Robin tax: trattamento delle eccedenze pregresse

Redazione 25/09/12
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Con risoluzione n. 87/E del 14 settembre 2012, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di recupero dell’eccedenza a credito relativa alla maggiorazione all’Ires di cui all’art. 81 del D.L. 112/2008 (cosiddetta “Robin Tax”), emergente dalla dichiarazione UNICO 2011 Società di capitali, da parte di una società non più tenuta alla compilazione dell’apposita sezione XI-A, “Addizionale per il settore petrolifero e dell’energia elettrica”, del quadro RQ.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha osservato che la sezione II del quadro RX accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi in dichiarazione. Una volta indicate nella sezione in parola, le eccedenze possono essere utilizzate precise modalità, quali richieste a rimborso, la compensazione orizzontale o, infine, la cessione ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

Pertanto, qualora il contribuente intenda utilizzare l’eccedenza a credito maturata nel periodo d’imposta precedente nei modi sopra descritti, può correttamente riportare l’eccedenza stessa nella sezione II del quadro RX senza compilare la sezione XI-A del quadro RQ.

Se il contribuente, invece, prevedendo di essere nuovamente assoggettato alla maggiorazione nei successivi periodi d’imposta, intende mantenere la possibilità di utilizzare l’eccedenza a scomputo della maggiorazione a debito eventualmente dovuta in futuro, può continuare ad indicare la medesima eccedenza nella sezione XI-A del quadro RQ.

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