Art. 578 c.p.p. non applicabile se impugna la parte civile: la Cassazione chiarisce i limiti della disciplina sul risarcimento post-prescrizione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La questione: violazione degli artt. 576 e 578 cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Caltanissetta, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento di una sentenza della Corte di Cassazione, in riforma di una decisione emessa dal Tribunale di Enna, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione al reato di cui all’art. 388, terzo e quarto comma, cod. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione la parte civile, tramite il suo difensore di fiducia e procuratore speciale, eccependo con due motivi la violazione degli artt. 576 e 578 cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale, a seguito di appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, provveduto in ordine alla domanda risarcitoria, pur in presenza di reato estinto per prescrizione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Formulario annotato del processo penale 2025
Il presente formulario è stato concepito per fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione.Attraverso gli schemi degli atti difensivi, sono esaminati i vari istituti processuali alla luce delle novità intervenute nell’ultimo anno, con l’evidenziazione della normativa di riferimento e delle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La selezione delle formule, accompagnate da suggerimenti per una migliore redazione di un atto, tiene conto degli atti che un avvocato è chiamato a predisporre come difensore dell’imputato, ma anche come difensore delle parti private (parte civile, persona offesa, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Il volume contiene sia gli atti che vanno proposti in forma scritta, sia quelli che, pur potendo essere proposti oralmente nel corso di un’udienza, sono di più frequente utilizzo.Un approfondimento particolare è dedicato al fascicolo informatico e al processo penale telematico, alla luce del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha introdotto rilevanti novità in materia di tempi e modi del deposito telematico.Completa il volume una sezione online in cui sono disponibili le formule anche in formato editabile e stampabile. Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
Valerio de Gioia, Paolo Emilio de Simone | Maggioli Editore 2025
89.30 €
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la disciplina di cui all’art. 578 cod. proc. pen. non è applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l’art. 576 cod. proc. pen. riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda (in tal senso anche Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016; Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006).
Potrebbe interessarti anche: Prescrizione del reato: l’imputato viene prosciolto ex art. 578 c.p.p.
3. Conclusioni: la disciplina dell’art. 578 c.p.p. non si applica quando a proporre appello o ricorso è la parte civile
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando non è applicabile la disciplina di cui all’art. 578 c.p.p. che, come è noto, dispone quanto segue: “1. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 1-bis. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione”.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la disciplina dell’art. 578 c.p.p. non si applica quando l’impugnazione è proposta dalla parte civile, che ha diritto, ai sensi dell’art. 576 c.p.p.[1], a una decisione autonoma e piena sul merito della propria domanda.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare l’inapplicabilità di siffatto articolo 578 del codice di rito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “1. La parte civile può proporre impugnazione, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito. 2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell’articolo 542”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento