Ritardi procedimentali, nuovi rimedi fra le misure per la crescita del Paese

Redazione 05/09/12
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Lilla Laperuta

 

Si infittiscono ancora i rimedi giuridici volti a tutelare i cittadini dagli effetti lesivi del silenzio delle pubbliche amministrazioni in riposta al principio di doverosità dell’esercizio del potere di provvedere. Dopo i recenti interventi di modifica apportati dal D.L. 5/2012 (decreto semplificazioni) all’art. 2 (Conclusione del procedimento) della L. 241/1990 nella direzione di una maggiore certezza dei tempi, nuovi ritocchi sono stati introdotti dal D.L. 83/2012 (decreto sviluppo) convertito dalla L. 134/2012.

Ora il succitato articolo 2, nella formulazione da ultimo integrata dal legislatore, prevede la seguente strategia per la prevenzione e cura dell’inerzia della P.A.:

a) tutte le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione devono essere trasmesse in via telematica alla Corte dei conti;

b) la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;

c) il vertice politico dell’amministrazione deve individuare, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia;

d) per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni suddette, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria;

e) decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al dirigente sub c) affinché in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

f) il medesimo dirigente, entro il 30 gennaio di ogni anno, dovrà comunicare all’organo politico i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.

Nella stessa ottica, quella di dare cioè rilevanza alla tempistica procedimentale, leggasi anche l’altra modifica all’art. 19 L. 241/1990 in materia di segnalazione certifica di inizio attività. La modifica apportata prevede che nei casi in cui la normativa vigente richiede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

 

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