Risarcimento del danno derivante dalla lesione alla reputazione per illegittima levata di protesto

Bardaro Luca 25/10/07
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Corte di cassazione, sentenza 18 aprile 2007 n. 9233.
Con la sentenza in rassegna la Corte di cassazione torna ad affrontare la problematica concernente il risarcimento del danno derivante dalla lesione alla reputazione per illegittima levata di protesto. I giudici di piazza Cavour enunciano il principio secondo il quale la perdita della immagine professionale o sociale, la quale di per sé costituisce danno reale, deve essere risarcita (sia a titolo contrattuale per inadempimento che a titolo extracontrattuale in base alla clausola generale del neminem laedere) in modo satisfattivo ed equitativo, se la peculiare figura del danno lo richiede. In tal senso gli ermellini, accogliendo le doglianze prospettate dal ricorrente, hanno rievocato l’unanime orientamento giurisprudenziale sul punto (ex plurimis Cass. n. 2576/96; Cass. n. 11103/98; Cass. n. 4881/01), per il quale il risarcimento del danno conseguente alla lesione della reputazione personale costituirebbe danno ingiusto “in re ipsa”.
Protesto illegittimo e lesione della reputazione
Nell’attuale sistema normativo e nella prassi quotidiana i titoli di credito rappresentano a seconda della tipologia all’uopo utilizzata uno strumento di pagamento o uno strumento di credito. Se nel termine indicato nella cambiale tratta o pagherò cambiario, il trattario o l’emittente non provvede a rifondere la somma indicata nel titolo di credito nel termine per la presentazione, il soggetto creditore della somma ivi indicata potrà agire al fine di ottenere quanto dovuto. In tal senso, efficace rimedio è il protesto, cioè un atto unilaterale di natura pubblica per mezzo del quale si attiva una procedura di tipo “sanzionatorio” che incide negativamente sulla sfera giuridica del debitore. E’ chiaro che il protesto, incidendo negativamente sul diritto all’immagine, sull’onore e sulla reputazione della persona interessata, qualora venga elevato illegittimamente si ripercuote sulla stessa persona fisica e/o giuridica, ledendola nei suoi primari diritti. La giurisprudenza, secondo un orientamento ormai consolidato, ha precisato che il protesto può considerarsi legittimo solo quando vi è il rifiuto della banca di pagare, in una situazione di effettiva inesistenza di fondi; pertanto, l’assenza di questo presupposto rappresenta una figura sintomatica di illegittimità del protesto. In assenza di un giustificato rifiuto nel pagamento, il protesto non dovrebbe essere elevato e di conseguenza sorge una responsabilità di tipo risarcitorio del trattario per inadempimento contrattuale, inadempimento che deriva direttamente dalla convenzione di assegno[1]. Inoltre, è pacifico che la pubblicazione di un protesto illegittimo o erroneamente levato determini la responsabilità del pubblico ufficiale o del richiedente, quando sia possibile dimostrare il carattere negligente o doloso del loro comportamento e determini l’insorgere, pertanto, a carico di costoro, dell’obbligo di risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal debitore, la cui situazione economica, tramite la pubblicazione medesima, sia stata falsamente rappresentata[2]
Come immediato corollario ne consegue che in caso di illegittima levata di protesto sorge una responsabilità che dà adito alla parte danneggiata alle pretese risarcitorie. Il danno, sostanzialmente, si concretizza nella lesione della dignità senza che risulti necessario che si abbia una diminuzione della sfera economica e patrimoniale del sofferto protestato.
L’orientamento giurisprudenziale in ordine al danno sofferto: il discrimen probatorio fra il danno patito dal soggetto fisico in quanto tale e il danno patito dal soggetto collegato al discredito economico 
La querelle sottesa all’esame dell’odierno scrivente è foriera di contributi dottrinali e giurisprudenziali, considerata la cotanta rilevanza che il fenomeno della illegittima levata di protesto gode nel panorama sociale. Prendendo le mosse da quello che appare essere l’unanime orientamento giurisprudenziale sul punto, bisogna rilevare come lo stesso filone giurisprudenziale abbia operato una distinzione tra il danno patito dal soggetto fisico in quanto tale, visto nell’ottica di “danno alla reputazione personale” e danno al soggetto per discredito nell’ambito economico, c.d. “danno alla reputazione commerciale”. Nell’alveo normativo del primo postulato rientrano quali tipologie di danno sia quelli di carattere patrimoniale che trovano riscontro nell’art. 2043 c.c. sia quelli di carattere non patrimoniale la cui grundonorm si rinviene nell’art. 2059 c.c.; il secondo postulato è, invece, di natura squisitamente patrimoniale. Occorre precisare, tuttavia che il discrimen fra le due fonti soggettive di danno si ravvisa nel differente onus probandi. In seno al primo, la parte danneggiata si trova in una posizione di favore, in quanto il danno andrà risarcito senza che incomba sul medesimo l’onere di provare il danno sofferto, ma sarà il giudice che ai sensi dell’art. 1226, c.c. valuterà equitativamente l’ammontare. In effetti, stabilito che il protesto cambiario, conferendo pubblicità ipso facto all’insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un’ottica commerciale/imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda – di indubitabile discredito – tanto personale quanto patrimoniale, si deve ritenere che, ove illegittimamente sollevato, ed ove privo di una conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione al protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali[3]. Il danno in tal caso deve ritenersi in re ipsa e dunque non necessita di essere provato nella sua esistenza[4]. Ergo andranno risarciti tutti i danni non patrimoniali eziologicamente connessi alla illegittima levata di protesto, quali ad. es. lesione del diritto all’onore, alla reputazione, all’immagine sociale e, persino alla salute, qualora ad essa sia derivato nocumento dal fatto illecito[5]. Contrariamente, qualora venga in rilievo la posizione soggettiva patrimoniale del danneggiato (rectius c.d. danno da lesione alla reputazione commerciale), gli ermellini recentemente hanno statuito che l’imprenditore ha diritto al risarcimento da parte della banca, dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione della sua reputazione professionale, a prescindere dall’accertamento di un fatto reato[6]. In tale ipotesi, però è indispensabile allegare e provare le specifiche circostanze dalle quali sia possibile desumere una compromissione, nell’ambiente commerciale del credito goduto dal soggetto illegittimamente protestato, come ad es. l’interruzione di forniture o trattative commerciali o di aver comunque subito un pregiudizio al proprio patrimonio oggettivamente rilevabile[7]. Ulteriori riscontri probatori potrebbero essere rappresentati dal fatto che il soggetto titolare di attività commerciale si sia dovuto rivolgere a finanziatori privati a seguito di sospensione degli affidamenti bancari, o di aver subito un pregiudizio economico oggettivamente rilevabile dai bilanci o dalla dichiarazione dei redditi[8]. Ancora elementi utili potrebbero scaturire dall’impossibilità per il danneggiato di aver accesso ai conti correnti, o per essergli stati revocati carta di credito, bancomat[9]. Alla luce di tali orientamenti lapalissiana appare la circostanza che, qualora il soggetto danneggiato non possa utilizzare più quegli strumenti, eseguire le ordinarie operazioni di conto corrente e tuttavia nelle more abbia dovuto provvedere con urgenza al ripristino della liquidità occorsa (domandandola ad es. presso terzi e corrispondendo agli stessi oltre alla sorte capitale anche i dovuti interessi), potrà provare economicamente il danno subito in giudizio sulla base di tali rilievi.  
Chiaro è che in questo modo il danno potrà essere provato nella sua concreta esistenza e nel suo ammontare.
Ai fini della dimostrazione del pregiudizio subito, l’interessato potrà giovarsi non solo di prove storiche o documentali, ma anche di presunzioni semplici[10]. Sulla tipologia del risarcimento, i giudici di Piazza Cavour con l’odierno dictum hanno evidenziato che, quale danno reale, deve essere risarcito sia a titolo contrattuale per inadempimento che a titolo extracontrattuale in base alla clausola generale del neminem laedere in modo satisfattivo ed equitativo, se la peculiare figura del danno lo richiede.
Casus decisus 
A seguito della levata di protesto da parte di ****, ***** proponeva atto di citazione innanzi al Tribunale di Milano, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’illegittimo protesto di una cambiale, peraltro presentata ad un istituto differente da quello indicato dal debitore. Caio nella propria comparsa di costituzione faceva presente che aveva fornito le corrette informazioni alla propria banca e, pertanto ad essa incombeva la responsabilità dell’errore. Il Tribunale adito accertava la responsabilità di **** e lo condannava al risarcimento dei danni così come riportato in sentenza. **** proponeva appello avverso la sentenza del giudice di prime cure e, i giudici di secondo grado, in riforma parziale della pronuncia ex ante richiamata, respingevano la domanda di risarcimento danni e condannavano Tizia alla restituzione delle somme ricevute, confermando nel resto la statuizione e, compensando tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. A seguito di tanto, ***** adiva la Corte di cassazione e i giudici di legittimità accoglievano il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Milano, al fine di provvedere anche per le spese di tale giudizio di cassazione, seguendo il principio della soccombenza.

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Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 23 febbraio-18 aprile 2007, n. 9233
Presidente ******** – Relatore *****
Pm Russo – difforme – Ricorrente M.
 
Svolgimento del processo
 
Con citazione (14 febbraio 1997) M. Grazia convenne dinanzi al tribunale di Milano la Azienda L. e. r. di M. (***********) e ne chiese la condanna al risarcimento di tutti i danni derivati da un illegittimo protesto di una cambiale, presentata ad un istituto diverso da quello indicato dalla debitrice quale banca di appoggio. Si costituiva la convenuta e contestava il fondamento della pretesa, assumendo di aver fornito indicazioni corrette alla propria Banca, sulla quale incombeva la responsabilità dell’errore.
La lite era istruita documentalmente e con sentenza del 23 dicembre 1999 il Tribunale accertava la responsabilità della A. e la condannava al risarcimento della somma di lire 20 milioni, nei limiti del chiesto; condannava la convenuta alla rifusione delle spese di lite.
La decisione era appellata dalla A. che ne chiedeva la riforma sostenendo la non addebitabilità del protesto alla A., bensì alla Banca popolare di Sondrio; resisteva la M. chiedendo la conferma della decisione.
La Corte di appello di Milano con sentenza del 9 luglio 2002 così decideva: in parziale accoglimento dell’appello respinge la domanda di risarcimento danni e condanna la M. alla restituzione delle somme ricevute, conferma nel resto e compensa tra le parti le spese dei due gradi.
Contro la decisione hanno proposto: ricorso principale la M., affidato ad unico motivo; ricorso incidentale al ***** sempre in punto di estraneità al fatto illecito addebitatole. A tale ricorso resiste la M. con controricorso. La ricorrente ha prodotto memoria. I ricorsi sono stati previamente riuniti.
 
Motivi della decisione
 
Merita accoglimento il ricorso principale mentre deve essere rigettato quello incidentale, che pone questione pregiudiziale.
A. Esame della questione pregiudiziale.
Deduce al A. la violazione e o falsa applicazione dell’articolo 1228 Cc, la omessa motivazione su punti decisivi della controversia e la illogicità manifesta della motivazione. La tesi è che la A. non deve rispondere, a titolo di responsabilità per il fatto della Banca (Banca popolare di Sondrio), in quanto essa era titolare di una posizione creditoria nei confronti della M., che aveva rilasciato il titolo cambiario, e non era contrattualmente tenuta ad alcuna prestazione (ff 5 del ricorso incidentale).
La censura ripete il motivo di appello, ma non coglie la ratio decidendi dei giudici del merito che hanno ritenuto (v. ff 7 ed 8 della motivazione della sentenza di appello) la responsabilità contrattuale da inadempimento derivante dalla intercorsa convenzione di rilascio delle cambiali, per transigere un rapporto pregresso tra la M. e la A.. I giudici del merito accertano che il protesto era stato elevato erroneamente per l’invio del titolo ad una banca di appoggio diversa da quella specificatamente indicata dalla debitrice e risultante dal titolo stesso. L’A. risponde dunque direttamente in relazione al proprio inesatto adempimento, e non già ai sensi del citato articolo 1228 Cc. La valutazione della condotta della A. appartiene al prudente apprezzamento delle prove ed è insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivata.
Resta dunque fermo lo accertamento compiuto dai primi giudici in punto di an debeatur ed a titolo di responsabilità contrattuale.
Il ricorso incidentale deve essere rigettato non sussistendo violazione di legge o vizio della motivazione nei termini denunciati.
B. Esame del ricorso principale.
Il ricorrente deduce nell’unico motivo: l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ovvero circa la pretesa lesione della reputazione personale, ed erronea esclusione del diritto al ristoro del danno come danno alla reputazione della persona”.
Il ricorrente sostiene che essendo certa la imputazione soggettiva dello inadempimento alla A., questa, sulla base di consolidata giurisprudenza, era tenuta al risarcimento del danno conseguente alla lesione della propria reputazione personale, e la prova della lesione, contestuale alla prova della illegittimità del protesto, costituiva danno ingiusto “in re ipsa” (come affermato da ultimo da Cassazione 2576/96 e da 11103 /98 e 4881/01).
Poiché questa Corte condivide gli arresti giurisprudenziali richiamati, con una migliore puntualizzazione circa l’ingiustizia del danno che lede la immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inclusa nel cartello dei cittadini insolventi e dunque lesa nella propria immagine sociale (cfr. articolo 2 Costituzione correlato con l’articolo 3 della Costituzione) e socialmente discriminata (cfr: Corte Costituzione 252/83), risulta evidente la erroneità e la contraddittorietà di una motivazione che dopo aver dato per certa la responsabilità da inadempimento, nega poi la quantìficazione equitativa del danno per la perdita della immagine professionale o sociale, la quale di per sé costituisce danno reale, che deve essere risarcito (sia a titolo contrattuale per inadempimento che a titolo extracontrattuale in base alla clausola generale del neminem laedere) in modo satisfattivo, ed equitativo, se la peculiare figura del danno lo richiede (cfr.articolo1226 e 2056 Cc).
L’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dello incidentale determina la cassazione con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche per le spese di questo giudizio di cassazione, seguendo il principio della soccombenza ed attenendosi ai principi di diritto come sopra enunciati.
 
PQM
 
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale, cassa in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
 
 
Dott. ************
 


[1] Ex plurimis, Cass. 17 maggio 1969, n. 1687; Corte d’Appello Perugia 30 novembre 1994.
[2] Si veda Cass. civ., sez. I, 30 agosto 2004, n. 17415 con nota di *************, Pubblicazione di protesti erronei e legittimazione processuale della Camera di Commercio, in La responsabilità civile, V, Torino, 2006, p. 421 ss.
[3] Cass. 5 novembre 1998 n. 11103; si veda da ultimo Cass. n. 14977/2006, ove in riferimento al danno all’immagine patito dal debitore, i giudici di legittimità, avuto riguardo della considerazione che il danno è in re ipsa, affermano che esso andrà senz’altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l’onere di fornire la prova della sua esistenza e essendo, quindi il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore l’uso, da parte del giudice, del relativo potere di liquidazione in via equitativa. Su tale ultimo rilievo si vedano Cass., 5 novembre 1998, n. 11103; Cass. 23 dicembre 1997, n. 13002; ********, Il danno esistenziale come sottospecie del danno alla persona, in Resp. Civ e prev.,4-5,Torino, 2001, p. 777.
[4] Ex plurimis, Cass. 5 novembre 1998, n. 11103; Cass. civ., sez. I, sentenza n. 7687 del 13 aprile 2005.
[5] Tribunale di Bari, sentenza 01 luglio 2004.
[6] Cass. civ., sez. III, sentenza n. 6732/2005, nella quale i Supremi giudici rilevarono felicemente che la dignità sociale rappresenta un bene costituzionalmente tutelato.
[7] Si veda Corte d’Appello di Genova, sez. III, 30 giugno 2005 n. 669; Tribunale di Bari, sentenza 01 luglio 2004.
[8] Tribunale di Bari, sezione III, 6 febbraio 2007 n. 323.
[9] Tribunale di Modena, sez. I, sentenza del 29 marzo 2007.
[10]Si veda in tal senso, L. D’******, Illegittimo protesto, Il danno risarcibile e l’onere della prova, in www.altalex.com, 25 maggio 2007.
 

Bardaro Luca

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