Risarcibile il proprietario trasportato che affidò il volante a chi aveva il foglio rosa

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Chi affida la sua vettura  a soggetto con foglio rosa e su tale vettura sale, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato e l’affidamento della vettura di per sé non lo grava di cooperazione colposa nel caso in cui successivamente si verifichi un sinistro stradale per l’imperita condotta del guidatore affidatario.

Il fatto.

Il proprietario di un veicolo, trasportato nella stessa, consentiva ad un suo amico, titolare di foglio rosa, di condurre la sua auto. Si verificava un sinistro ed il trasportato, nonchè proprietario, agiva contro il conducente e l’impresa assicuratrice. Tribunale e Corte di Appello respingevano la domanda, ritenendo che il proprietario, avendo voluto assistere l’amico in una simulazione di guida, si assumeva la responsabilità e non poteva quindi pretendere alcun risarcimento ai sensi dell’articolo 1227, secondo comma, c.c. Il proprietario trasportato ricorreva in Cassazione.

La decisione.

Il proprietario è trasportato e tale resta (diventando terzo e quindi risarcibile) anche se alla guida del suo veicolo vi è un titolare di foglio rosa, giammai assistente alla guida e quindi corresponsabile. L’ordinamento prevede soltanto, a proposito di influenza sulla attività di guida del conducente, la figura dell’istruttore di guida, che non può esser tale chi non ha la patente da almeno dieci anni, come detto ruolo esige (articolo 122, terzo comma,CdS).

Un’eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito non spezza il nesso eziologico rispetto al danno da lui subito: pertanto, la cooperazione del trasportato allo scaturire dell’evento dannoso dalla condotta colposa del conducente della vettura (per esempio, non allacciandosi il trasportato le cinture di sicurezza: Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993) comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell’entità del risarcimento (v. Cass. sez. 3, 4 novembre 2014 n. 23426; Cass. sez. 3, 28 agosto 2007 n. 18177; Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993, cit.).

Il Supremo Collegio non individua una cooperazione colposa, per così dire, preventiva (ovvero quando il sinistro è ancora soltanto una mera eventualità) nel mero comportamento  di salire su un’auto condotta da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata: occorre invece un’attività del trasportato, una volta che il trasporto sia cominciato e quindi divenuto un fatto reale e attuale, la quale esplichi diretta incidenza causale sul concreto susseguente evento dannoso.

La Corte si rifà ad un precedente arresto (Cass. sez. 3, 7 dicembre 2005 n. 27010), nel quale evidenziava che accettare di salire su un’auto guidata da conducente inadeguato – in quel caso, per debolezza alcolica – non dà luogo neppure al concorso colposo nel sinistro, perché tale condotta non è comportamento materiale di cooperazione incidente sulla determinazione dell’evento dannoso.

Inoltre, ove volesse identificarsi la figura del proprietario trasportato con quella dell’istruttore di guida, quest’ultimo non è affatto escluso dalla copertura assicurativa in misura assoluta, essendo tale figura misura e limite del risarcimento; infatti, in precedente pronuncia (Cass. sez. 3, 16 giugno 1990 n. 6049), la Cassazione sebbene affermasse una responsabilità concorsuale anche dell’istruttore per mancata vigilanza sulla marcia di un patentando, questi può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni istruttive ed ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano ascriversi al conducente.

La Corte detta, quindi, il suo principio: “colui che, dotato di patente di guida, affida una vettura in propria disponibilità a un soggetto dotato solo del c. d. foglio rosa e su tale vettura sale, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato e l’affidamento della vettura di per sé non lo grava di cooperazione colposa nel caso in cui successivamente si verifichi un sinistro stradale per l’imperita condotta del guidatore affidatario”.

Sentenza collegata

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Lattarulo Carmine

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