Ritardo aereo: come farsi risarcire?

Redazione 11/08/16
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Il viaggio è bell’e pronto: l’albergo è prenotato e tutti gli spostamenti sono stati programmati in modo da godere il miglior rapporto qualità prezzo. Ma se il volo ritarda, una vacanza da sogno può trasformarsi all’improvviso in un incubo.

Come si può fare per evitare che vada tutto all’aria? In caso di ritardo aereo, il cliente può chiedere il risarcimento del danno: in quali casi e a che condizioni ciò è possibile?

La Carta dei diritti del passeggero dell’ENAC

Oltre alla normativa comunitaria (regolarmente recepita in Italia), l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia) ha stilato un’apposita guida che racchiude tutte le informazioni utili per il viaggiatore, nonché i suoi diritti e doveri: la Carta dei diritti del passeggero.

Secondo tale carta, nel caso in cui ci fosse ritardo prolungato della partenza del volo, i viaggiatori hanno diritto a ricevere informazioni adeguate sulla causa e sulla durata del ritardo, così come a essere assistiti nel luogo in cui si trovano costretto ad aspettare.

In particolare, è dovere della compagnia aerea di provvedere affinché il viaggiatore resti in condizioni agiate durante l’attesa, cioè abbia cibo e bevande. Anche l’eventuale sistemazione in albergo sarà a spese della compagnia aerea, incluso il trasferimento dall’hotel all’aeroporto e viceversa.

Inoltre, a ciascun passeggero spetteranno due telefonate, il risarcimento del biglietto aereo e, nel caso in cui il cliente decida dopotutto di rinunciare al viaggio inizialmente pianificato, dell’eventuale biglietto di ritorno nel luogo di partenza.

Il diritto all’assistenza e al rimborso del biglietto 

Il diritto all’assistenza è riconosciuto secondo tratta – intracomunitaria o internazionale – e la distanza percorsa. Per quanto riguarda i voli all’interno della Comunità europea. Per voli entro i 1500 km di distanza, l’assistenza è garantita nel caso di un ritardo superiore alle 2 ore, mentre per voli oltre i 1500 km, il ritardo deve essere invece di almeno 3 ore.

Per i voli internazionali, la disciplina muta in parte. Per le tratte che siano pari o inferiori ai 1500 km, è garantita l’assistenza in caso di ritardo superiore alle 2 ore. Per le tratte che abbiano una distanza compresa tra i 1500 km e i 3000 km, bisogna che il ritardo sia di almeno 3 ore. Per le tratte superiori i 3500 km, il ritardo del volo deve essere almeno di 4 ore.

Passate le 5 ore, è facoltà del passeggero di rinunciare al volo senza pagare penali, ottenendo il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Priorità nell’assistenza è data alle persone con handicap e ai bambini, i soggetti che possono risentire maggiormente del ritardo.

Il passeggero non è tenuto ad alcun pagamento suppletivo nel caso in cui la compagnia gli offrisse una sistemazione di classe superiore a quella prevista dal proprio titolo di viaggio.

Nel caso contrario, cioè in cui sistemazione del passeggero fosse in una classe inferiore a quella prenotata, il viaggiatore avrà 7 giorni per chiedere il rimborso del biglietto, tramite transazione elettronica o a mezzo contante. Anche in tal caso il rimborso può variare secondo il tipo di tratta.

Per Voli intracomunitari e internazionali pari o inferiori ai 1500 km, il rimborso sarà pari 30% del prezzo del biglietto. Per i voli intracomunitari superiori ai 1500 km e voli internazionali compresi tra 1500 e 3500 km, sarà del 50% del prezzo del biglietto. Per Voli internazionali superiori ai 3500 km, sarà del 75% del prezzo del biglietto.

Inoltre è possibile per la compagnia e il passeggero accordarsi sulla sostituzione del rimborso monetario con un buono viaggio o altri servizi aggiuntivi.

La possibilità di agire in giudizio

Tale forma di tutela previste in caso di disservizio, secondo quanto stabilito dalla Carta del passeggero, non preclude la possibilità di agire in giudizio a titolo risarcitorio fino a un massimo di 4831 euro.

Il risarcimento non è però dovuto se la compagnia riesce a dimostrare che siano state adottate tutte le misure necessarie e possibili tese a evitare il ritardo, o alternativamente che non sia stato possibile adottare tali misure. 

Se “il gioco vale la candela” va valutato perciò caso per caso, per poi adire agli strumenti processuali preposti. D’altro canto, il risarcimento per danni da ritardo può esser richiesto solo a quelle compagnie aeree che siano state regolarmente registrate in uno dei Paesi firmatari della Convenzione di Montreal del 1999.

Nel caso in cui i passeggeri raggiungano la destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo pubblicato, spetta loro la stessa compensazione pecuniaria prevista per alcuni casi di cancellazione del volo.

Tale diritto, viene tuttavia meno se la compagnia aerea dà prova che il ritardo prolungato sia stato causato da circostanze eccezionali, come per esempio situazioni di emergenza o altre circostanze imprevedibili che hanno comportato una sosta necessaria.

Modalità e condizioni per i reclami

reclami per ritardo devono essere presentati in primo luogo alle compagnie aeree interessate. Nel caso in cui non si ottengano risposte adeguate entro 6 settimane, il passeggero scontento avrà la possibilità di presentare un ulteriore reclamo presso le sedi dell’Enac in ogni aeroporto nazionale laddove il volo atterrato per i disservizi avvenuti al di fuori dell’Unione Europea, della Norvegia, Islanda e Svizzera; così come in tutti gli altri Organismi di riferimento presenti in qualunque Stato.

Sul sito dell’Enac, oltre ai tradizionali mezzi di posta, fax ed e-mail, è possibile inviare reclami tramite un apposito modulo online, al fine di consentire una più veloce ed efficiente raccolta di tutti i dati necessari.

Per poter ricevere ogni forma di tutela di questo tipo, il passeggero deve possedere un biglietto aereo e una prenotazione confermata; oltre ad essersi presentato all’accettazione nei modi e tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea – in ogni modo non meno di quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza indicata.

Tali forme di tutela sono precluse a quei passeggeri che viaggino gratis o che abbiano tariffe agevolate non disponibili al pubblico – come ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree o gli operatori turistici. Ciò vale anche per coloro ai quali sia negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o per colpa di documenti di viaggio non validi.

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