Risarcimento del danno per equivalente

Lazzini Sonia 28/04/11
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Risarcimento del danno per equivalente – applicazione della norma di cui all’articolo 2049 cc – solo nei rapporti interni tra committente e appaltatore – non possibile nel campo dell’edilizia convenzionata – il generico richiamo a funzioni di controllo e di vigilanza non appare conferente – la responsabilità oggettiva non può applicarsi alla delegazione di funzioni amministrative in materia di edilizia convenzionata.

Deve al riguardo rilevarsi che qui non si tratta né dell’esecuzione di un’opera pubblica mediante appalto o concessione, e né di una attività istituzionale direttamente imputabile al Comune per cui possa esser invocato l’art. 2049 c.c. concernente la responsabilità oggettiva dei padroni e dei committenti.

Nel campo dell’edilizia convenzionata, il soggetto attuatore, che costruisce ed assegna gli alloggi ai proprio soci, è in concreto il beneficiario immediato dell’intervento per cui deve ritenersi che, con il trasferimento di funzioni conseguenti al conferimento del mandato, vengano trasferite anche le responsabilità relative allo svolgimento di una procedura espropriativa, che avviene a suo autonomo ministero e nel suo esclusivo interesse.

In assenza di una disposizione normativa ad hoc che affermi tale responsabilità anche il generico richiamo a funzioni di controllo e di vigilanza non appare conferente, perché tali poteri possono essere riconosciuti solo nei rapporti interni tra committente e appaltatore, e sono correlati alla riduzione o all’eliminazione della sfera di autonomia decisionale di questi ultimi e, solo in base ad una disposizione testuale o negoziale, può assumere rilevanza nei confronti dei terzi.

In sostanza deve ritenersi che, nel caso in esame, a nulla possano rilevare le pretese inadempienze dell’ente delegante nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo nello svolgimento della procedura ablatoria.

In conclusione sul punto, la non riferibilità diretta all’ente dall’illecita occupazione fa sì che, nel caso, venga meno le ragioni logiche e giuridiche su cui è fondato l’art. 2049 c.c. , vale a dire l’utilità per il committente e la mancanza di autonomia e di gestione per il delegato, per cui, di conseguenza, la responsabilità oggettiva non può applicarsi alla delegazione di funzioni amministrative in materia di edilizia convenzionata.

Ciò posto, sotto altro profilo, si deve comunque rilevare come, secondo le regole generali del “neminem ledere”, la dimostrazione della sussistenza delle circostanze che comportino la deroga al principio della responsabilità del solo esecutore dell’intervento deve infatti far carico al danneggiato (arg. ex. Cassazione civile , sez. III, 27 maggio 2010 , n. 12971).

In conseguenza, per poter riscontrare una corresponsabilità solidale dell’ente delegante, deve comunque non essere dimostrata in concreto l’esistenza di un elemento causalmente efficiente in merito al mancato conseguimento del decreto di esproprio.

Prova che qui, sia pure in coerenza con l’impostazione dell’appello, è comunque mancata.

Alla luce del criterio dell’utilità e della riferibilità diretta del Consorzio “Mugnano 2” dell’illecito devono comunque ritenersi esatte le conclusioni del TAR campano, per cui:

a. che il Consorzio e la parte ricorrente, potevano addivenire ad un accordo in applicazione dell’art.35 del Decr. Legisl. n.80/1998 con effetti traslativi della proprietà, che prevedesse la corresponsione di una somma specificamente individuata nell’accordo stesso del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007), con riferimento al valore venale del bene al tempo della cessazione del periodo di occupazione legittima; oltre al danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, computato attraverso la maggiorazione della sorta capitale con gli interessi moratori sinora maturati; depurata delle somme medio tempore già percepite dalla parte ricorrente, a qualunque titolo; ed ulteriormente maggiorate dei relativi accessori del credito;

b. che, in difetto di tale accordo l’Amministrazione potesse comunque acquisire il terreno e risarcire il danno per equivalente, determinando l’importo da erogare con le medesime modalità di cui sopra;

c. che, nel caso di restituzione dell’immobile invece, il Consorzio dovrà risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo, cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sino a quella della effettiva restituzione, oltre gli interessi moratori.

Infine alla luce delle espresse statuizioni di cui sopra, erroneamente la parte appellante assume che non è stato pronunciato la condanna al risarcimento del danno in caso di accordo sub a) o di restituzione del bene sub c).

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 749 del 2 febbraio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

N. 00749/2011REG.PROV.COLL.

N. 09615/2009 09615/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9615 del 2009, proposto da ***

contro***

nei confronti di***

per la riforma***

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il Cons. ***************** e uditi per le parti gli avvocati ****** su delega di ********** e ******;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il presente gravame è diretto avverso la sentenza con cui il TAR per la Campania-Napoli nell’accogliere il ricorso dell’appellante Parrocchia, ha condannato solo il Consorzio Mugnano Due — e non l’amministrazione Comunale – al risarcimento dei danni conseguenti all’illecita apprensione di un suo fondo per la realizzazione di un piano di edilizia convenzionata.

Il ricorso è affidato ad un’unica rubrica di gravame relativa alla violazione ed alla falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 35-60 della legge 22 ottobre 1971 n. 865; nonché contraddittorietà e carenza della motivazione.

Nessuna delle appellate si è formalmente costituita in giudizio.

Chiamata all’udienza pubblica di discussione gli avvocati patrocinatori dell’appellante, la causa è stata ritenuta dal collegio in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con la sentenza gravata, il TAR campano ha condannando solo il Consorzio Mugnano Due al risarcimento dei danni per la decorrenza del termine di cinque anni dal momento dell’adozione del decreto di occupazione d’urgenza senza che fosse emanato il decreto di esproprio.

Assume la Parrocchia appellante l’erroneità della sentenza nella parte in cui:

— non condanna anche il Comune in solido al risarcimento del danno;

— non ammette il risarcimento anche nelle ipotesi di accordo o di cessione all’Amministrazione Comunale ex art. 43 del D.P.R. n.327/2003 (peraltro,come è noto, nelle more dichiarato successivamente incostituzionale dalla Corte costituzionale,sent. 8 ottobre 2010, n. 293).

Il Comune di Mugnano, per non avere esercitato il potere di vigilanza e controllo, sarebbe dunque responsabile in solido con il Consorzio “Mugnano due”, della mancata tempestiva conclusione della procedura espropriativa condotta dal medesimo. In conformità alle regole derivanti dal combinato disposto degli articoli 35e 60 della legge 21 ottobre 1971 n. 865, anche nelle ipotesi di delega, in cui il concessionario che agisce in nome e per conto dell’amministrazione comunale, il Comune concedente non si spoglierebbe dei poteri di controllo e di vigilanza rimanendo conseguentemente responsabile in solido con il concessionario delle obbligazioni risarcitorie conseguente all’omessa tempestiva conclusione della procedura relativa (cfr. Cassazione Civile,SS. UU. 23 novembre 2007 n. 24.397; idem 9 ottobre 2007 n. 21.096).

L’illiceità della condotta, consistente la mancata tempestiva adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, dovrebbe essere posto solidalmente a carico dell’amministrazione titolare del relativo potere.

L’assunto va complessivamente disatteso.

La concessione di aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare disposta, ai sensi dell’art. 35 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, dal comune a favore dei soggetti che s’impegnano a costruire le case, è accompagnata da una convenzione che prevede, tra l’altro, le sanzioni a carico del concessionario per l’inosservanza degli obblighi stabiliti dalla convenzione medesima.

Né l’art. 35 e né l’art. 60 della L. 22 ottobre 1971 n. 865 affermano espressamente una responsabilità oggettiva degli enti concedenti, così come affermato dalla giurisprudenza invocata dalla Parrocchia ricorrente.

Pertanto qualora l’amministrazione avvalendosi dello schema di cui agli art. 35 e 60 L. n. 865 del 1971 affidi ad soggetto attuatore la realizzazione dell’intervento, e nello stesso tempo gli deleghi gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’illecito in cui consiste l’occupazione appropriativa, comportante la perdita della proprietà del privato, deve ritenersi ascrivibile anzitutto al soggetto che ne è l’autore materiale ed il beneficiario dell’illecito.

Deve al riguardo rilevarsi che qui non si tratta né dell’esecuzione di un’opera pubblica mediante appalto o concessione, e né di una attività istituzionale direttamente imputabile al Comune per cui possa esser invocato l’art. 2049 c.c. concernente la responsabilità oggettiva dei padroni e dei committenti. Nel campo dell’edilizia convenzionata, il soggetto attuatore, che costruisce ed assegna gli alloggi ai proprio soci, è in concreto il beneficiario immediato dell’intervento per cui deve ritenersi che, con il trasferimento di funzioni conseguenti al conferimento del mandato, vengano trasferite anche le responsabilità relative allo svolgimento di una procedura espropriativa, che avviene a suo autonomo ministero e nel suo esclusivo interesse.

In assenza di una disposizione normativa ad hoc che affermi tale responsabilità anche il generico richiamo a funzioni di controllo e di vigilanza non appare conferente, perché tali poteri possono essere riconosciuti solo nei rapporti interni tra committente e appaltatore, e sono correlati alla riduzione o all’eliminazione della sfera di autonomia decisionale di questi ultimi e, solo in base ad una disposizione testuale o negoziale, può assumere rilevanza nei confronti dei terzi.

In sostanza deve ritenersi che, nel caso in esame, a nulla possano rilevare le pretese inadempienze dell’ente delegante nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo nello svolgimento della procedura ablatoria.

In conclusione sul punto, la non riferibilità diretta all’ente dall’illecita occupazione fa sì che, nel caso, venga meno le ragioni logiche e giuridiche su cui è fondato l’art. 2049 c.c. , vale a dire l’utilità per il committente e la mancanza di autonomia e di gestione per il delegato, per cui, di conseguenza, la responsabilità oggettiva non può applicarsi alla delegazione di funzioni amministrative in materia di edilizia convenzionata.

Ciò posto, sotto altro profilo, si deve comunque rilevare come, secondo le regole generali del “neminem ledere”, la dimostrazione della sussistenza delle circostanze che comportino la deroga al principio della responsabilità del solo esecutore dell’intervento deve infatti far carico al danneggiato (arg. ex. Cassazione civile , sez. III, 27 maggio 2010 , n. 12971).

In conseguenza, per poter riscontrare una corresponsabilità solidale dell’ente delegante, deve comunque non essere dimostrata in concreto l’esistenza di un elemento causalmente efficiente in merito al mancato conseguimento del decreto di esproprio.

Prova che qui, sia pure in coerenza con l’impostazione dell’appello, è comunque mancata.

Alla luce del criterio dell’utilità e della riferibilità diretta del Consorzio “Mugnano 2” dell’illecito devono comunque ritenersi esatte le conclusioni del TAR campano, per cui:

a. che il Consorzio e la parte ricorrente, potevano addivenire ad un accordo in applicazione dell’art.35 del Decr. Legisl. n.80/1998 con effetti traslativi della proprietà, che prevedesse la corresponsione di una somma specificamente individuata nell’accordo stesso del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007), con riferimento al valore venale del bene al tempo della cessazione del periodo di occupazione legittima; oltre al danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, computato attraverso la maggiorazione della sorta capitale con gli interessi moratori sinora maturati; depurata delle somme medio tempore già percepite dalla parte ricorrente, a qualunque titolo; ed ulteriormente maggiorate dei relativi accessori del credito;

b. che, in difetto di tale accordo l’Amministrazione potesse comunque acquisire il terreno e risarcire il danno per equivalente, determinando l’importo da erogare con le medesime modalità di cui sopra;

c. che, nel caso di restituzione dell’immobile invece, il Consorzio dovrà risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo, cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sino a quella della effettiva restituzione, oltre gli interessi moratori.

Infine alla luce delle espresse statuizioni di cui sopra, erroneamente la parte appellante assume che non è stato pronunciato la condanna al risarcimento del danno in caso di accordo sub a) o di restituzione del bene sub c).

In conclusione l’appello è complessivamente infondato e deve essere respinto.

In relazione alla mancata costituzione delle controparti non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

1. respinge l’appello, come in epigrafe proposto.

2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

****************, Presidente FF

*************, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

****************, Consigliere

Umberto Realfonzo, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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