Nella nota operativa del 13 ottobre l’Inpdap ha chiarito la portata dell’art. 40 D.Lgs. 151/2001 relativo alla fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
A fronte di un’originaria interpretazione restrittiva della norma che considerava quale lavoratrice non dipendente la madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Inps, con esclusione dunque della madre casalinga, l’istituto previdenziale accoglie ora l’interpretazione estensiva scaturente dagli indirizzi giurisprudenziali costituzionalmente orientati (cfr. Cons. Stato, sent. 4293/2008).
Si riconosce, infatti, al lavoratore padre il diritto alla fruizione dei permessi giornalieri, anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo. Tuttavia il riconoscimento è subordinato alla presenza di determinate condizioni, opportunamente documentate, che distolgano effettivamente la madre casalinga dalla cura del neonato (in quanto impegnata, ad esempio, per accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi o cure mediche).
In tali circostanze al padre dipendente è riconosciuta la possibilità:
a) di fruire di due periodi di riposo, anche cumulabili, di un’ora ciascuno, nell’arco della giornata lavorativa del richiedente, durante il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato;
b) di fruire dei riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto (ovvero a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge);
c) di fruire del raddoppio dei riposi caso di parto plurimo. (Lilla Laperuta)
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