatore italiano con la legge di bilancio 2018), una tassa sui ricavi provenienti dalla fornitura di servizi digitali o di pubblicità on-line. In un orizzonte temporale più ampio si intende intervenire sulla nozione di stabile organizzazione e sulle regole di attribuzione dei profitti delle imprese della digital economy.

[44]  Il Consiglio ECOFIN ha, inoltre, esortato l’OCSE a trovare efficaci soluzioni per potenziare la rete di convenzioni contro le doppie imposizioni ed a modificare il modello di convenzione fiscale e gli annessi commentari, nonché le linee guida sui prezzi di trasferimento e gli orientamenti sull’imputazione degli utili alle stabili organizzazioni. il “prelievo da perequazione” (equalization levy o witholding tax) è già in vigore in India (sulla fornitura di servizi digitali) ed Ungheria (sulla fornitura di servizi pubblicitari on-line).

[45] Vedasi la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato del 24 maggio 2018, n. 8/2018/G, sull’”E-commerce e il sistema fiscale“. La Corte osserva come si imponga prioritariamente la questione dell’individuazione delle funzioni che contribuiscono alla creazione del valore per il gruppo nel suo complesso e, quindi, “di quale parte di reddito possa ritenersi generata in un determinato Paese”.

[46] Ai sensi dell’art. 113 TFUE, il Consiglio, deliberando all’unanimità, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione della legislazione degli Stati membri relativa ad altre imposte indirette, nella misura in cui sia necessaria per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni di concorrenza.

[47] La proposta, come osserva la stessa relazione di accompagnamento, è coerente con la strategia per il mercato unico digitale, COM (2015) 192 final.

[48] La partecipazione dell’utente/consumatore, passiva o addirittura attiva, di intensità più o meno maggiore, rende il destinatario dei servizi digitali esso stesso input del processo di creazione del valore, alla stregua di un fattore produttivo.

[49] Varoufakis, “A Tax on Robots?”. Innovation & Technology. https://www.project-syndicate.org/commentary/bill-gates-tax-on-robots-by-yanis-varoufakis-2017-02?barrier=accesspaylog Retrieved 4 May 2019., che ha proposto una variazione del reddito di base universale chiamata “dividendo di base universale” per combattere la polarizzazione del reddito conseguente alla diffusione in modo ineguale dei robot.

Avv. Martina Liaci

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