Risulta la legittimità dell’intervento di integrazione documentale disposto da una stazione appaltante per effetto dell’insufficienza delle attestazioni notarili relativi al possesso di pieni poteri di sottoscrizione in capo agli agenti sottoscrittori de

Lazzini Sonia 22/02/07
Scarica PDF Stampa
Il Tar Campania, Napoli, con la sentenza numero 7587 del 28 settembre 2006, in tema di possibilità di richiedere un’integrazione ad una precedente autentica notarile, così si esprime:
 
<Parimenti infondata si presenta l’ulteriore censura volta a contestare la legittimità dell’intervento di integrazione documentale disposto dalla stazione appaltante per effetto dell’insufficienza delle attestazioni notarili relativi al possesso di pieni poteri di sottoscrizione in capo agli agenti sottoscrittori delle polizze.
 
Ed, invero – premesso, in termini generali, che nello svolgimento delle gare per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, la richiesta di completamento della documentazione e delle dichiarazioni presentata ovvero di trasmissione dei necessari chiarimenti è rimessa al prudente apprezzamento dell’amministrazione, senza che, in assenza di regole tassative e di preclusioni imposte, l’esercizio di tale facoltà possa configurare una violazione della par condicio dei conterresti, rispetto ai quali, al contrario, assume rilievo l’effettività del possesso dei requisiti – con riferimento al caso di specie si osserva come tale potere di richieste integrative risulti correttamente esercitato sulla scorta dell’accertata discrasia tra le previsione di bando (che imponevano di presentare una polizza fideiussoria corredata da apposita dichiarazione notarile che accertasse non solo l’identità della sottoscrittore della garanzia, ma anche l’esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza della società assicuratrice a rilasciare la tipologia di polizza richiesta) e le attestazioni notarili presentate dalla cinque ditte ammesse alla gara, contenenti dichiarazioni non del tutto univoche sul punto.
 
Ne deriva che correttamente la stazione appaltante – ritenuto che, da un lato, la non univoca dichiarazione resa dal notaio non concretizza un inadempimento delle imprese concorrenti in ragione della sua provenienza da un terzo soggetto e del suo tenore testuale;
 
e, dall’altro, che il carattere perplesso e non immediatamente percepibile del contenuto di una dichiarazione già resa, a fronte dell’interessa dell’amministrazione ad avere certezza in ordine a siffatto aspetto, giustificasse l’attivazione del potere di richiesta di integrazione documentale senza incidere sul principio del par condicio – ha disposto l’ammissione dell’odierna controinteressata e delle altre ditte a condizione che le stesse producessero, entro il termine perentorio di cinque giorni, idonea documentazione comprovante l’esistenza in capo all’agente che ha impegnato la società assicurativa relativamente alle polizze ed impegni richiesti dal punto 4/j) del disciplinare di gara>
 
a cura di *************
 
  
 n. 7587/06 .   Reg.Sent.
REPUBBLICA    ITALIANA      
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione Ottava, composta dai signori
***************                Presidente
 
********************     Componente
 
**************                 Componente relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
 
 
sul ricorso n. 7969/2005 proposto da ****************, in proprio e quale legale rapp.te della società Termotetti Costruzioni s.r.l. e nella qualità di mandante dell’ATI Onica s.r.l con ***** s.r.l (mandataria), rapp.ta e difesa dall’avvocato ***************************, presso cui domicilia in Napoli, alla via del Parco margherita 31 (studio Lemmo)
 
RICORRENTE
 
CONTRO
 
Comune di Morcone, in persona del Sindaco p.t.m rappresentato e difeso dall’avv. ************, presso cui domicilia in Napoli alla via Labriola, *************, studio Anatrilello
 
RESISTENTE
 
NONCHÉ
 
Rillo Costruzioni s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t, in proprio e quale capogruppo della costituenda ATI con la società CMM Costruzioni Meccaniche Meola s.r.l., nonché nell’interesse della società CMM Costruzioni Meccaniche Meola, in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale mandante del predetto raggruppamento, rappresentate e difese dall’avv. ****************, presso cui domiciliano in Napoli alla via Melisurgo 4
 
CONTROINTERESSATE
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
 
dei verbali di gara n. 2 (del 2 agosto 2005), n. 3 (del 7 settembre 2005), n. 4 (del 23 settembre 2005), nella parte in cui escludono la ricorrente dalla procedura di aggiudicazione dei lavori per la costruzione del Centro Servizi Enogastronomici dell’Alto *******;
dei medesimi verbali nn. 2 e 3 nella parte in cui ammettono alla gara in questione l’ATI Rillo – CMM
della nota del responsabile del Settore Tecnico che ha chiesto ala ricorrente (ed ad altre quattro ATI) di presentare entro 5 giorno (a pena di esclusione) una dichiarazione notarile integrativa a conferma dei poteri di firma dell’agente assicurativo per quanto riguarda il rilascio della cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva e la polizza per i rischi dell’esecuzione dell’opera;
della determinazione n. 265/2005 recante il provvedimento di aggiudicazione della gara in questione disposto in favore dell’ATI Rillo-CMM s.r.l.;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
nonché
 
per il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente;
 
Visti gli atti tutti della causa.
 
Designato alla pubblica udienza del 19 giugno 2006 il relatore dr. **************.
 
Uditi gli avvocati come da verbale d’udienza;
 
Ritenuto in fatto
 
 Con ricorso regolarmente notificato e depositato, parte ricorrente, premesso che:
 
l’amministrazione resistente bandiva una gara avente ad oggetto la realizzazione di lavori per la costruzione del Centro Servizi Enogastronomici dell’Alto *******, prevedendo al punto 4j del disciplinare di gara, la necessaria produzione di una attestazione dei poteri di firma dell’agente assicurativo da parte del notaio;
che cinque delle ditte partecipanti (tra cui l’ATI ricorrente e quella odierna controinteressata), riscontrata l’equivocità dell’attestazione notarile allegata alla polizza fideiussoria, venivano invitate a presentare entro 5 giorno (a pena di esclusione) una dichiarazione notarile integrativa a conferma dei poteri di firma dell’agente assicurativo per quanto riguarda il rilascio della cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva e la polizza per i rischi dell’esecuzione dell’opera;
che l’ATI ricorrente, ritenendo idonea la propria originale documentazione, non dava seguito a tale richiesta integrativa, venendo così esclusa dalla gara de qua, la quale veniva aggiudicata all’ATI odierna controinteressata;
tutto ciò premesso, impugna gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento e deducendo diverse censure per violazione di legge, della lex specialis e di eccesso di potere in relazione a diverse figure sintomatiche.
 
 Costituitasi l’amministrazione comunale resistente, contrastava il ricorso chiedendone la declaratoria di inammissibilità, nonché l’integrale rigetto. Si costituiva altresì l’ATI Rillo-CMM, odierna controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso e presentando gravame incidentale
 
 All’udienza del 19 giugno 2006, il ricorso è stato discusso e ritenuto per la decisione.
 
Considerato in diritto
 
 Il ricorso principale è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, di tal che può prescindersi dall’esame delle eccezioni di rito e dei motivi di gravame incidentale introdotti dalle difese dell’amministrazione resistente e dalla società controinteressata.
 
 Deve, in termini generali, osservarsi come l’articolata impugnazione spiegata da parte ricorrente si dispieghi lungo una duplice prospettiva di gravame, strutturalmente volta a contestare la legittimità, da un lato, del provvedimento di aggiudicazione disposta in favore dell’odierna controinteressata e, dall’altro, del provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti; e ciò in ragione del duplice interesse sotteso al ricorso, da individuarsi rispettivamente nella pretesa al conseguimento della commessa pubblica (previa estromissione dell’offerta presentata dall’odierna controinteressata o comunque valutazione della propria offerta) ed in quello (cd. strumentale) alla ripetizione dell’intera procedura di gara con conseguente chance di possibile aggiudicazione (previa estromissione di tutte le imprese partecipanti alla presente procedura di gara).
 
Ne deriva che priorità logico-giuridca riveste l’esame delle doglianze relative alla legittimità del provvedimento di aggiudicazione disposto dall’amministrazione resistente nei confronti della ATI Rillo Costruzioni –CMM Costruzioni Meccanica s.r.l., le quali si articolano lungo due distinte censure volte a dimostrare la necessaria esclusione di quest’ultima per irregolarità della relativa offerta sanzionata con l’estromissione della gara: per un verso, viene evidenziato che la polizza presentata dalla società *****, capogruppo mandataria della Ati costituita con la CMM, non reca la intestazione e la sottoscrizione di quest’ultima società mandante, in contrasto con quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 8/2005) in ordine alla necessità della intestazione della polizza a tutte le imprese che intendono costituirsi in Ati; per altro verso, viene in rilievo la circostanza relativa alla illegittimità della procedura di integrazione documentale in forza della quale la stazione appaltante ha richiesto a tutte le imprese partecipanti di chiarire la portata dell’attestazione notarile relativa l’esistenza dei necessari poteri di sottoscrizione in capo all’agente che ha proceduto alla stipula della polizza fideiussoria.
 
      Entrambi questi motivi di doglianza si rilevano, a giudizio del Collegio, privi di fondamento; ed, invero, quanto alla prima contestazione, s’osserva che il richiamo ai condivisibili principi affermati dall’Adunanza Plenaria in punto di intestazione e sottoscrizione della polizza per tutte le imprese della costituenda ATI non si presenta rilevante e conferente al caso di specie in ragione delle specifiche e non contestate previsioni dettate al riguardo dalla lex specialis; ed invero, prevedendo quest’ultima, all’art. 4 del disciplinare di gara, che la documentazione relativa alle cauzioni ed alla polizza assicurativa dovrà essere prodotta esclusivamente dalla ditta capogruppo mandataria, viene in rilievo una precisa ed inequivoca regola di gara cui tanto le imprese partecipanti quanto la commissione erano vincolate (in assenza peraltro di alcuna contestazione in sede amministrativa e giurisdizionale sul punto). Ne deriva la piena regolarità della documentazione all’uopo presentata dalla società *****, quale capogruppo mandataria, in quanto espressamente la lex specialis richiedeva la predisposizione della stessa in tale forma.
 
      Parimenti infondata si presenta l’ulteriore censura volta a contestare la legittimità dell’intervento di integrazione documentale disposto dalla stazione appaltante per effetto dell’insufficienza delle attestazioni notarili relativi al possesso di pieni poteri di sottoscrizione in capo agli agenti sottoscrittori delle polizze. Ed, invero – premesso, in termini generali, che nello svolgimento delle gare per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, la richiesta di completamento della documentazione e delle dichiarazioni presentata ovvero di trasmissione dei necessari chiarimenti è rimessa al prudente apprezzamento dell’amministrazione, senza che, in assenza di regole tassative e di preclusioni imposte, l’esercizio di tale facoltà possa configurare una violazione della par condicio dei conterresti, rispetto ai quali, al contrario, assume rilievo l’effettività del possesso dei requisiti – con riferimento al caso di specie si osserva come tale potere di richieste integrative risulti correttamente esercitato sulla scorta dell’accertata discrasia tra le previsione di bando (che imponevano di presentare una polizza fideiussoria corredata da apposita dichiarazione notarile che accertasse non solo l’identità della sottoscrittore della garanzia, ma anche l’esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza della società assicuratrice a rilasciare la tipologia di polizza richiesta) e le attestazioni notarili presentate dalla cinque ditte ammesse alla gara, contenenti dichiarazioni non del tutto univoche sul punto. Ne deriva che correttamente la stazione appaltante – ritenuto che, da un lato, la non univoca dichiarazione resa dal notaio non concretizza un inadempimento delle imprese concorrenti in ragione della sua provenienza da un terzo soggetto e del suo tenore testuale; e, dall’altro, che il carattere perplesso e non immediatamente percepibile del contenuto di una dichiarazione già resa, a fronte dell’interessa dell’amministrazione ad avere certezza in ordine a siffatto aspetto, giustificasse l’attivazione del potere di richiesta di integrazione documentale senza incidere sul principio del par condicio – ha disposto l’ammissione dell’odierna controinteressata e delle altre ditte a condizione che le stesse producessero, entro il termine perentorio di cinque giorni, idonea documentazione comprovante l’esistenza in capo all’agente che ha impegnato la società assicurativa relativamente alle polizze ed impegni richiesti dal punto 4/j) del disciplinare di gara.
 
Alla luce dei precedenti rilievi, anche le ulteriori contestazioni mosse da parte ricorrente in ordine alla legittimità della propria esclusione non si presentano degne di accoglimento. Ed, invero, innanzitutto, una volta superata la questione relativa all’ammissione dell’ATI Rillo-CMM s.r.l., l’interesse all’aggiudicazione della gara de qua, quale pretesa sostanziale posta a fondamento delle censure relative alla propria esclusione, avrebbe comportato la necessità, in capo all’odierna ricorrente, di dar conto, con univocità di prospettazione in termini quantomeno di rilevante possibilità, della concreta potenzialità della propria offerta economica a determinare un esito a sé favorevole, in ragione, per un verso, del criterio oggettivo di aggiudicazione della gara in questione e, per altro verso, della conoscenza dei ribassi offerti dalle altre ditte ammesse: ne deriva, dunque, l’inammissibilità delle censure relative al provvedimento recante la propria esclusione, in mancanza di alcuna dimostrazione in punto di superamento della prova di resistenza. In ogni caso, le medesime censure non risultano assistite da fondate argomentazioni, atteso che l’omessa tempestiva produzione delle integrazioni documentali, correttamente richieste dalla stazione appaltante sulla scorta dei rilievi sopra formulati ed in ragione della oggettiva perplessità della attestazione notarile originariamente prodotta (essendo incerto se l’accertamento ivi compiuto concernesse la sola identità dell’agente ovvero il suo potere di impegnare la compagnia), costituisce un necessario motivo di esclusione.
 
      Pertanto, alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va respinto in quanto infondato, con conseguente reiezione della consequenziale domanda risarcitoria in assenza di profili di illegittimità nella azione amministrativa.
 
      Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra tutte le parti.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Ottava Sezione di Napoli, definitivamente decidendo sul ricorso emarginato
 
– respinge il ricorso.
 
– spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2006
 
***************           Presidente
 
************** Estensore 
 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento