Risarcimento dei danni da sinistro stradale promosso da parte del terzo trasportato

Bardaro Luca 29/05/08
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Caso deciso
A seguito di un sinistro occorso al proprio figlio minore Tizietto, terzo trasportato su un ciclomotore di proprietà della madre, Tizio e **** proponevano ricorso innanzi al Tribunale di Mesagne, affinché il Giudice, accertata la responsabilità di Sempronio, conducente il veicolo che aveva colliso il motorino, lo condannasse in solido con la di lui compagnia assicurativa per la R.C.A. al risarcimento della somma pari al 50% dei danni richiesti. Nella fattispecie esaminata Tizietto era trasportato a bordo del ciclomotore condotto nell’occasione dall’amico, pure minorenne, Caietto, il quale giunto nei pressi di un incrocio rallentava diligentemente la sua marcia, rispettando la segnaletica stradale di “dare la precedenza”, tuttavia, mentre oltrepassava l’intersezione stradale veniva colliso da Sempronio il quale, provenendo ad altissima velocità, faceva sbalzare i minori a notevole distanza dal punto di collisione. Si costituiva in giudizio la ******à di Assicurazioni garante per la R.C.A. Sempronio la quale eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità della domanda, poiché i ricorrenti versavano in situazioni di conflitto di interessi con il minore rappresentato e poiché avevano richiesto il 50% del risarcimento spettante al minore alla compagnia convenuta e non a quella che garantiva per la R.C.A. il ciclomotore, al solo scopo di sottrarsi ad una eventuale e futura azione di rivalsa da parte della compagnia di assicurazioni che assicurava lo scooter. Il Tribunale di Mesagne rigettava la domanda, dichiarando la nullità del giudizio per difetto del contraddittorio.
 
Inquadramento normativo del caso in esame       
Con la pronuncia in commento il Tribunale di Mesagne affronta la querelle, molto interessante, concernente un giudizio relativo alla richiesta di risarcimento dei danni da sinistro stradale da parte di un terzo trasportato, che veniva dichiarato nullo per conflitto d’interessi di uno dei genitori che lo rappresentava nel processo. Il giudice mesagnese scruta tale ostacolo sulla base del fatto che il minore, terzo trasportato nel sinistro de quo, avrebbe agito per mezzo dei genitori entrambi esercenti la patria potestà, nei confronti dell’assicurazione del conducente responsabile del sinistro e non anche nei confronti del proprietario del ciclomotore su cui era trasportato, ponendo in evidenza che nella fattispecie il motociclo è di proprietà della madre di Tizietto, la quale lo rappresenta in giudizio. Conseguentemente, le questioni trattate nella statuizione in oggetto involgono problematiche sia di natura sostanziale che di ordine processuale. Dal primo punto di vista il giudice messapico osserva come, nel caso concreto, il terzo trasportato debba promuovere l’azione di risarcimento dei danni nei confronti della compagnia assicurativa del proprietario del veicolo presso il quale era trasportato. Il legislatore ha, infatti, statuito, con il “Codice delle assicurazioni private” previsto dal D.Lgs. del 7/09/2005 n. 209 e succ. modifiche, che “il trasportato ha azione diretta nei confronti dell’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti e salva l’ipotesi di caso fortuito, potendosi agire nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile solo in ipotesi di superamento del massimale” (art. 141). Il Giudice adito, al fine di fugare ogni dubbio in merito alla concreta applicazione di tale normativa al caso concreto, ha precisato che la stessa “è entrata in vigore il 1°.1.2006 ed essendo norma processuale è applicabile a tutti i giudizi introdotti dopo il 1°/1/2006 in virtù del principio di cui all’art. 11 disp. prel. c.c.”, come nel giudizio in esame introdotto con atto di citazione del 16/01/2007. Stando così le cose nulla di nuovo! Tuttavia, il caso sottoposto al vaglio dell’odierno giudicante è avvincente, giacché come detto, proprietario dello scooter è la madre di Tizietto la quale lo rappresenta nel giudizio medesimo. Conseguentemente, si concretizza il primo dei due profili di conflitto di interessi, poiché l’azione diretta doveva essere esperita comunque nei confronti della Generali ass.ni, compagnia che assicurava lo scooter e del responsabile del danno, ****, in qualità di proprietaria del mezzo, a prescindere da chi fosse il responsabile civile del sinistro e salvo, evidentemente, il diritto di rivalsa previsto dal comma IV della medesima norma. Pertanto, precisa l’odierno giudicante, “la circostanza che il Tizietto fosse trasportato su un ciclomotore non esclude l’applicazione dell’art. 141 cod. ass.”.
L’autorità in epigrafe ha, inoltre, scorto un secondo profilo di conflitto di interessi in ordine all’azione, così come proposta – secondo un incontestabile filo logico giuridico – partendo dalla circostanza che “[…] i genitori di Tizietto hanno richiesto un risarcimento parziale del danno, limitatamente al 50%, pur essendo diritto del minore percepire l’intero ristoro per il pregiudizio subito”. Appare ictu oculi che tale circostanza non può trovare fondamento giuridico ed in effetti l’odierna Autorità ha evidenziato che “tale richiesta – che non può avere logica giustificazione se non nel vano tentativo di difendere **** dal rischio di rivalsa – denuncia un’ ulteriore ipotesi di conflitto di interessi fra l’attrice ed il minore rappresentato”.
 
Tribunale di Mesagne: ratio dell’odierna pronuncia
Primario presupposto processuale sul quale ogni giudice deve vagliare è la capacità processuale delle parti in giudizio. Il minore (salvo alcune ipotesi eccezionali come nel caso in cui sia lavoratore con la conseguenza che può stare in giudizio nelle cause aventi ad oggetto il rapporto di lavoro, se oggetto del processo sono i suoi diritti ed obblighi) non ha la capacità di agire e, quindi, manca in lui la capacità processuale, cioè la capacità di compiere atti nel processo. L’art. 75 c.p.c. stabilisce che gli incapaci debbono stare in giudizio rappresentati o assistiti o autorizzati, secondo le norme che regolano la loro capacità (di agire). Premesso tale lapalissiano principio, Tizietto non poteva far altro che agire per mezzo dei suoi rappresentanti legali che sono i genitori. Ciò detto, si evidenzia che il conflitto di interessi ricorre quando due soggetti siano, o possano trovarsi, in posizione di contrasto, nel senso che la tutela dell’interesse dell’uno non si concili con quella dell’interesse dell’altro[1].
Nel caso de quo è stato ravvisato un grave problema di natura processuale (id est il conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato) che poteva agevolmente evitarsi con la rappresentanza in giudizio del solo padre del minore.
Presupposto servente per l’analisi dell’odierna pronuncia sono una serie di quesiti che l’interprete deve porsi affinché colga la ratio della stessa. Come deve essere l’incompatibilità tra rappresentante e rappresentato al fine di dare luogo al conflitto di interessi? Il contraddittorio si sarebbe regolarmente instaurato qualora il giudizio fosse stato incardinato dal minore con la rappresentanza processuale del solo padre?
Il giudice di merito richiama la giurisprudenza di legittimità[2] nella quale gli ermellini hanno statuito che “è ravvisabile un conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale, ogni volta che l’incompatibilità delle rispettive loro posizioni è anche solo "potenziale", a prescindere dalla sua "effettività"”. Ergo, poiché la querelle verte in materia di rappresentanza processuale, occorreva la rappresentanza giudiziale del minore da parte del solo padre e non anche della madre. In effetti, il solo padre aveva la legitimatio ad processum, poiché la domanda giudizialeaveva ad oggetto un atto di ordinaria amministrazione, attività che può essere compiuta dai coniugi disgiuntamente[3] 
Sulla base di tali precipitati il giudice messapico, uniformandosi all’interpretazione del Supremo Consesso[4], afferma che “la relativa verifica va compiuta in astratto ed ex ante, secondo l’oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziché in concreto e a posteriori, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa”.
La corretta rappresentanza in giudizio delle parti che non hanno, come i minorenni, "il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere" (art. 75 cod. proc. civ.) inerisce infatti alla legitimatio ad processum e rappresenta quindi un "presupposto processuale", ossia un requisito che, per definizione, deve essere presente indefettibilmente al momento stesso dell’instaurazione della causa.
Del medesimo orientamento sono i giudici di legittimità[5] (nel caso di omessa nomina di un curatore speciale previsto dall’art. 78, comma 2 c.p.c.) quando affermano che, nel caso in cui “vi sia conflitto d’interessi con il rappresentante, il vizio di costituzione del rapporto processuale, determinando la nullità dell’intero giudizio per violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all’art. 24 Costituzione, deve essere rilevato dal giudice d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, sempre che sulla questione non si sia formato il giudicato interno, atteso che si verte in tema di rappresentanza sostanziale nel processo e non di rappresentanza sostanziale, essendo invece in quest’ultima ipotesi rimessa all’apprezzamento del giudice di merito – come tale non deducibile per la prima volta né rilevabile d’ufficio in sede di legittimità – l’indagine sulla compatibilità o meno dell’interesse del rappresentante con quello del rappresentato”.
Conseguentemente, il giudice a quo sostiene che il contraddittorio non è stato validamente instaurato da Tizietto, il quale non avrebbe dovuto agire in giudizio per mezzo dei genitori congiuntamente, ma a mezzo del genitore non impedito ai sensi degli artt. 320 u.c. c.c. e 317 c.c., con la conseguenza che il giudizio deve essere ritenuto nullo per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del principio del contraddittorio[6]. In tal senso la dottrina sostiene che, qualora l’interesse di un minore si trovi in contrasto con quello di uno solo dei due genitori che esercitano su di lui la potestà, il potere di gestire l’affare, in relazione al quale sussiste il conflitto d’interessi, si concentra automaticamente in capo all’altro genitore, che sarà legittimato a decidere e porre in essere autonomamente, in nome del minore, gli atti all’uopo necessari[7].
Peraltro, altri Autori evidenziano che la violazione delle norme sulla rappresentanza impedisce sempre la pronuncia sul merito, in quanto il suo mancato rispetto costituisce presupposto processuale[8].
 
La richiesta di risarcimento dei danni del terzo trasportato: brevi cenni.
Sulla base delle argomentazioni rassegnate emerge, in maniera evidente, la posizione giuridica del terzo trasportato, il quale ha diritto ad essere risarcito dall’assicuratore del vettore, a prescindere da qualsiasi accertamento in punto di responsabilità. In tale alveo giuridico si registra l’intervento del D.Lgs. n. 209/2005 il cui art. 141, comma 1, statuisce che “ salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo[…]”. Sulle modalità della richiesta risarcitoria il medesimo articolo citato ai commi 2, 3, 4 puntualizza che “ per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’ articolo 148. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’ articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’
articolo 150
”. Tali commi, a stretto rigore di logica e in base alla loro formulazione letteraria, evidenziano che l’impresa assicuratrice del vettore risarcisce il passeggero sulla base di una regola no-fault, secondo quindi uno schema che prescinde dalla colpa[9].
Conseguentemente voce di dottrina precisa[10] che la compagnia assicurativa del vettore pagherà al passeggero danneggiato l’intero indennizzo, sia che il danno si sia verificato per colpa del conducente del veicolo assicurato, sia che dipenda da responsabilità del conducente del veicolo antagonista, sia infine che possa condursi a responsabilità concorsuale dei soggetti coinvolti nel sinistro. Il pagamento viene fatto con animo di rivalsa nei confronti dell’ente assicuratore del responsabile e la rivalsa potrà riguardare l’intero ristoro del danno (intero indennizzo) o la quota di concorsualità nel danno da ascrivere alla rilevanza delle rispettive colpe.
In tal senso si comprende appieno la rilevanza dell’odierna pronuncia ove il Giudice ha censurato il difetto della richiesta risarcitoria – esperita nei soli confronti della compagnia assicurativa del responsabile del sinistro – incombenza non attenuata dal fatto che fosse limitata al solo 50% del danno patito, giacché la domanda veniva posta in essere in palese violazione della legge. In tale contesto il giudice di merito ha scrutato che un difetto di tal guisa possa discendere dal fatto di evitare, in caso di soccombenza, la rivalsa da parte della compagnia assicurativa del ciclomotorista che, nel caso di specie, era la compagnia del rappresentante legale del minore! Pertanto, la via procedurale da seguire era la seguente: il genitore non impedito ex art. 320 c.c. e 317 c.c. o domandava il pieno ristoro dei danni alla sola compagnia assicurativa del vettore e all’assicurato per la R.C.A., oppure il risarcimento sia alla stessa assicurazione che a quella del responsabile del sinistro, in ragione della quota di concorsualità riconosciuta poi dal giudice adito, citando in giudizio i rispettivi assicurati. Alla luce di tanto, il terzo trasportato non poteva citare in giudizio la sola compagnia assicurativa dell’antagonista e il responsabile civile.
Si fa presente però che, in data 24/11/2007, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 198 del 6/11/2007, (in s.o. n.228/L alla G.U. s.g. n. 261, del 9/11/2007), di attuazione della V Direttiva Auto (2005/14/CE), nel rispetto dei criteri di delega fissati dall’art. 9 della legge Comunitaria 2006.
Tale decreto ha apportato modifiche ed integrazioni a vari articoli del Codice delle assicurazioni (d.lgs n. 209/2005). In modo particolare l’art. 4 quinquies della citata Direttiva prevede che "gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito dì un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro”.
Pertanto, considerato che il sinistro in oggetto è avvenuto in data anteriore alla entrata in vigore della legge comunitaria che ha dato attuazione alla citata direttiva, il Tribunale di Mesagne, sulla base del principio processual-civilistico del tempus regit actum, ha applicato la normativa vigente, sicché, ad avviso di chi scrive, la statuizione di tale giudice è pienamente condivisibile.
In effetti, la direttiva comunitaria prima della sua attuazione non estende efficacia nei confronti dei privati, né può essere applicata da un Giudice italiano per risolvere una controversia[11].
Di pari opinione è la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale non trova applicazione nei rapporti tra soggetti privati, quali sono le parti dell’odierno procedimento[12]: "le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell’ordinamento dei singoli Stati membri – sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l’inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva – limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale) e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale)". Per tale ragione il diritto del trasportato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo antagonista non può trovare fondamento nella norma comunitaria all’epoca non ancora attuata. Tuttavia uno spiraglio di apertura si registra, in senso contrario, in un’isolata pronuncia di merito[13], ove i giudici aditi hanno osservato che il terzo trasportato può agire nei confronti dell’impresa assicurativa antagonista e nei confronti del soggetto responsabile del sinistro. I giudici piemontesi, partendo dal presupposto che “la legge delega 29.7.2003 n. 229 nel dettare i principi e criteri direttivi aveva prescritto, tra l’altro, l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali (art. 4 L. 229/03)”, precisano che le “disposizioni del decreto legislativo 7.9.2005 n. 259 (C.d.A.) contrastanti la riportata norma comunitaria risulterebbero, pertanto, incostituzionali ex art. 76 Cost. per "eccesso di delega", cosi come ritenuto dal G.d.P. – di Montepulciano che con ordinanza 19.12.06 ha dubitato proprio della legittimità costituzionale dell’art. 141 CdA rimettendo gli atti al Giudice delle leggi che, ad oggi, non risulta essersi ancora pronunciato”. Sulla base di tale rilievo, i giudici torinesi argomentano nel modo che segue: “Nell’esegesi dell’art. 141 C.d.A. si prospettano dunque due alternative: o si segue un’interpretazione conforme a quella prevalentemente invalsa subito dopo l’entrata in vigore della norma, ritenendo – come il Giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale – che essa precluda al trasportato l’esperimento dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del "responsabile del danno" in violazione della direttiva CE con conseguente illegittimità costituzionale ex art. 76 Cost, o sì accede all’interpretazione "costituzionalmente orientata" secondo la quale il trasportato -danneggiato può comunque agire ai sensi dell’art 144 C.d.A. anziché avvalersi del nuovo istituto introdotto dall’art. 141 prima parte C.d.A.”. Infine convengono che sia più idoneo accogliere la seconda interpretazione, l’unica idonea a preservarne la validità. Infine si puntualizza che recentemente, il Giudice di Pace di Arezzo ha dichiarato, con ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del nuovo codice delle assicurazioni, in relazione agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione[14], nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato, l’azione diretta nei confronti della sola assicurazione del vettore, indipendentemente dalla possibile responsabilità del conducente l’altra auto. Bisognerà attendere il dictum della Consulta per comprendere il risvolto della medaglia.
Dott. ************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione distaccata di Mesagne
 
In nome del Popolo Italiano
 
OGGETTO: azione di risarcimento danni
 
Nella causa civile promossa da … e …, in qualità di genitori esercenti al potestà sul minore … contro … ass.ni , in persona del l.r. e … (contumace) il giudice dott. ************, all’esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso del 16/1/2007 … e …, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore …, esponevano che il giorno 03.02.2005, verso le ore 13,15, in Latiano (Br), il minore …, con il casco regolarmente indossato ed allacciato, era trasportato a bordo del ciclomotore mod. ….., di proprietà di … e condotto dal minore …, e che giunto nei pressi dell’incrocio con via ….. ed in presenza del segnale di "dare la precedenza", il … diligentemente rallentava la sua marcia e, mentre oltrepassava il crocevia, veniva investito dal veicolo …………., di proprietà e condotto da … il quale, provenendo ad elevatissima velocità dalla destra rispetto alla direzione di marcia del ciclomotore, "lanciava", lo stesso scooter a notevole distanza dal punto di collisione.
Riferivano gli attori che il figlio subiva delle lesioni personali che, rendevano necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell’ ospedale civico di ******************* (Br) dove le veniva diagnosticato "trauma cranico con falda sottodurale parietale destra e frattura femore destro"; che, in data 16.01.2006, si sottoponeva a visita medico legale presso lo specialista in ortopedia e traumatologia, dirigente medico I livello Div. Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale civico "********" di Lecce, il quale, nella sua relazione, determinava un danno biologico permanente del 25%, una inabilità temporanea assoluta di giorni 145 ed una inabilità temporanea parziale di giorni 39; aggiungevano di aver sostenuto spese mediche per € 581,83.
Concludevano chiedendo la condanna in solido tra loro ******à … di Assicurazioni Spa e … al pagamento in favore degli attori, nella loro qualità suindicata, della complessiva somma di Euro 50.315,41, pari al 50% di Euro 100.630,83, quale danno effettivamente subito dal minore … oltre agli interessi maturati e maturandi e svalutazione monetaria; in subordine, chiedevano l’accoglimento della domanda attorea dichiarando la concorsuale responsabilità di … nel provocare il sinistro de qua nella percentuale ritenuta di giustizia, con condanna dei convenuti al relativo risarcimento del danno in favore degli attori, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva La … ass.ni s.p.a. che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità della domanda, poiché i ricorrenti in conflitto di interesse con il minore rappresentato, avevano richiesto il 50% del risarcimento spettante al minore alla compagnia convenuta e non a quella che assicurava il mezzo il quale viaggiava l’infortunato al solo scopo di sottrarsi ad una futura azione di rivalsa da parte della compagnia … che assicurava scooter.
Su tale preliminare eccezione la causa veniva rinviata a precisazione delle conclusioni e discussone orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di … cui il ricorso è stato regolarmente notificato.
Nello specifico emerge dagli atti che il ciclomotore su cui viaggiava … era di proprietà della madre … che lo rappresenta in giudizio.
Sussiste, secondo il giudicante, conflitto di interessi fra … e …
In primis, con l’entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni, ai sensi dell’art 141 (che è entrato in vigore il 1°.1.2006 ed essendo norma processuale è applicabile a tutti i giudizi introdotti dopo il 1°/1/2006 in virtù del principio di cui all’art. 11 disp. prel. c.c.) il trasportato ha azione diretta nei confronti dell’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti e salva l’ipotesi di caso fortuito, potendosi agire nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile solo in ipotesi di superamento del massimale. 
Da ciò consegue un primo profilo di conflitto di interessi, poichè l’azione diretta doveva essere esperita comunque nei confronti della … ass.ni, compagnia che assicurava lo scooter, e del responsabile del danno, …, in qualità di proprietaria del mezzo, a prescindere da chi fosse il responsabile civile del sinistro e salvo evidentemente il diritto di rivalsa previsto dal comma IV della medesima norma.
La circostanza che … fosse trasportato su un ciclomotore non esclude l’applicazione dell’art. 141 cod. ass..
Dal 1° luglio 2004, ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, è possibile il trasporto di altra persone sul ciclomotore a condizione che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni.
Da ciò si deduce che in astratto il ciclomotore intestato ad un soggetto maggiore di età è un mezzo idoneo al trasporto di persone, fermo restando che il trasporto eseguito in violazione delle prescrizioni della carta di circolazione o da soggetto non abilitato poiché minorenne, se previste quali clausole limitative della responsabilità dell’assicuratore (circostanza nello specifico tutta da verificare) non sarebbero comunque opponibili al terzo trasportato danneggiato, in virtù del disposto dell’art. 144, II comma, cod ass., avendo effetto solo nel rapporto interno assicuratore-assicurato.
In ordine poi al conflitto di interessi in relazione all’azione così come proposta, e tralasciando la questione della legittimazione passiva della compagnia di assicurazioni convenuta, occorre rilevare che i genitori di … hanno richiesto un risarcimento parziale del danno, limitatamente al 50%, pur essendo diritto del minore percepire l’intero ristoro per il pregiudizio subito.
Tale richiesta – che non può avere logica giustificazione se non nel vano tentativo di difendere … dal rischio di rivalsa – denuncia un ulteriore ipotesi di conflitto di interessi fra l’attrice ed il minore rappresentato.
Secondo Cass. 16 novembre 2000 n. 14866 e Cass. 6 agosto 2001 n. 10822, è ravvisabile un conflitto di interessi, tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale, ogni volta che l’incompatibilità delle rispettive loro posizioni è anche solo "potenziale", a prescindere dalla sua "effettività". Ne consegue che la relativa verifica va compiuta in astratto ed ex ante, secondo l’oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziché in concreto e a posteriori, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa.
La corretta rappresentanza in giudizio delle parti che non hanno, come i minorenni, "il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere" (art. 75 cod. proc. civ.) inerisce infatti alla legitimatio ad processum e rappresenta quindi un "presupposto processuale", ossia un requisito che per definizione deve essere presente indefettibilmente al momento stesso dell’instaurazione della causa.
Si deve pertanto ritenere che il contraddittorio non è stato validamente instaurato da …, il quale avrebbe dovuto agire in giudizio non per mezzo dei genitori congiuntamente, ma a mezzo del genitore non impedito ai sensi degli artt. 320 u.c. c.c. e 317 c.c., con la conseguenza che il giudizio deve essere ritenuto nullo per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del principio del contraddittorio.  (arg. ex: Cass, sez. II, 16 settembre 2002, n. 13507).
Sussistono giusti motivi in relazione alla natura delle questioni trattate che non attendono al merito delle pretese risarcitorie per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
La presente sentenza è stata pronunciata a seguito di discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. e, pertanto, s’intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da … e …, in qualità di genitori esercenti al potestà sul minore … contro … ass.ni , in persona del l.r. e … (contumace), così provvede:
Dichiara la nullità del presente giudizio per difetto del contraddittorio
Spese compensate.
Mesagne, li 12/2/2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Il Giudice 
(****************)
 
 
 


[1] genghini, La volontaria giurisdizione, Padova, 2006, p. 127; santarcangelo, La volontaria giurisdizione, 2, Milano, 2003.
[2] Ex multis Cass. civ. 16 novembre 2000 n. 14866 in Giust. civ., 2000, I, p. 695; Cass. 6 agosto 2001 n. 10822, in Giust. civ. Mass.,2001, p. 1551.
[3] Si veda il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’autorizzazione da parte del giudice tutelare è necessaria solo per quelle azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio al patrimonio del minore, mentre non sarebbe necessaria per le domande giudiziali che si riferiscono ad atti rientranti nell’ordinaria amministrazione (Cass. civ., sentenza n. 3183/80, in Foro it., 1980, I, p. 2724), e più in generale per quelle che abbiano finalità recuperatorie, o siano rivolte esclusivamente alla conservazione o al miglioramento del patrimonio del minore ( ex plurimis Cass. civ., sentenza n. 8484/99, in Giust. civ. Mass., 1999, p. 1780; Cass. sez. Un., sentenza n. 670/89, in Giust. civ. Mass., 1989, fasc. 2). Di tal guisa che sono ritenute atti di ordinaria amministrazione non soggette all’autorizzazione del giudice tutelare quelle domande giudiziali volte ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni sofferte dal minore, e ciò a prescindere dalla circostanza che il danno di cui si chiede il ristoro sia patrimoniale, biologico o morale (si vedano per la giurisprudenza Cass. civ., sentenza n. 59/1989, in Giust. civ. Mass., 1989, fasc. 1; Cass. civ., sentenza n. 3977/1983, in Giust. civ. Mass., 1983, fasc. 6; per la dottrina ******, Comm. dir. it. fam., IV, p. 374; ****************, Il contenuto patrimoniale della patrimoniale della potestà, Tr. dir. fam., II, p. 1077).       
[4] Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2002 n. 13507, in Giust. civ. Mass., 2002, p. 1672 nella quale gli ermellini hanno così deliberato: “È ravvisabile un conflitto d’interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale (nella specie, figlio minore e rispettivi genitori), ogni volta che l’incompatibilità delle rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività; ne consegue che la relativa verifica va compiuta in astratto ed "ex ante" secondo l’oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziché in concreto ed a posteriori alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa. Pertanto, in caso di omessa nomina di un curatore speciale, il giudizio è nullo per vizio di costituzione del rapporto processuale e per violazione del principio del contraddittorio”.
[5] Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2003 n. 8803, in Dir. e giust., 2003, 25, p. 108.
[6] Ex plurimis Cass, sez. II, 16 settembre 2002, n. 13507, in Giust. Civ. Mass., 2002, p. 1672.
[7] Cfr. ****************, op. cit., p. 1122; santarcangelo, op. cit., p. 53 s., ove l’A., in riferimento però alla capacità di compiere atti e non processuale, sostiene che la ratio di tale scelta legislativa – sospensione della potestà da parte del genitore in conflitto – si ravvisa al fine di evitare che tale genitore possa essere indotto a perseguire il proprio interesse a danno di quello del figlio o, comunque, possa attendere meno adeguatamente alle sue funzioni.
[8] *****, Diritto processuale civile,Milano, 2007, p. 207; Lugo, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 2006, p. 100 s..
[9] ****, Risarcimento del danno, procedure di liquidazione e azione diretta nel “Codice delle assicurazioni”. Prima riflessioni critiche, in Resp. Civ. e prev., 2005, 4-5, p. 1171.  
[10] *****, La nuova assicurazione della RCA nell’era del risarcimento diretto, Milano, 2006, p. 148.
[11] Torrente-***********, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p. 32 s.. nel quale l’A. ritiene che qualora le norme della direttiva stessa siano sufficientemente specifiche e sia scaduto il termine per la sua attuazione, gli organi della Pubblica Amministrazione vi si debbano uniformare, anche in assenza di apposita legge di recepimento.
[12] Cass. 3762/04, in Gust. Civ. Mass., 2004, fasc. 2; in senso conforme Cass. 752/2002, in Giust. civ. Mass. 2002, p. 115; Cass. 23937/06, in Giust. civ. Mass., 2006, p. 11.
[13] Tribunale di Torino, sentenza 11 ottobre 2007, in Iuris data on line.
[14] Si veda Giudice di Pace di Arezzo, in www.diritto.it, nota di ********.

Bardaro Luca

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