Lilla Laperuta
Sul supplemento ordinario n. 171 alla Gazzetta ufficiale n. 187 dell’11 agosto scorso è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n. 134 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto sviluppo).
Fra le novità si segnalano quelle apportate dall’articolo 46bis in materia di flessibilità in entrata e ammortizzatori sociali (mobilità fino al 2014) alla recente legge 28 giugno 2012, n. 92 recante la riforma del lavoro (riforma Fornero).In particolare, l’ultima parte dell’articolo 70, comna 1 del D.Lgs. 276/2003, alla luce delle novità introdotte, prevede ora che per il 2013 i percettori di prestazioni integrative del salario o di sotegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali, fermi restando i vincoli vigenti in materia di contenimento delle spese di personale) nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare.
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