L’indennità di accompagnamento pagata dall’INPS non rileva rispetto al risarcimento del danno biologico. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. I fatti
Un signore si sottoponeva ad un intervento per l’inserimento di una protesi al ginocchio destro presso una struttura sanitaria locale e per l’esecuzione di detto intervento veniva sottoposto ad una anestesia spinale. Dopo qualche giorno dalle dimissioni, il paziente iniziava ad avvertire un incessante dolore al coccige e poi un episodio di ritenzione acuta di urine. Pochi giorni dopo, il paziente veniva ricoverato in ospedale a causa della comparsa di un deficit stenico sensitivo agli arti inferiori con ritenzione urinaria e incostante incontinenza fecale. All’esito del ricovero, gli veniva diagnosticata la sindrome del midollo ancorato e poi di paraplegia incompleta.
Il paziente adiva quindi il tribunale bolognese per richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della condotta imperita posta in essere dalla struttura sanitaria dove aveva compiuto l’operazione di inserimento della protesi.
Secondo il paziente, infatti, il severo deficit funzionale del rachide lombare, le parestesie degli arti inferiori e le problematiche a vescica e intestino erano causalmente riconducibili ad un’errata esecuzione dell’anestesia spinale cui era stato sottoposto durante l’intervento per l’inserimento della protesi.
In particolare, i sanitari che avevano praticato detta anestesia avevano determinato una lesione meccanica e/o chimica dell’aracnoide a causa della eccessiva manipolazione dell’ago-canula e/o per l’elevata velocità di somministrazione degli anestetici. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
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2. Le valutazioni del Tribunale: rilevanza dell’indennità di accompagnamento rispetto al risarcimento del danno biologico
Il Tribunale di Bologna, dopo aver disposto l’esecuzione di una CTU, ha ritenuto sussistente la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione delle lesioni lamentate dall’attore.
In punto di responsabilità della struttura sanitaria per evento di malpractice medica, la giurisprudenza ormai unanime riconosce che spetta all’attore danneggiato l’onere di provare (oltre al contratto con la struttura sanitaria) l’insorgenza di una patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare la predetta patologia. In altri termini, il paziente deve provare il nesso di causalità tra l’insorgenza di una nuova malattia e l’azione o l’omissione dei sanitari. Mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura sanitaria dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.
In particolare, i CTU hanno valutato che la causa più probabile che ha determinato le problematiche ed i sintomi lamentati dall’attore ed insorti a distanza di breve tempo dall’intervento chirurgico eseguito dalla struttura sanitaria convenuta, vada ricercata nell’insorgenza di un’infiammazione dello strato aracnoideo delle meningi. Secondo i CTU attraverso l’anestesia spinale è possibile determinare una lesione di natura meccanica e/o chimica in grado di provocare a carico del cono midollare interessato una reazione infiammatoria dell’aracnoide. La reazione infiammatoria provoca poi lo sviluppo di una flogosi fibro-cicatriziale, che, a sua volta, determina fenomeni di trazione sul tessuto nervoso (e quindi le problematiche lamentate dall’attore).
Secondo i CTU, dunque, i sanitari della convenuta hanno provocato la lesione meccanica e/o chimica dell’aracnoide dell’attore durante l’esecuzione della anestesia spinale precedente all’intervento di inserimento della protesi. Mentre la struttura sanitaria non ha fornito la prova del corretto adempimento della predetta prestazione sanitaria eseguita.
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3. La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il giudice ha quindi ritenuto sussistente una responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti dall’attore a causa della errata esecuzione dell’anestesia spinale durante l’intervento di inserimento della protesi al ginocchio.
Per quanto riguarda i danni subiti, il Tribunale ha ritenuto sussistente sia una inabilità temporanea del paziente, sia un danno biologico permanente pari a al 65-70 %, in considerazione del fatto che a carico del paziente è residuata una severa compromissione dell’efficienza deambulatoria, dei livelli di autonomia personale e una disfunzione dei meccanismi sfinterici vescicali e ano-rettali.
Il Tribunale, invece, ha ritenuto di non poter riconoscere al paziente una personalizzazione del danno, in quanto egli non ha allegato le specifiche circostanze a sostegno di una sofferenza soggettiva e di una limitazione delle attività realizzatrici della personalità che possano essere considerate peculiari e specifiche per l’attore.
A tal proposito, infatti, il giudice ha ricordato che, secondo la giurisprudenza dominante sul punto, il danno non patrimoniale non può essere personalizzato in aumento nel caso in cui le menomazioni e le limitazioni che ha il danneggiato sono una conseguenza normale della menomazione che egli ha subito.
Nel caso di specie, invece, i disagi rappresentati da parte attrice riguardano patimenti della vita quotidiana che sono costretti a sopportare tutti coloro che abbiano subito la stessa lesione alla salute che ha subito l’attore.
In conclusione, il Tribunale ha esaminato la questione relativa all’eccezione di compensatio lucri cum damno che aveva sollevato la struttura sanitaria convenuta.
In particolare, la predetta convenuta aveva chiesto che il risarcimento del danno liquidato all’attore fosse ridotto dell’importo corrispondente alla pensione di invalidità e alla indennità di accompagnamento che lo stesso attore percepisce dall’INPS.
Secondo il giudice, nel caso di specie, non può trovare applicazione il predetto principio in considerazione della diversa funzione assolta dalle somme riconosciute all’attore a titolo di risarcimento nel giudizio, rispetto a quella assolta dalle predette pensione e indennità.
In particolare, la liquidazione del danno biologico è volta a risarcire le sofferenze psico-fisiche subite dal danneggiato a causa dell’errato intervento chirurgico, mentre gli indennizzi liquidati dall’INPS sono volti a compensare il pregiudizio di carattere patrimoniale, dato dall’impossibilità di lavorare o dalle necessità di assistenza, patito dal danneggiato in conseguenza del medesimo fatto illecito.
In considerazione di quanto sopra, il giudice ha liquidato per intero il danno biologico accertato dai CTU in sede di perizia.
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